Il sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale nell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori
Arturo Maresca
25 Giugno 2026
Il focus analizza la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale dopo la sentenza Corte cost. n. 156/2025, ricostruendo criteri, indici e ricadute sull’art. 19 Statuto dei lavoratori e sul diritto di costituire RSA.
La tecnica delle rime adeguate e l’interpretazione delle norme formulate dalla Corte costituzionale
A seguito della sentenza della Corte costituzionale … si pone per l’interprete la necessità di individuare la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale (SC+RN), atteso il rilievo da essa assunto in conseguenza della “illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 …, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Va subito detto che l’individuazione del SC+RN deve essere condotta valutando tale nozione non già nei suoi termini generali, bensì per come essa si pone – anzi, per come è stata posta dalla Corte – all’interno dell’art. 19, atteso che nel nostro ordinamento si riscontrano una molteplicità di applicazioni del criterio selettivo che fa riferimento al SC+RN.
Infatti, la Corte ha inserito nell’art. 19 – avvalendosi della tecnica, ormai ricorrente nella giurisprudenza costituzionale, delle c.d. rime adeguate – il nuovo criterio selettivo del SC+RN prelevandolo dalle molteplici norme nelle quali il legislatore ha scelto di utilizzare tale criterio, seppur ad altri fini.
Ma la traslazione della disposizione nell’art. 19 non implica l’attribuzione ad essa dello stesso significato che ha laddove è stata posta dal legislatore; significato che, invece, l’interprete dovrà individuare in base allo scopo che la nuova norma persegue di formante costituzionale dell’art. 19.
Si devono, infatti, considerare – sul piano generale – i riflessi generati dalla tecnica delle rime adeguate sull’interpretazione della norma creata dalla Corte, poiché in questi casi la riformulazione della norma sconta (e, spesso, soffre) dei limiti connaturati al controllo di costituzionalità nell’esercizio del quale la Corte deve privilegiare la reductio ad legitimitatem rispetto alla chiarezza del nuovo precetto.
Quindi, il ripristino della costituzionalità della norma deve essere circoscritto e strettamente limitato alla necessità di rimuovere il vizio di costituzionalità senza alterare, fin quando possibile, le finalità sottese alle scelte del legislatore esercitate nell’ambito della propria discrezionalità politica. Nel caso dell’art. 19, come si dirà, si tratta quindi di correggere il criterio selettivo esistente perché possa operare in conformità della Costituzione.
Proprio per questo la norma, nata dal trapianto eseguito dalla Corte, ha bisogno di un’attività ermeneutica funzionale al completamento della sua conformazione ai principi della Costituzione. Conformazione, quindi, avviata su impulso della Corte e affidata all’interpretazione della giurisprudenza senza risolversi nell’estensione della portata e del significato della norma oltre quanto necessario alla correzione del vizio di costituzionalità così come rilevato dalla Corte.
La modifica parziale del criterio selettivo, non la ratio dell’art. 19
Non appare, quindi, condivisibile l’opinione prospettata da alcuni di attribuire alla Corte l’intenzione di utilizzare il criterio del SC+RN allo scopo di riprendere e rilanciare l’obiettivo perseguito dal legislatore del 1970 – ed abbandonato a seguito del referendum – di sostegno e promozione del sindacato maggiormente rappresentativo, seppur non più riferita alla confederazione (come nell’originaria formulazione dell’art. 19), ma al sindacato nazionale.
Infatti, la Corte costituzionale ha negato di voler - né avrebbe potuto farlo – modificare la scelta di politica del diritto conseguente al referendum del 1995 che ha introdotto nell’art. 19 un criterio selettivo diverso da quello originario voluto dal legislatore. Quindi, l’interprete non può ripristinare la funzione che il requisito della rappresentatività ebbe nel 1970, ma deve cogliere la finalità insita nella reductio ad legitimitatem realizzata dalla Corte che è quella della correzione del vizio di costituzionalità.
In questa prospettiva, l’interprete deve procedere a decontestualizzare la disposizione prelevata dalla Corte in un certo ambito normativo per ricontestualizzarla all’interno dell’art. 19 dov’è destinata ad operare, assecondandone la specifica finalità (la selezione dei sindacati legittimati a costituire la RSA) che certamente è diversa da quella sottesa alle norme nelle quali tale requisito è stato direttamente prescritto dal legislatore.
