Il danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale nelle nuove formazioni familiari

23 Giugno 2026

La pronuncia in commento conferma l’estensione della tutela risarcitoria da lesione o perdita del rapporto parentale anche alle famiglie allargate valorizzando la concreta intensità del valore affettivo.

La Suprema Corte di Cassazione ribadisce che il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni, mediante elementi quali la convivenza, la gravità delle lesioni, nonché l’alterazione delle abitudini di vita familiari. Per tale motivo risulta illogico escludere il convivente stabile, dal risarcimento del danno laddove i già menzionati elementi si dimostrino sufficienti per il riconoscimento del diritto in capo agli altri componenti del nucleo familiare.

Massima

In materia di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, il diritto al risarcimento sorge anche in capo al convivente del genitore della vittima, laddove inserito in un contesto di stabile convivenza dimostrabile per presunzioni, fra le quali rileva il legame affettivo stabile tra la vittima ed i suoi familiari, idoneo a far ritenere che essi soffrano per le lesioni riportate dal prossimo congiunto.

Il caso

In seguito ad un sinistro stradale, una giovane riportava gravissime lesioni che comportavano la parziale amputazione della gamba sinistra con conseguente peggioramento delle sue condizioni di vita e di quelle della sua famiglia. Oltre ai familiari più vicini, si costituiva in giudizio anche il convivente della madre della vittima, nonché padre dei fratelli della stessa. In primo grado il Tribunale riconosceva un risarcimento del danno ai familiari negando, tuttavia, tutela risarcitoria al convivente della madre in quanto assente un apprezzabile pregiudizio in capo ad egli. Allo stesso modo, dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, veniva solamente ampliato il risarcimento del fratello minore della vittima, senza stabilire nulla di diverso in merito al convivente della madre.

La questione

Nel caso di specie si rinviene la seguente questione: il danno da lesione del rapporto parentale in favore del convivente del genitore della vittima inserito in un conteso di famiglia allargata stabilmente convivente, può essere provato e risarcito anche in via presuntiva?

Le soluzioni giuridiche

La decisione in esame offre lo spunto per soffermarsi su due profili di grande rilievo in materia di risarcimento del danno. La pronuncia tratta la tematica dell’individuazione dei soggetti legittimati ad ottenere un risarcimento del danno da perdita o lesione del rapporto parentale, ponendosi il quesito in merito alla possibile estensività della tutela anche ai componenti della famiglia allargata.

È proprio in tale prospettiva che la Corte di Cassazione valorizza l’importanza del legame affettivo e della stabile convivenza ponendosi, pertanto, in piena linea con l’evoluzione giurisprudenziale del nostro ordinamento verso una concezione di famiglia fondata sulla qualità delle relazioni affettive, sulla solidarietà reciproca e sulla comunanza di vita, coerentemente con gli artt. 2, 29e 30 della Costituzione che tutelano le formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell’individuo.

Merita, inoltre, di essere evidenziato un ulteriore profilo valorizzato dalla Corte, relativo al corretto impiego del ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. La Cassazione, infatti, ha rilevato come la Corte d’Appello abbia adottato una valutazione non coerente degli stessi elementi fattuali, reputando la convivenza, la gravità delle lesioni e il profondo mutamento delle abitudini di vita come insufficienti a fondare il riconoscimento del danno parentale anche in favore del compagno della mamma. Secondo gli Ermellini, accertata l’idoneità di tali circostanze in via presuntiva, sono idonee ad accertare l’esistenza di un pregiudizio relazionale all’interno del nucleo familiare motivo per cui non può essere esclusa la loro rilevanza anche nei confronti del convivente senza fornire un’adeguata motivazione. In tal senso, la pronuncia ribadisce che il giudizio fondato su presunzioni deve essere sviluppato secondo un percorso logico, coerente e idoneo a giustificare le ragioni di eventuali differenziazioni tra i vari soggetti coinvolti.

Su questo tema gli Ermellini si sono pronunciati già in altre circostanze. Nella sentenza Cass. n. 28989/2019, infatti, hanno ricordato che la prova presuntiva può essere impiegata anche nell’ambito delle famiglie allargate in cui assume rilievo il rapporto di stretta parentela tra la vittima ed i familiari che, secondo un criterio di normalità sociale faccia desumere che essi soffrano per le lesioni dalla vittima riportate.

