Mezzi di tutela del coobbligato non aderente alla “rottamazione”

Francesco Pistolesi
23 Giugno 2026

Con la sentenza commentata le Sezioni Unite, facendo ricorso ai principi generali regolanti le obbligazioni solidali, si occupano dell’efficacia, sul piano sostanziale e processuale, della “rottamazione quater” per il condebitore in solido che non vi abbia aderito.

Massime

La sentenza n. 5889 del 2026 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione ha affermato tre principi di diritto.

Il primo è quello secondo cui, in base alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 convertito nella l. n. 108/2025, «ai soli fini dell’estinzione dei giudizi» concernenti i debiti oggetto della c.d. “rottamazione quater” – disciplinata dall’art. 1, comma 231 e seguenti della l. n. 197/2022 –, il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. Di modo che l’estinzione del processo è dichiarata d’ufficio dal Giudice dietro presentazione, ad opera di una delle parti, della dichiarazione di adesione alla sanatoria con contestuale impegno alla rinuncia al giudizio pendente, della comunicazione dell’agente della riscossione recante l’indicazione delle somme dovute e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

Il secondo principio di diritto concerne l’applicazione della “rottamazione quater” anche ai «debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022».

Stando al terzo principio, «nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 231 e seguenti l. n. 197/2022 produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del coobbligato non aderente».

La questione e la soluzione giuridica

Quest’ultimo principio di diritto è quello su cui merita richiamare l’attenzione, anche in considerazione del fatto che esso interessa non solo la “rottamazione quater”, oggetto della sentenza in esame, ma pure la recente c.d. “rottamazione quinquies”, disciplinata dall’art. 1, comma 82 e seguenti, della l. n. 199/2025, stante l’affinità fra le discipline regolanti tali sanatorie.

Tuttavia, prima di occuparsene puntualmente, è opportuno soffermarsi brevemente sul primo tema affrontato dalla sentenza in commento e sul primo principio di diritto in essa enunciato.

Secondo le Sezioni Unite, la ricordata norma di interpretazione autentica è da considerarsi legittima poiché (a) nel caso sussisteva l’esigenza di un intervento chiarificatore a fronte di tre diversi indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e (b) l’esplicitazione autentica del significato della norma interpretata non si è tradotta nell’indebita introduzione di un nuovo precetto, ma nel recepimento di una delle «tre opzioni ermeneutiche che … si erano già ben delineate nella giurisprudenza di legittimità con abbondanza di argomenti e di precedenti».

In particolare, «l’autoqualificazione della norma come di interpretazione autentica appare … genuina» in quanto l’art. 12-bis cit. non reca una regola processuale innovativa poiché, «pur confliggendo con la regola generale dell’art. 310 cod. proc. civ.» (secondo cui, per quanto qui interessa, l’estinzione del processo non estingue il diritto di azione giurisdizionale e non rende inefficaci le sentenze di merito pronunciate nel corso del giudizio) «per l’ipotesi di estinzione del processo civile, non fa che consequenzialmente ricondurre la fattispecie definitoria al diverso principio operante nel processo tributario (tale per cui l’estinzione del giudizio rende definitivo l’atto impositivo impugnato) e, in questo ambito, al criterio generale di non sopravvivenza delle sentenze di merito medio tempore emesse che presiede a tutte le varie forme di definizione agevolata delle liti fiscali».   

Inoltre, sempre secondo le Sezioni Unite, la soluzione adottata con l’art. 12-bis cit. si comprende alla luce delle condivisibili finalità di ridurre il numero dei giudizi tributari pendenti anche in attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano nel contesto del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Non solo, come si legge nella sentenza n. 5889, «queste finalità possono nella specie ritenersi pressanti, se solo si consideri che si verte di un contenzioso che non ha ad oggetto, almeno di regola, l’accertamento della pretesa impositiva quanto – a valle – la sua realizzazione satisfattiva terminale, per giunta sovente all’esito di un iter processuale già alquanto risalente».

Come anticipato, la soluzione della prima questione affrontata dalle Sezioni Unite rileva pure per il terzo tema formante oggetto della pronuncia in commento.

In difetto di una disciplina normativa sull’efficacia della “rottamazione quater” per il condebitore in solido che non vi abbia aderito, le Sezioni Unite hanno colmato tale lacuna ricorrendo ai principi generali regolanti le obbligazioni solidali.