Ciò significa intervenire sul criterio selettivo imposto dal referendum del 1995 affinché possa operare senza violare gli artt. 3 e 39 Cost.; violazione che si configurava in quanto il SC+RN, sfornito del requisito negoziale, non poteva costituire una propria RSA.
Infatti, si deve evidenziare che il criterio selettivo utilizzato dall’art. 19 non era di per sé stesso illegittimo in quanto restrittivo dell’attività sindacale garantita dell’art. 39, co. 1, ma lo è divenuto quando l’applicazione del criterio ha messo in evidenza la possibilità di un’irragionevole disparità di trattamento contrastante con l’art. 3 (evocato dalla Corte insieme all’art. 39). Disparità conseguente alla negazione del diritto di costituire la RSA del sindacato non firmatario del contratto collettivo applicato in azienda, ma dotato di una rappresentatività comparativamente maggiore di quella dei sindacati che lo avevano stipulato.
Un riscontro di quanto appena detto si può desumere anche dalla sentenza della Corte costituzionale (12 gennaio 1994, n. 1, relatore Mengoni, confermata da Corte cost. 12 luglio 1996, n. 244, relatore sempre Mengoni) sull’ammissibilità del quesito referendario relativo all’art. 19, avendo a mente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la valutazione di ammissibilità del referendum implica il preliminare accertamento che l’esito di esso non comporti l’inserimento nell’ordinamento di una norma incompatibile con la Costituzione. In quell’occasione la Corte ebbe modo di dare conto del meccanismo di funzionamento del criterio selettivo che si voleva inserire nell’art. 19, osservando che dal quesito referendario “risulta l’intendimento (minimale) di ottenere almeno l’abrogazione dell’indice presuntivo di rappresentatività previsto dalla lettera a) e della rappresentatività effettiva prevista dalla lettera b)”. Quindi la Corte ha ritenuto esente da vizi di costituzionalità il criterio referendario della “verifica della rappresentatività effettiva” in sostituzione “dell’indice presuntivo di rappresentatività previsto dalla lettera a)”, apprezzando anche “l’abbassamento al livello aziendale della soglia minima di verifica”.
All’origine, quindi, anche per il Giudice costituzionale la capacità negoziale del sindacato si palesava idonea ad acclararne l’effettiva rappresentatività, ma tale valutazione ha dovuto poi misurarsi con la (imprevedibile?) dinamica delle relazione sindacali che ha disvelato i limiti di tale criterio selettivo che non teneva conto del rifiuto di firmare il contratto collettivo motivato dal dissenso del sindacato rispetto all’esito delle trattative a cui aveva partecipato (Corte cost., 23 luglio 2013, n. 231) e, poi, dalla possibile disparità di trattamento di cui si è appena detto.
Non è quindi il c.d. potere di accreditamento – seppure tanto insistentemente quanto inutilmente evocato () – ad inficiare la legittimità costituzionale del criterio selettivo adottato dall’art. 19 con il referendum del 1995.
Seppur incidentalmente, trattandosi di una digressione dal tema in esame, va peraltro detto che dopo il Testo Unico sulla rappresentanza sindacale del 10 gennaio 2014 firmato da CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL (di seguito AI/2014) – al quale hanno aderito la generalità dei sindacati: confederali, autonomi, di base, ecc. – è ben difficile che un sindacato possa dolersi di non essere stato ammesso alla trattativa (semmai è diverso il caso dell’estromissione dalle trattative in corso di svolgimento) per il rinnovo di un CCNL o di un contratto aziendale. Infatti, le regole interconfederali – seppure allo stato non attuate, ma concordate con i sindacati – dovrebbero quanto meno fungere da parametro per smentire la sussistenza di un diritto del sindacato a trattare, perché: a) se tale diritto fosse veramente esistente per legge, non potrebbe essere negoziato limitandolo ad alcune organizzazioni sindacali; b) comunque, l’illiceità della non ammissione alle trattative potrebbe essere lamentata soltanto se fosse avvenuta in contrasto con le regole convenute nell’AI, cioè ad esempio da parte di un sindacato che dimostri di possedere una rappresentatività nella categoria pari almeno al 5% (derivante dalla ponderazione tra dato associativo ed elettorale). Sarebbe, infatti, contraddittorio lamentare l’illegittimità della non ammissione alla trattativa avvenuta in conformità alle regole (non vigenti, ma) accettate dallo stesso sindacato.
