Violazione degli obblighi di assistenza familiare: legittimo il regime di procedibilità

22 Giugno 2026

La Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis c.p. sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione con riguardo al regime di procedibilità d’ufficio del reato.

La vicenda processuale

Il tribunale di Varese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis c.p., che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede la procedibilità d’ufficio, invece della procedibilità a querela della persona offesa. La questione appariva rilevante nel procedimento pendente di fronte al tribunale perché la persona offesa aveva fatto pervenire in giudizio la remissione di querela, malgrado il reato contestato fosse procedibile d’ufficio.

Le ragioni a sostegno dell'ordinanza di rimessione

Il Tribunale lamentava, in particolare, l’irrazionalità della scelta legislativa resa evidente – a suo dire – dal confronto fra l’art. 570-bis c.p. e altri articoli del codice penale e, in particolare:

- gli artt. 624 e 625 c.p. in combinato disposto con il secondo comma dell’art. 649 c.p. che prevede la procedibilità a querela del furto commesso a danno del coniuge separato;

- l’art. 388 c.p. che prevede la procedibilità a querela per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Secondo il Giudice rimettente, dal raffronto emergerebbe una violazione della necessità di riservare un uguale trattamento a situazioni uguali, corollario del principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Costituzione, dal momento che l’art. 649 c.p. riguarda pur sempre condotte che comportano un impoverimento del patrimonio dell’ex coniuge, mentre la condotta di cui all’art. 388 c.p. viola un provvedimento dell’autorità giudiziaria, così come la condotta di cui all’art. 570-bis c.p.

Il Tribunale di Varese esclude che il differente trattamento riservato dal legislatore alle fattispecie penali sopra indicate – che il Giudice remittente postula simili fra loro sotto il profilo della procedibilità – sia giustificato dalla maggiore attitudine della procedibilità d’ufficio a costituire strumento di stimolo all’adempimento.

Infine, secondo il Tribunale remittente, la procedibilità d’ufficio del reato previsto dall’art. 570-bis c.p. collide con la necessità che la pena tenda alla rieducazione del condannato prevista dall’art. 27 Cost.

Le pronunce della Corte costituzionale relative all'art. 12-sexies legge div.

L’art. 570-bis c.p. riproduce il contenuto dell’art. 12-sexiesdella legge sul divorzio (legge n. 898/1970) e del successivo art.  3 della legge n. 54/2006, trasfusi nella norma oggetto di remissione dal d.lgs. n. 21/2018, in esecuzione del principio di «riserva di codice». L’art. 570-bis c.p. costituisce – nelle intenzioni del legislatore e malgrado non poche «incertezze» lessicali – una mera trasposizione nel codice penale delle due fattispecie incriminatrici preesistenti, con la conseguenza che il regime di procedibilità non può che essere lo stesso dell’abrogato art. 12-sexiesovvero la procedibilità d’ufficio come hanno sancito, a suo tempo, le sezioni unite dalla Corte di cassazione (Cass. pen., sez. un., 31 maggio 2013, n. 23866).

La procedibilità d’ufficio del reato di cui all’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 è già stata oggetto in passato di interventi della Corte costituzionale. Alcuni di essi hanno riguardato l’assegno da corrispondere al coniuge divorziato (Corte cost. sentenza n. 325 del 1995; Corte cost. ord. n. 423 del 1999 e n. 209 del 1997), altre più recenti l’assegno da corrispondere ai figli minori (Corte cost. sentenza n. 220 del 2025). In tutti i casi la Corte ha respinto tutte le eccezioni di costituzionalità sollevate per (preteso) contrasto con l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della irragionevolezza, sia con riguardo alla disparità di trattamento.

La motivazione della sentenza

La decisione in commento si inserisce, dunque, nel filone dei precedenti interventi della Corte costituzionale relativi all’art. 12-sexies e da esso non si discosta.  Infatti, ancora una volta, la Corte costituzionale ha preliminarmente ricordato che la scelta del regime di procedibilità è rimessa alla discrezionalità del legislatore per via della complessità degli equilibri sottesi. Per tanto, solo una macroscopica disparità di trattamento fra fattispecie uguali potrebbe giustificare un intervento del Giudice delle leggi. Le argomentazioni del giudice remittente non portano, però, alcun nuovo elemento a sostegno dell’irragionevolezze della scelta legislativa. 

Infatti, i reati di cui agli artt. 624 e 625, c.p., come pure il reato di cui all’art. 388 c.p., indicati come elementi di comparazione di una pretesa illegittima disparità di trattamento, appaiono assolutamente eterogenie, già con riguardo alla diversità dei beni giuridici tutelati, rispetto alla norma censurata e non possono costituire, per tanto, un corretto elemento di comparazione.  Esistono, viceversa, ragioni a sostegno del regime della procedibilità d’ufficio. Infatti, il contesto familiare in cui si manifestano le condotte di cui all’art. 570-bis c.p. espone la persona offesa al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato. Al contrario, non sembra potersi sostenere – secondo la Corte – che la procedibilità a querela favorisca la conciliazione fra le parti.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 27 Cost.  la circostanza che l’irrogazione della pena, a fronte del venir meno della volontà punitiva della vittima, farebbe percepire come ingiusta la sanzione alla persona condannata «deve ritenersi estranea alla finalità rieducativa della pena».

La Corte, per tanto, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal tribunale di Varese.

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