Osservazioni

L’approdo cui giunge la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, assume particolare rilievo se confrontato con l’impostazione tradizionalmente seguita dalla giurisprudenza in materia di danno parentale.

Per molto tempo, infatti, la tutela risarcitoria è stata ricondotta entro confini soggettivi delimitati in maniera rigida, che individuavano nei soli rapporti familiari formalmente qualificati come il coniuge, figli e parenti legati da rapporto di sangue o adozione, i titolari di una posizione giuridicamente rilevante e meritevole di tutela. In tale prospettiva, pertanto, la configurabilità del danno veniva ancorata all’esistenza di uno status familiae riconosciuto dall’ordinamento secondo una concezione che, attribuiva prevalenza al dato formale del rapporto, rispetto alla concreta intensità del legame affettivo.

L’evoluzione sociale, e conseguentemente il progressivo mutamento delle strutture familiari, hanno indotto la giurisprudenza a riconsiderare tale impostazione, in presenza di nuclei familiari ricostituiti, convivenze stabili e rapporti parafamiliari contraddistinti da una durevole comunanza di vita. In tal senso, quindi, quei principi sanciti nell’art.2 Cost. hanno favorito un modo di intendere il rapporto familiare, dando valore al ruolo delle formazioni sociali e delle relazioni affettive concretamente vissute. Muovendo da questa prospettiva, il danno da lesione del rapporto parentale non è più ricondotto esclusivamente alla perdita di un rapporto giuridicamente qualificato, ma alla compromissione di una relazione esistenziale che abbia i caratteri della stabilità e della significatività, idonea ad incidere profondamente sulla sfera emotiva e relazionale del soggetto danneggiato.

La sentenza in commento si inserisce coerentemente in tale percorso interpretativo, consolidando l’orientamento che riconosce rilevanza anche ai rapporti affettivi nati all’interno della famiglia allargata. La Corte di Cassazione, infatti, esclude che l’assenza di un rapporto di filiazione biologica o adottiva possa costituire, di per sé, elemento ostativo al riconoscimento del danno, ove risultino accertati elementi quali la stabile convivenza, la comunanza di vita e il concreto sconvolgimento dell’equilibrio familiare conseguente alle gravissime lesioni riportate dalla vittima che, pertanto, meritano apprezzamento e ad assurgere a prova presuntiva anche per tali soggetti.

Ciò posto, la soluzione accolta dalla Corte appare condivisibile nella misura in cui evita, quindi, che la tutela risarcitoria venga subordinata a criteri meramente formali privilegiando, invece, l’effettività delle relazioni affettive e familiare. In una società caratterizzata dalla diffusione sempre più vasta, di famiglie costituite da nuclei familiari fondati sulla convivenza more uxorio, limitare il risarcimento del danno ai soli soggetti legati da rapporti di parentela o filiazione significherebbe ignorare completamente situazioni in cui il legame affettivo e solidaristico può risultare altrettanto significativo e intenso.

A tal proposito si inserisce anche l’attenzione mostrata al profilo probatorio, in quanto il ricorso alle presunzioni semplici consente di evitare che il danneggiato possa essere gravato da una prova complessa relativa alla consistenza del proprio rapporto con la vittima, soprattutto ove il pregiudizio lamentato attenga alla sfera relazionale ed esistenziale. Tale ampliamento, tuttavia, impone al giudice di merito un rigoroso accertamento dell’effettività del legame, affinché il riconoscimento del danno parentale non si traduca in un automatismo fondato solo ed esclusivamente sulla convivenza, come previsto dalla stesa Suprema Corte nell’Ordinanza Cass.n. 31867/2023 in cui così ha affermato “In tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non è sufficiente l'allegazione della mera convivenza, ma è necessaria l'allegazione della lesione di un legame affettivo”.

Alla luce di tutto quanto ivi esposto, si ritiene che la pronuncia in esame più che ampliare indiscriminatamente le categorie dei soggetti risarcibili, abbia mostrato un orientamento della Corte volto a valorizzare la prova della reale esistenza di una comunità familiare, spostando il baricentro dell’indagine dal titolo del rapporto alla sua effettiva consistenza tanto sul piano relazionale, tanto su quello personale.

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