Domanda di asilo del genitore e tutela del minore
24 Giugno 2026
Massima In materia di protezione internazionale, ove il genitore presenti domanda di protezione internazionale in proprio e anche in nome e per conto del figlio minore non coniugato, con esso presente sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 25/2008, quale modificato dal d.lgs. n. 142/2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, secondo la quale «La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all’atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore», il giudice, in sede di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione in sede amministrativa, deve prendere in esame le due domande, del genitore e del minore. Il relativo esame individuale deve essere adeguato e completo e deve rispondere a considerazioni legate al mantenimento dell’unità familiare e all’interesse superiore del minore e non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate. Il caso Nei confronti di Tizia, cittadina moldava, madre del piccolo Caio (minorenne), la competente Commissione territoriale aveva negato la protezione internazionale e la protezione speciale. Avverso tale provvedimento Tizia aveva proposto ricorso al Tribunale il quale, con decreto emesso a più di un anno dall’udienza in cui il giudice onorario delegato aveva poi rimesso al relatore il fascicolo affinché riferisse al collegio, aveva integralmente respinto le domande di Tizia. In particolare, il Tribunale aveva prima dato atto della particolare situazione di Tizia, da quest’ultima rappresentata: ella aveva lasciato la Moldavia in quanto il coniuge l’aveva maltrattata e minacciata, ed era finanche giunto ad aggredirla in almeno due occasioni; l’uomo, poi, era stato arrestato. Tizia era quindi fuggita in Italia – ove era giunta nel 2019 – e qui aveva intrapreso un’altra relazione, da cui era nato il piccolo Caio, suo terzo figlio, rimasto poi orfano di padre a seguito di decesso dell’uomo; ella poi aveva svolto attività lavorativa in una macelleria. A giudizio del Tribunale, con il suo racconto Tizia non aveva dimostrato che sussistessero né i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (in difetto di rischio di persecuzione per motivi, in particolare, di appartenenza a un gruppo sociale), né quelli per la protezione sussidiaria (in assenza di allegazioni circa il rischio di essere coinvolta, in caso di rientro in Moldavia, in situazioni di violenze indiscriminate e diffuse). Infine, quanto alla domanda di protezione umanitaria, a giudizio del Tribunale – e premessa l’applicabilità del d.l. 130/2020 (essendo stata formalizzata la domanda prima dell’entrata in vigore del cd. “Decreto Cutro”, d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) – Tizia non aveva provato di aver intrapreso un valido percorso di integrazione socio-lavorativa sul territorio. Tizia aveva quindi proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale, lamentando:
La questione Le questioni di rilievo su cui la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere con il provvedimento in esame sono due. La prima: quali siano gli obblighi in capo al giudice qualora si trovi ad esaminare, in sede di ricorso giurisdizionale contro il diniego di protezione amministrativa, le domande presentate da un genitore e da un minore, e quali sia – di conseguenza – il loro reciproco rapporto. La seconda: se la sottoposizione a violenza di genere nel Paese di origine sia elemento che può fondare il riconoscimento della protezione. Le soluzioni giuridiche Con riferimento alla prima questione (relativa al primo motivo di ricorso), la Corte di Cassazione evidenzia in primo luogo che il Tribunale aveva completamente omesso di valutare la circostanza che la domanda di protezione era stata avanzata dalla ricorrente non solo in proprio, ma anche in qualità di genitore del piccolo Caio (più correttamente: di genitore singolo, tenuto conto che il padre di Caio era, nelle more, deceduto). Tale elemento, pertanto, deve portare a una rimeditazione complessiva del decreto impugnato, alla luce dei principi in materia desumibili da norme nazionali e internazionali, e da precedenti pronunce, che vengono diffusamente riportate nel provvedimento in commento. In primo luogo, la Corte osserva che l’art. 6, comma 2, d.lgs. 25/2008, prevede esplicitamente che la domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all’atto della presentazione della stessa, ed evidenzia quindi che tale estensione opera in modo automatico, pur essendo comunque possibile per il minore, capace di discernimento e in grado di auto determinarsi, presentare una domanda in proprio, come peraltro avviene nel caso di minori stranieri non accompagnati (la cui disciplina è contenuta negli artt. 6, comma 3,e 19 d.lgs. 25/2008), nei confronti dei quali lo Stato fornisce (recte: deve fornire) adeguata assistenza per la presentazione della domanda, eventualmente anche grazie all’assistenza del tutore. Si configura, pertanto, un sistema a “due vie”: la domanda può essere presentata in proprio dal minore, oppure tramite il genitore o il tutore legale. Tale decisione, argomenta poi la Corte, è conforme anche all’art. 23 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che regola il mantenimento dell’unità famigliare. Sul punto, viene