Appalto condominiale, decreto ingiuntivo ed eccezione di inadempimento del condomino moroso

23 Giugno 2026

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali relativi a lavori straordinari appaltati dal condominio, il condomino moroso destinatario del ricorso monitorio non può lamentare la mancata o inesatta esecuzione della prestazione eseguita.

Massima

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali relativi a lavori straordinari appaltati dal condominio, il condomino moroso destinatario del ricorso monitorio non può lamentare la mancata o inesatta esecuzione della prestazione eseguita dall'appaltatore, venendo in rilievo non il rapporto contrattuale con l'appaltatore e l'eventuale inadempimento di quest'ultimo, quanto, piuttosto, il debito del condomino moroso nei confronti del condominio.

Il caso

Il Condominio Alfa chiedeva ed otteneva, presso il Giudice di Pace di Bari, l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della condomina Tizia per la somma complessiva di Euro 2.220,87, dovuta in forza della delibera assembleare del 14.2.2006, che aveva approvato il bilancio consuntivo 2005, avente ad oggetto, tra l’altro, lavori straordinari allo stabile condominiale. Avverso il decreto ingiuntivo predetto interponeva opposizione la debitrice, deducendo che le era stato impedito di visionare preventivamente i libri contabili ed aggiungendo che i lavori manutentivi non erano stati completati, con conseguente necessità di rideterminazione dell’esatto ammontare della quota da lei dovuta. Si costituiva in giudizio il Condominio Alfa, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto la delibera assembleare del 14.2.2006 non era stata impugnata dalla condomina, morosa nel pagamento degli oneri da lei dovuti. All'udienza del 18 marzo 2009 l'opponente versava banco iudicis la somma di euro 400,00, accettata dal Condominio a titolo di acconto sul maggior importo dovuto. Con sentenza 1562/2012 depositata il 21 aprile 2012 il giudice di pace, sul rilievo della genericità delle contestazioni formulate dall’opponente, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite. La sentenza era parzialmente riformata in sede di appello dal Tribunale di Bari, il quale rilevava che, a fronte del pagamento parziale intervenuto in corso di causa da parte della debitrice, il giudice di prime cure, nel rigettare l’opposizione, avrebbe comunque dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l’opponente al pagamento della somma residua dovuta. Era confermata, nel resto, la pronuncia di rigetto dell’opposizione, non avendo l’opponente impugnato la delibera assembleare costituente il titolo della sua obbligazione di pagamento. Quanto al regolamento delle spese, tenuto conto della necessità di proposizione dell'appello ai fini della rideterminazione dell'obbligazione debitoria e della prevalente soccombenza dell’opponente, il Tribunale riteneva di compensare le spese processuali nella misura di un terzo, ponendo la residua quota a carico della stessa condomina appellante.

La questione

Avverso la pronuncia di cui sopra il Condominio proponeva ricorso per cassazione in punto di regolamentazione delle spese, in quanto il giudice dell’appello aveva omesso di pronunciarsi sulle spese e competenze della fase monitoria e del giudizio di opposizione svoltosi in primo grado e indebitamente, a suo avviso, aveva compensato parzialmente le spese sulla base del mero pagamento di un acconto nel corso del giudizio di impugnazione. L’originaria opponente resisteva depositando controricorso con cui, a sua volta, censurava in via incidentale la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1137 c.c. e 645 c.p.c., non avendo il Tribunale, per quanto qui rileva, preso adeguatamente in considerazione la doglianza relativa alla mancata esecuzione dei lavori di rifacimento dello stabile condominiale da parte dell’impresa con cui il Condominio aveva sottoscritto il contratto di appalto.

