Disconoscimento della fotocopia di atto pubblico

25 Giugno 2026

La questione che viene in rilievo è quella dell’efficacia del riconoscimento della sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio solo in copia dall’Agenzia delle entrate e della necessità o meno della proposizione della querela di falso anche avverso la fotocopia degli avvisi medesimi.

Massima

La fotocopia dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, ove disconosciuta ritualmente e tempestivamente, ex artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l’efficacia dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c., per cui la mancata produzione in giudizio del documento in originale esonera la parte interessata dall’onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia disconosciuta.

Il caso

Parte ricorrente aveva impugnato presso le competenti Commissioni tributarie alcune cartelle di pagamento emesse per tributi diversi. In forma rituale e tempestiva la stessa aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle notifiche a mezzo posta delle cartelle, avvisi che erano stati prodotti in giudizio in fotocopia; le fu opposto dai giudici di primo e secondo grado che avrebbe dovuto proporre la querela di falso, in quanto gli avvisi di ricezione delle raccomandate hanno natura di atto pubblico. In difetto, quegli avvisi dimostravano l’avvenuto compimento delle notifiche.

La questione

Il ricorso ha riproposto (tra altri motivi ritenuti assorbiti) la questione in diritto risolta sfavorevolmente per l’attrice dai giudici di merito. Si sostiene essere erronea l’affermazione della necessità di una querela di falso per disconoscere l’avviso di ricevimento di una raccomandata, se prodotto in causa non in originale ma in semplice fotocopia. Così la Corte di legittimità ha riassunto l’oggetto del decidere: «La questione che viene in rilievo è quella dell’efficacia del riconoscimento della sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio solo in copia dall’Agenzia delle entrate e della necessità o meno della proposizione della querela di falso anche avverso la fotocopia degli avvisi medesimi».

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha ricordato come la giurisprudenza abbia sempre affermato che l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo del servizio postale costituisca un atto pubblico a tutti gli effetti. L’avviso è parte integrante della notifica, effettuata da un pubblico ufficiale; è l’unico documento destinato a provare l’effettuata consegna del documento in comunicazione, la data di consegna e l’identità del ricevente. Chi intende contestare l’una o l’altra di queste circostanze di fatto deve proporre la querela di falso. Sui presupposti che rendono necessaria la querela la Corte ha ricordato numerose sue decisioni, tutte conformi, a risalire da Cass. civ. n. 4733/1957 a Cass. civ. n. 22058/2019; sul riferimento specifico dei principi affermati all’avviso di ricevimento del piego raccomandato la Corte ha citato decisioni altrettanto numerose, da Cass. civ. n. 3014/1975 a Cass. civ. n. 16640/2025, passando per Sezioni Unite n. 9962/2010.

La Corte ha avvertito che l’onere della querela di falso sussiste soltanto se l’atto pubblico è prodotto in originale. Non anche se ne viene allegata agli atti una fotocopia fotostatica o una fotografia. Ai fini della prova richiesta dall’art. 149 c.p.c. l’avviso di ricevimento della raccomandata può essere prodotto anche in fotocopia: l’art. 2719 c.c. dispone infatti che le copie fotostatiche o fotografiche hanno la stessa efficacia degli originali a condizione, però, che la loro conformità non sia espressamente disconosciuta dalla controparte. Nella vicenda di specie la ricorrente aveva tempestivamente disconosciuto la firma in calce agli avvisi di ricevimento delle notifiche a mezzo posta; e tale disconoscimento aveva privato quegli avvisi, in quanto mere riproduzioni fotostatiche, della loro efficacia probatoria (in questo senso si è ricordata Cass. civ. n. 2482/2020). La querela di falso pretesa a carico della originaria attrice sarebbe occorsa ove la parte interessata a contrastare il disconoscimento avesse prodotto i documenti originali (Cass. civ. n. 32219/2018). Era pertanto erronea la decisione dei giudici di merito che avevano addebitato alla contribuente la mancata proposizione della querela di falso.

Osservazioni

L’intento di fornire una motivazione esaustiva a sostegno della pronuncia ha indotto la Suprema Corte ad iniziare l’esposizione da una premessa finalizzata a precludere dubbi possibili, anche se in atti non manifestati. La pronuncia ricorda innanzitutto, che anche nel processo tributario, dinanzi alle competenti Commissioni, sono applicabili le norme del codice di procedura civile, ove compatibili e ove necessario a farne integrazione: e ciò in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Tra le disposizioni codicistiche applicabili nello specifico ambito del contenzioso tributario la giurisprudenza ha da tempo annoverato quelle che disciplinano gli istituti della querela di falso  e del disconoscimento delle scritture private (come ad esempio affermato da Cass. civ. n. 7355/2011, Cass. civ. n. 13333/2019, Cass. civ. n. 8108/2003). Sul punto la pronuncia si dilunga a dimostrare la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della notifica tramite servizio postale nonchè l’efficacia probatoria della sua fotocopia; e richiama il disposto degli artt. 2712 e 2719 c.c., riferibili tanto alle copie delle scritture private che alle copie degli atti pubblici. Da queste anticipazioni è stata tratta la conseguenza rilevante per la decisione: gli avvisi di ricevimento, se fossero stati prodotti in originale, avrebbero dovuto essere contestati con la querela di falso; per le loro fotocopie fu sufficiente a costituire una valida contestazione il semplice disconoscimento. Ampia giurisprudenza aveva già enunciato conclusioni in questo senso.

L’intento di completezza motivazionale ha  fatto aggiungere alla pronuncia un appunto relativo al «come si sarebbe dovuto fare».  L’avvenuto disconoscimento tempestivo e rituale delle fotocopie, nel giudizio de quo, avrebbe onerato la parte avversa, interessata a servirsene, a produrre gli originali (Cass. civ. n. 13425/2014), per non rimanere sprovvista della prova inerente all’effettività delle eseguite notifiche. E il giudice, a propria volta, a fronte del disconoscimento e, a seconda dei casi: a) per l’ipotesi di un disconoscimento formale delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento prodotti in copia e di dichiarazione dell’amministrazione finanziaria di volere la verificazione, avrebbe dovuto procedere ad un accertamento di ritualità e tempestività ex artt. 214 e 215 c.p.c. e a procedere alla verificazione; b) per l’ipotesi di disconoscimento generico, avrebbe dovuto provvedere ad un apprezzamento dell’efficacia rappresentativa dei documenti anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. civ. n. 3803/2026; Cass. civ. n. 23426/2020; Cass. civ. n. 12737/2018; Cass. civ. n. 4395/2004, ecc…).

L’Amministrazione non aveva prodotto gli avvisi in originale né aveva chiesto la verificazione dopo il disconoscimento; il giudice della sentenza impugnata non aveva compiuto alcuna delle attività ipotizzate. E la Corte ha concluso che il motivo di ricorso doveva essere accolto.

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