Stante l’unicità causale del rapporto debitorio tributario – che ricorre allorché il presupposto impositivo rileva ex lege per una pluralità di soggetti, obbligandoli solidalmente al soddisfacimento della medesima prestazione –, l’effetto liberatorio deve prodursi anche nei confronti di chi non abbia prestato adesione alla definizione agevolata.

In tal senso depone pure l’art. 1301 c.c., secondo cui – in linea di principio – la remissione del debito a favore di uno dei coobbligati «libera anche gli altri debitori».

Non solo, gli scopi – sottesi alla “rottamazione quater” (ma pure all’ultima “rottamazione quinquies”) – di agevolare l’introito dei crediti erariali e di estinguere i giudizi pendenti verrebbero frustrati «qualora la definizione del debito da parte di un coobbligato … lasciasse intatto ed ancora contendibile il rapporto impositivo nei confronti di altri soggetti pur tenuti in solido con il primo», come si legge nella sentenza n. 5889.

Ulteriormente, la «rilevanza oggettiva» e la «natura eminentemente giuspubblicistica» della sanatoria fiscale hanno indotto le Sezioni Unite a ritenere – condividendo la precedente giurisprudenza di legittimità – che «il pagamento da parte del coobbligato solidale, incidendo sulla prestazione d’imposta, libera anche gli altri condebitori, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente».

Cosicché, «è giocoforza dedurre» che l’estinzione del giudizio a seguito del versamento della prima rata della “rottamazione quater” «si produca anche nei riguardi del coobbligato non aderente, la cui tutela (nell’ipotesi di contestazione della opportunità e convenienza dell’adesione) si sposta all’interno del rapporto di regresso ex art. 1299 c.c., senza più poter impegnare l’Amministrazione».

Da ultimo, le Sezioni Unite hanno correttamente rilevato che, in passato, le norme sulle definizioni agevolate delle liti fiscali pendenti ne hanno espressamente esteso i relativi effetti al coobbligato non aderente, fatto salvo solo il caso in cui si fosse registrato un giudicato nei suoi riguardi. Talché sarebbe irragionevole che, nel caso in discussione – del tutto affine –, si pervenisse a una soluzione difforme.  

Insomma, in caso di solidarietà passiva, la definizione agevolata «produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del coobbligato non aderente», come si legge nel terzo principio di diritto affermato nella pronuncia in questione.

Osservazioni

Non v’è dubbio che quanto sostenuto dalle Sezioni Unite con riferimento alla posizione del condebitore in solido sia condivisibile.

Se la sanatoria si perfeziona dal punto di vista sostanziale, attraverso l’integrale pagamento di quanto dovuto per beneficiarne, è innegabile che essa debba produrre effetti anche nei riguardi del coobbligato non aderente.

Costui non può essere tenuto a corrispondere il tributo e i relativi accessori che un condebitore ha definito in via agevolata. E ciò – come giustamente si legge nella sentenza n. 5889 – pure quando per il coobbligato non aderente non sia pendente una controversia tributaria, residuando soltanto il limite del giudicato di segno contrario formatosi nei suoi confronti.

Tuttavia, come è stato segnalato da attenta dottrina (cfr. Andrea Carinci, Estinzione del giudizio in caso di rottamazione: nuovi dubbi sulla tenuta del sistema, in Il fisco, n. 16/2026, 1443 ss.), qualora la “rottamazione quater” non si perfezioni – dal punto di vista sostanziale – a causa del mancato completo pagamento di tutte le rate e – per così dire – “risorga” la pretesa originaria, il coobbligato subirebbe un’inaccettabile lesione del proprio diritto di difesa.

Questi, infatti, vedrebbe dichiarato estinto il proprio giudizio a seguito del deposito, effettuato dall’ente impositore o dall’agente della riscossione, della documentazione attestante il perfezionamento, ai fini processuali, della sanatoria, consistente – come evidenziato – nel pagamento della prima rata, nonché nella dichiarazione di voler procedere alla definizione agevolata e nella comunicazione dell’agente della riscossione di quanto a tale titolo dovuto.

In sostanza, il disallineamento fra perfezionamento della definizione agevolata ai fini processuali e ai fini sostanziali può impedire al coobbligato non aderente di far valere in giudizio le proprie ragioni avverso la pretesa originaria ogni volta che quest’ultima rimanga esigibile in virtù del mancato integrale pagamento di quanto dovuto in base alla sanatoria.

Qual è, allora, la condotta che il coobbligato non aderente alla definizione agevolata può seguire in caso di mancato perfezionamento sostanziale della sanatoria?