Le soluzioni giuridiche

Ritenendo logicamente preliminare il motivo oggetto di ricorso incidentale, la Suprema Corte lo riteneva infondato, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (fatto proprio anche dalle Sezioni Unite nella sentenza del 14 aprile 2021, n. 9839) in forza del quale nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base di una delibera assembleare che pone a carico dei condomini il pagamento di contributi condominiali, il giudice può sindacare la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, ma non anche l'annullabilità di essa, salvo che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, non essendo sufficiente la proposizione della relativa censura in via di eccezione. Nella vicenda di specie, l’opponente non aveva proposto alcuna impugnazione nei confronti della delibera che aveva approvato i lavori straordinari sul fabbricato ripartendo il costo tra i condomini, dolendosi piuttosto della mancata esecuzione dei lavori in questione ed incentrando, dunque, le proprie censure su fatti e circostanze ulteriori e sopravvenuti rispetto all’adozione della deliberazione in questione. Si rilevava, quindi, sempre in coerenza con consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 17 febbraio 2014, n. 3636; Cass. civ., sez. II, ord., 20 aprile 2021, n. 10371; Cass. civ., sez. II, ord., 3 giugno 2025, n. 14829), che «in tema di spese per la conservazione delle parti comuni, l'obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese condominiali, da un lato, e le vicende obbligatorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori, dall'altro, restano del tutto indipendenti, il primo fondando sulle norme che regolano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni (artt. 1118 e 1123 ss. c.c.), le seconde trovando causa nel rapporto contrattuale col terzo, approvato dall'assemblea e concluso dall'amministratore in rappresentanza dei partecipanti al condomini». In sede, quindi, di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali relativi a lavori straordinari appaltati dal condominio «il condomino moroso destinatario del ricorso monitorio non può lamentare la mancata o inesatta esecuzione della prestazione eseguita dall’appaltatore, venendo in rilievo non il rapporto contrattuale con l’appaltatore e l’eventuale inadempimento di quest’ultimo, quanto, piuttosto, il debito del condomino moroso nei confronti del condominio». Da qui la ritenuta infondatezza del motivo a base del ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, la pronuncia in commento, prendendo del mosse dal principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 927 del 13 gennaio 2022 – secondo cui l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo – concludeva che anche in  caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto per pagamento, totale o parziale, da parte del debitore, che estingua il credito al momento della decisione, la regolamentazione delle spese di lite dell’intero arco del procedimento deve tener conto del complessivo esito finale della lite, in applicazione del disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza che l’accoglimento per la predetta ragione dell’opposizione non modifica la valutazione di integrale soccombenza del debitore intimato al fine della condanna al pagamento delle spese di lite. Veniva, pertanto, ritenuta ingiustificata la compensazione parziale disposta dal Tribunale sulla base del mero adempimento parziale posto in essere dall’opponente nel corso del procedimento di opposizione. Sempre sotto il profilo del regolamento delle spese, la sentenza di secondo grado veniva cassata nella parte in cui non risultavano liquidate, da parte dal giudice dell’impugnazione, le spese del primo grado di giudizio. Seguiva rinvio al giudice del merito anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

Osservazioni

Per come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. un., sent., del 14 aprile 2021, n. 9839), in tema di condominio degli edifici l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile solo nelle ipotesi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al «difetto assoluto di attribuzioni» -, contenuto illecito, ossia contrario a «norme imperative» o all'«ordine pubblico» o al «buon costume». Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari. Ne consegue che nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione, tuttavia, che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, non essendo sufficiente la deduzione in via di eccezione (a cui non si associ, cioè, una domanda di annullamento). La pronuncia in commento si adegua a tale principio, nella parte in cui rileva che la condomina morosa, nell’interporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per quote condominiali, alcuna impugnazione aveva proposto nei confronti della delibera che aveva approvato i lavori straordinari sul fabbricato e ripartito il costo tra i condomini, sicché il contenuto di quella delibera doveva considerarsi insindacabile nel giudizio di opposizione. Inammissibili, altresì, venivano considerate le censure afferenti la non corretta esecuzione dei lavori oggetto di delibera, recependosi, anche in questo caso, quel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale l'obbligo del condomino di sostenere le spese riguardanti le cose comune e l’obbligo del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori restano del tutto indipendenti, fondandosi il primo sulle norme che regolano il regime di contribuzione alle spese condominiali, il secondo sul rapporto contrattuale tra il condominio e il terzo. In forza di tale principio si è, ad esempio, escluso che il pagamento diretto eseguito dal singolo condomino a mani del creditore del condominio sia idoneo ad estinguere il debito pro quota dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 c.c. (Cass. civ., sez. II, ord., 20 aprile 2021, n. 10371; Cass. civ., sez. VI, ord., 17 febbraio 2014, n. 3636) ovvero che sia in facoltà del condomino ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell'evolversi delle relazioni contrattuali del condominio (Cass. civ., sez. II, sent., 19 gennaio 2013, n. 2049).

Riferimenti

Per approfondire il regime delle invalidità delle delibere di assemblea condominiale e la deducibilità dei relativi vizi nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo per i relativi oneri condominiali si veda Cass. civ., sez. un., sent., 14 aprile 2021, n. 9839

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