Caso Siri: la Consulta ammette il conflitto-bis tra GUP di Roma e Senato

25 Giugno 2026

La Corte costituzionale ha ammesso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica che aveva negato l’autorizzazione ad utilizzare, nei confronti del senatore Siri, alcune sue conversazioni intercettate, con la motivazione che non sussisterebbe il requisito della «fortuità e occasionalità»​.

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo che venga dichiarata la non spettanza a quest’ultimo del potere di negare l’autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore della Repubblica Armando Siri le conversazioni telefoniche intercettate, nell’ambito di un procedimento penale in cui è imputato di concorso nel reato di corruzione, adducendo che non sussisterebbe «il requisito della fortuità e occasionalità relativamente alle telefonate del 17 maggio 2018 prog. 2618, del 17 luglio 2018 prog. 5760, del 4 agosto 2018 prog. 5997 e del 6 agosto 2018 progressivi 6043, 6044 e 6090».

La Corte costituzionale era già intervenuta nella stessa vicenda, pronunciandosi con la sentenza n. 117 del 2024, che aveva dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica negare l’autorizzazione a utilizzare nei confronti del sen. Siri le comunicazioni captate nel giorno 15 maggio 2018, nell’ambito di un procedimento penale nel quale il predetto parlamentare risulta imputato e che non spettava al Senato della Repubblica negare l’autorizzazione a utilizzare nei confronti dello stesso sen. Siri le intercettazioni captate nei giorni 17 maggio 2018, 17 luglio 2018, 4 agosto 2018 e 6 agosto 2018, nell’ambito del medesimo procedimento penale, annullando, per l’effetto, la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica. Nell’occasione, la sentenza della Consulta n. 117/2024 aveva riconosciuto il carattere di «occasionalità» delle intercettazioni del senatore Siri, individuando un «mutamento di direzione dell’atto indagine» a partire dall’intercettazione del 10 settembre 2018.

Il G.U.P. del Tribunale di Roma aveva rinnovato, sempre ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, la richiesta di autorizzazione all’utilizzazione di tutte le comunicazioni e conversazioni intercettate già oggetto della prima richiesta, ma il Senato della Repubblica ha ritenuto di non avere più competenza in ordine alle due intercettazioni del 15 maggio 2018, in quanto oggetto di «annullamento senza rinvio» da parte della Corte costituzionale ed aveva rigettato nuovamente l’istanza in relazione alle telefonate del 17 maggio 2018, del 17 luglio 2018, del 4 e del 6 agosto 2018.

Il G.U.P. ricorrente ritiene la questione relativa alla possibilità di utilizzare le captazioni in rapporto alle garanzie costituzionali del parlamentare logicamente pregiudiziale rispetto alla loro inutilizzabilità processuale ai sensi dell’art. 270 del codice di procedura penale, che è stata eccepita dalla difesa dell’imputato.

Secondo il G.U.P. ricorrente, a questo punto, si dovrebbe operare un confronto tra l’apparato motivazionale della deliberazione del Senato del 21 maggio 2025 e la sentenza della Corte costituzionale n. 117/2024, che ha riconosciuto il carattere di «occasionalità» delle intercettazioni del senatore Siri e individuato un mutamento di direzione dell’atto indagine a partire dall’intercettazione del 10 settembre 2018. Infatti, a parere del ricorrente, di fronte al perimetro valutativo già delineato dalla Corte costituzionale, il Senato, in difetto di elementi nuovi, avrebbe fatto ricorso ad «un atteggiamento volitivo dell’autorità giudiziaria, la quale non avrebbe potuto non prefigurarsi che i colloqui intercettati potessero preludere a un accordo corruttivo»,  valutazione, questa, che  non si misurerebbe «in concreto con le precise indicazioni fornite dalla sentenza n. 117/2024», perché si individuano gli elementi rivelatori del mutamento di direzione dell’atto di indagine in circostanze «che la citata sentenza ha già escluso che possano avere tale significato».

Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, la deliberazione del Senato della Repubblica del 21 maggio 2025, di nuovo diniego dell’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni successive al 15 maggio 2018 per mancanza del requisito della fortuità e occasionalità, travalicherebbe i limiti del sindacato della Camera di appartenenza, così come individuati dalla sentenza della Corte n. 117 del 2024, con conseguente illegittima interferenza nel procedimento giurisdizionale.

Conclude il ricorrente, assumendo che la sua decisione di promuovere conflitto di attribuzione non potrebbe essere inficiata dalla lesione della ragionevole durata del processo e dal rischio di un «corto circuito istituzionale», dedotti dalla difesa dell’imputato, poiché solo la sede del giudizio di legittimità costituzionale sarebbe idonea a stabilire come inverare il canone della leale collaborazione richiamato nella sentenza n. 117/2024 «tenendo conto di tutti i valori costituzionali in gioco».

La Corte costituzionale, rileva che con il ricorso il G.U.P. del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo che venga dichiarata la non spettanza a quest’ultimo del potere di negare, con la deliberazione del 21 maggio 2025, l’autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore Siri, a mente dell’art. 68, terzo comma, Cost. e dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003, le conversazioni telefoniche intercettate nell’ambito del procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (17 maggio 2018, prog. 2618; 17 luglio 2018, prog. 5760; 4 agosto 2018, prog. 5997; 6 agosto 2018, progressivi 6043, 6044 e 6090) e confluite nel procedimento penale pendente avanti al G.U.P. del Tribunale di Roma.

Osserva la Consulta che, nella presente fase di giudizio, la Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo  del conflitto, a norma dell’art. 37, primo comma, della legge n. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni delineata tra i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità.

Ritiene la Corte che, quanto al requisito soggettivo, è indubbia la natura di potere dello Stato del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, odierno ricorrente, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene (da ultimo, Corte cost. ord. nn. 168 e 133 del 2025); e anche il Senato della Repubblica è legittimato a essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità della prerogativa di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. (ancora, Corte cost. ord. nn. 168 e 133/2025);

Osserva la Corte che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, lamentando il G.U.P. del Tribunale di Roma la menomazione dell’esercizio della funzione giurisdizionale derivante dall’illegittimo esercizio da parte del Senato della Repubblica, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere attribuitogli dall’art. 68, terzo comma, Cost., in particolare in relazione alla pretesa natura non «occasionale» delle intercettazioni, in luogo della valutazione in ordine alla loro necessità probatoria a mente dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003 (Corte cost. ord. nn. 133/2025n. 191/2023).

In conclusione, la Corte costituzionale afferma che sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto, che pertanto dichiara ammissibile, rinviando all’udienza pubblica in contraddittorio per la decisone nel merito. 

La soluzione del conflitto si baserà sulla valutazione che la Consulta darà alla direzione degli atti di indagine al momento delle intercettazioni in oggetto, direzione che ha già individuato come soggettivamente indiziari contro il senatore a partire dall’intercettazione del 10 settembre 2018. Secondo il G.U.P. ricorrente, la Consulta si sarebbe già pronunciata al riguardo riconoscendo la natura fortuita delle intercettazioni. Secondo il Senato, dopo le prime intercettazioni compromettenti, l’autorità giudiziaria non avrebbe potuto non prefigurarsi che i colloqui intercettati potessero preludere a un accordo corruttivo e avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione preventiva allo stesso Senato.

Non resta che attendere il responso della Consulta.

FONTE: Dirittoegiustizia.it

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