Anzitutto, il coobbligato non aderente può opporsi alla pronuncia di estinzione traente fondamento dal versamento della prima rata da parte del condebitore aderente, rappresentando come detta sentenza potrebbe eventualmente lederne il diritto di tutela giurisdizionale?

A fronte di tale opposizione, il Giudice non potrebbe disporre la sospensione del giudizio in attesa dell’eventuale perfezionamento sostanziale della sanatoria poiché non siamo in presenza di una delle fattispecie che consentono l’adozione di tale pronuncia. Sicché, seguendo l’indirizzo espresso nella sentenza in discussione, il Giudice non potrebbe sottrarsi dal dichiarare l’estinzione del processo.

Allora, il condebitore non aderente potrebbe impugnare tale sentenza di estinzione deducendo la possibile violazione del proprio diritto di difesa laddove la sanatoria non si perfezionasse?

Dubito che sussista l’interesse a impugnare la pronuncia dichiarativa dell’estinzione del processo da parte del coobbligato non aderente.

Infatti, l’interesse a coltivare il giudizio da parte del coobbligato non aderente sussisterebbe solo se il condebitore aderente alla sanatoria non la perfezionasse versando quanto dovuto. Considerando i tempi lunghi della rateazione – quella prevista per la “rottamazione quinquies” terminerà addirittura nel 2035 –, l’interesse del coobbligato, che avesse impugnato la sentenza di estinzione, a una pronuncia sulla pretesa controversa verrebbe ad esistenza solo qualora fosse certo il mancato perfezionamento sostanziale della sanatoria da parte del condebitore aderente.

 L’interesse ad impugnare la sentenza dev’essere attuale e non eventuale e condizionato, come sarebbe invece nel caso.

Pertanto, per evitare un’inaccettabile compressione del diritto di difesa del condebitore non aderente, non resta che consentirgli di svolgere le proprie difese contro la pretesa non sanata, a causa del relativo mancato perfezionamento sostanziale, pur in presenza della pronuncia di estinzione del giudizio originariamente promosso.

In sostanza, onde evitare un’inammissibile violazione del principio costituzionale e del diritto unionale di tutela giurisdizionale, occorre riconoscere che – nonostante la sentenza di estinzione – il coobbligato non aderente conservi la facoltà di far valere le proprie difese avverso la pretesa “risorta” in ragione del mancato perfezionamento della sanatoria.

Né sarebbe sufficiente la sola azione civilistica di regresso, cui fa cenno la pronuncia delle Sezioni Unite, poiché essa riguarderebbe esclusivamente i rapporti interni fra i coobbligati e non impedirebbe il vulnus del diritto di difesa del condebitore non aderente nel rapporto con l’ente impositore o l’agente della riscossione.

Viceversa, non ravviserei una lesione del diritto di difesa per il coobbligato aderente che dichiari di avvalersi della sanatoria e di rinunciare al giudizio pendente, versi la prima rata e poi non saldi quanto dovuto.

Costui non può che restare vincolato alla determinazione che spontaneamente ha assunto, aderendo alla misura agevolativa. Di modo che non potrebbe che imputare a se stesso – in caso di mancato perfezionamento sostanziale della sanatoria – l’impossibilità di far valere le proprie difese a causa dell’intervenuta estinzione del giudizio.

Conclusioni

In conclusione, la soluzione sposata dalle Sezioni Unite, ben comprensibile alla luce della disciplina generale dell’obbligazione solidale tributaria e del principio costituzionale di speditezza ed economia processuale, deve però consentire di salvaguardare il fondamentale diritto di tutela giurisdizionale del coobbligato non aderente alla sanatoria. E questo può avvenire – come si è visto – consentendo a costui, pur a seguito dell’estinzione del giudizio inizialmente avviato, di poter ancora spendere le proprie ragioni a fronte della pretesa formante oggetto della sanatoria non perfezionatasi dal punto di vista sostanziale e nuovamente fatta valere nei suoi confronti dall’ente impositore o dall’agente della riscossione.

In sostanza, in questa eccezionale fattispecie, l’estinzione del giudizio tributario – nei soli riguardi del coobbligato non aderente alla sanatoria – non comporta la definitività del provvedimento impositivo impugnato e la conseguente impossibilità di contestare la pretesa ivi enunciata.

Più precisamente, detta pretesa potrà essere censurata impugnando l’atto – si pensi a un’intimazione di pagamento – adottato nei confronti del condebitore non aderente a seguito del mancato perfezionamento sostanziale della definizione agevolata.

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