richiamata la sentenza resa dalla Corte di Giustizia nel caso Ahmedbekova (sent. 4.10.2018, C-652/16), là ove la Corte aveva già chiarito che è ben possibile che un membro della famiglia possa avanzare domanda di protezione anche a nome di un minorenne. Peraltro, con la medesima pronuncia la Corte aveva evidenziato che la direttiva 2011/95/UE non comporta che al riconoscimento dello status di rifugiato (o di protezione sussidiaria) a un membro della famiglia consegua, per ciò solo, anche l’estensione dello status anche a tutti gli altri famigliari ai quali non spetta tale diritto in via autonoma. In realtà, la Direttiva impone solo che gli Stati prevedano – nei confronti dei famigliari - «taluni vantaggi», quali il titolo di soggiorno o l’accesso al lavoro e all’istruzione, nell’ambito del più generale principio del mantenimento dell’unità del nucleo famigliare; va da sé che i singoli Stati ben possono prevedere una tutela maggiore. Ancora, la Corte richiama la successiva sentenza della Corte di Giustizia nel caso LW (sent. 9.11.2011, C-91/20), con la quale era stato chiarito che l’estensione automatica dello status di rifugiato da genitore a figlio (e indipendentemente dal fatto che quest’ultimo abbia o meno diritto in via autonoma al riconoscimento) è connessa alla logica della protezione internazionale, salvo che, invocando un’altra norma, il figlio minore non abbia diritto a un trattamento migliore (si fa l’esempio del minore che abbia già la cittadinanza dello Stato membro ospitante). Il principio dell’unità famigliare si desume poi dall’art. 24 della Costituzione. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, la Corte evidenzia che non è previsto alcun automatismo di riconoscimento dello status di rifugiato tra genitore e figli, come peraltro già era stato chiarito in passato (v. Cass. civ., sez. I, ord. 15 novembre 2024 n. 29527). Ad ogni modo, nel caso di specie, il Tribunale di primo grado non aveva tenuto conto del fatto che a venire in rilievo non era tanto il diritto all’unità famigliare, quanto l’autonomia della domanda del piccolo Caio, tenuto conto dell’automatismo previsto dall’art. 6 d.lgs. 25/2008, e in relazione alla quale il giudice di prime cure non aveva in alcun modo provveduto. In accoglimento del primo motivo di ricorso, pertanto, la Corte cassa il provvedimento impugnato e dispone che il giudice del rinvio, nel prendere in considerazione anche la domanda del minore non in via autonoma ma in via dipendente rispetto alla domanda della madre Tizia, in ragione della previsione dell’art. 6 d.lgs. 25/2008, svolga considerazioni anche sul mantenimento dell’unità famigliare, sull’interesse superiore del minore e sul rispetto della vita privata o famigliare dei soggetti interessati. E ciò, in particolare, soprattutto alla luce di quanto già la Corte aveva evidenziato in passato (si richiamano Cass. civ., sez. I, ord. 10 luglio 2019 n. 18540; Cass. civ., sez. I, sent. 9 dicembre 2019 n. 32041): ai fini della protezione umanitaria, la madre singola di figlio minore (come nel caso di Tizia con Caio) è ritenuta soggetto vulnerabile meritevole di permesso di soggiorno per motivi umanitari, alla luce del combinato degli artt. 19 comma 2-bis d.lgs. 286/1998 e 2 comma 11 lett. h-bis d.lgs. 25/2008, là ove si includono, tra le persone vulnerabili, anche i genitori singoli con figli minori, situazione definitiva di «vulnerabilità normativamente tipizzata, di matrice eurounitaria e recepita nell’ordinamento interno da normative vigenti tuttora, potenzialmente rilevante ai fini della protezione di carattere umanitario». Tale considerazione consente poi alla Corte di risolvere anche la seconda questione sollevata con il ricorso di Tizia, ossia se la sottoposizione a violenza di genere nel Paese di origine sia elemento che può fondare il riconoscimento della protezione. Sul punto, la Corte evidenzia che il Tribunale non aveva speso alcuna considerazione su tale questione. Anche qui, il collegio svolge un primo inquadramento sistemico, ricostruendo il concetto di gruppo sociale (in riferimento al quale, come noto, può essere riconosciuto lo status di rifugiato), e richiamando quindi il Manuale dell’UNHCR (Agenzia ONU per i Rifugiati) sulle Procedure e sui Criteri per la Determinazione dello status di Rifugiato, la già citata Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, infine, l’art. 8 comma 1 lett d) d.lgs. 251/2007, là ove viene fornita la definizione di particolare gruppo sociale (testualmente: membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune […]. Ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere). Sul punto la Corte di Giustizia, nel caso WS (sent. 16.01.2024, C-621/21), ha chiarito che la Direttiva 2011/95/UE deve essere interpretata anche alla luce della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all’art. 78 TFUE, tra cui la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata dall’ONU nel dicembre 1979 (peraltro – osserva la Corte – sottoscritta e ratificata anche dall’Italia), di tal ché, sulla base delle condizioni esistenti nel Paese di origine, possono essere considerate appartenenti a un determinato gruppo sociale (come motivo di persecuzione che può condurre allo status di rifugiato) – per esempio – anche le donne che abbiano rifiutato un matrimonio forzato. In tali casi, l’autorità è tenuta a effettuare una valutazione caso per caso, acquisendo informazioni relative al Paese di origine e riguardanti, ad esempio, le condizioni delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, i costumi, l’incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione per loro disponibile e via dicendo. D’altra parte, la stessa Corte di cassazione aveva avuto modo di evidenziare che anche gli atti di violenza domestica possono essere annoverati tra i trattamenti inumani o degradanti a cui fa riferimento l’art. 1 lett. b) d.lgs. 251/2007 al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria. Nel caso di Tizia, la Corte osserva che il suo racconto – relativo a violenze domestiche subìte nel Paese di origine dal suo ex marito – non era stato messo in dubbio né in sede amministrativa né in sede giudiziaria; aveva pertanto errato la corte di merito a non tenere in alcun conto tale racconto, senza operare quel doveroso approfondimento consistente nella acquisizione di informazioni generali e specifiche pertinenti al caso, utilizzando fonti accreditate ed aggiornate sul contesto socio-culturale del Paese di origine, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato (si richiama, in tal senso, Cass. civ., sez. I, ord. 11 ottobre 2025 n. 27204). La Corte, infine, ritiene fondato anche l’ultimo motivo di ricorso, riguardante l’omessa valutazione della condizione lavorativa della donna in Italia, anche in considerazione del tempo trascorso tra il momento della riserva (giugno 2024) e il momento dell’effettiva decisione (giugno 2025). Osservazioni Due sono i passaggi chiave della pronuncia in esame, e corrispondono – a grandi linee – ai primi due motivi di ricorso avverso la decisione del tribunale di primo grado. Con riferimento al primo motivo, la Corte ribadisce che l’Italia - con l’art. 6, comma 2, d.lgs. 25/2008 – ha introdotto un meccanismo di estensione automatica, al figlio minore, della domanda di protezione effettuata dal genitore. In tali casi, il giudice di merito ha sempre l’obbligo di valutare anche la posizione del minore, indipendentemente dalla presentazione di una domanda autonoma, che pure può essere presentata (per esempio, nel caso di minori stranieri non accompagnati). Sotto il profilo sistematico, la decisione appare condivisibile, in quanto rafforza il principio per cui il procedimento di protezione internazionale deve essere interpretato in modo conforme alla tutela rafforzata dei minori, evitando che lacune procedurali o errori difensivi possano pregiudicare i diritti fondamentali del bambino: nel caso di specie, peraltro, non è chiaro se, al momento della domanda, Tizia – oltre ad aver presentato la domanda in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Caio (così, testualmente, nella prima pagina della sentenza in commento) – avesse o meno invocato una “doppia” analisi della domanda, una per la sua posizione, e una per il piccolo Caio; ad ogni modo, nel giudizio di rinvio andrà tenuto necessariamente conto della posizione di Caio. Di ancor maggior rilievo, sotto un diverso punto di vista, è il dictum della Corte con riferimento alla seconda questione sollevata, relativa al fatto che la vicenda personale di Tizia (il cui narrato relativo ai maltrattamenti e alle violenze domestiche subìte in Moldavia non era mai stato messo in dubbio), a giudizio del tribunale, non poteva integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Sul punto, la Corte valorizza il principio dell’interesse superiore del minore, che costituisce parametro interpretativo trasversale nel diritto internazionale ed europeo. In tale prospettiva, la Cassazione richiama la propria giurisprudenza secondo cui la condizione di madre singola con figlio minore integra una situazione di vulnerabilità normativamente tipizzata, rilevante ai fini della protezione umanitaria, e la cui valutazione è pertanto necessaria anche nel caso specifico. Peraltro, la pronuncia in esame si colloca nell’ambito di un orientamento evolutivo che tende a riconoscere che la violenza domestica può costituire persecuzione e che la violenza di genere sistemica può integrare il rischio di trattamenti inumani o degradanti, egualmente indicati quali presupposti normativi per il riconoscimento dello status di rifugiato: sul punto, risulta infine fondamentale il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, tenuto ad acquisire notizie da fonti aggiornate e qualificate relative al Paese di origine. Nel complesso, la decisione in commento è coerente con l’evoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea in materia di protezione internazionale. Vanno evidenziati, come di particolare pregio, i passaggi riferibili alla centralità attribuita alla tutela del minore e al riconoscimento della violenza di genere come possibile fattore di persecuzione. V’è tuttavia da evidenziare che la valorizzazione della vulnerabilità tipizzata potrebbe condurre, nella prassi applicativa, a una tendenziale automatizzazione della protezione per alcune categorie di soggetti, con il rischio di alterare l’equilibrio tra discrezionalità amministrativa e controllo giurisdizionale: in tal senso, risulta (recte: risulterebbe) di particolare efficacia un maggiore approfondimento da parte delle Commissioni territoriali. |