La misura della rappresentatività sindacale: maggiore o comparata
Venendo ora all’interpretazione del nuovo criterio selettivo inserito nell’art. 19, va subito ricordato che la nozione generale di rappresentatività sindacale comparata si caratterizza, diversamente da quella di maggiore rappresentatività, per il confronto che innesca in ordine alla capacità rappresentativa espressa da ciascun sindacato allo scopo di selezionare non già quello in assoluto più rappresentativo di tutti, bensì i sindacati dotati di una preminente rappresentatività a paragone di quella posseduta da altri.
Quindi una rappresentatività sindacale da accertare non in assoluto, bensì in una relazione non generica, ma che scaturisce da un parallelismo competitivo tra i sindacati, comparando la rappresentatività degli uni rispetto a quella di altri. Quindi, mentre un sindacato può essere considerato maggiormente rappresentativo (o anche rappresentativo tout court) con riferimento ad un valore-soglia, ad esempio il 5% previsto dall’AI/2014; invece, il SC+RN è tale in base all’esito della comparazione della propria rappresentatività con quella di altri sindacati.
Peraltro, la comparazione della rappresentatività sindacale non può essere scambiata, trasmutata o confusa con la maggiore rappresentatività sindacale che la Corte ha espressamente preso in esame per escluderne l’utilizzo (nella sentenza n. 156/2025 si legge con riferimento al “concetto della rappresentatività “maggioritaria” … che sono tuttavia concetti inutilizzati o quantomeno desueti nelle fonti legislative (del resto la maggiore rappresentatività è stata investita dall’esito referendario), mentre il legislatore negli ultimi anni ricorre, sempre più frequentemente, al parametro della rappresentatività comparativa”).
La comparazione della rappresentatività in funzione correttiva del vizio di costituzionalità dell’art. 19
Pertanto, nell’art. 19 il meccanismo selettivo opera tramite la comparazione della rappresentatività dei sindacati con l’obiettivo di individuare quelli che hanno diritto di costituire la RSA (e, per converso, quelli che non hanno titolo a farlo).
L’indagine interpretativa deve tener conto che la nuova regola trapiantata nell’art. 19 persegue, come accennato, lo specifico obiettivo del Giudice costituzionale di ampliare il novero dei sindacati legittimati a costituire la RSA rispetto ai limiti preesistenti alla declaratoria d’incostituzionalità.
Incostituzionalità riscontrata dalla Corte proprio perché l’applicazione di tali limiti escludeva irrimediabilmente qualsiasi sindacato, ancorché dotato di una conclamata rappresentatività, che non avesse però negoziato il contratto collettivo normativo applicato nell’unità produttiva.
Per fare un esempio (estremo, ma) chiarificatore, avrebbe avuto diritto di costituire la RSA il sindacato aziendale (cioè formato solo dai lavoratori di una certa azienda) firmatario dell’unico contratto collettivo applicato da un’impresa metalmeccanica, mentre tale diritto verrebbe negato a FIOM, FIM e UILM firmatarie del CCNL non adottato da quella azienda.
Da quanto accennato emerge la centralità della valutazione comparata nella individuazione del SC+RN, specialmente per quanto riguarda le modalità della comparazione che ne costituiscono il punto distintivo e caratterizzante. Modalità che devono essere individuate tenendo conto, come già detto, della decontestualizzazione della disposizione prelevata dalla Corte in un certo ambito normativo e della necessità di ricontestualizzarla all’interno dell’art. 19 dov’è destinata ad operare.
In questa prospettiva l’alternativa che si pone è se tali modalità debbano:
a. Essere le stesse che vengono utilizzate all’interno delle norme nelle quali ha fin qui agito il criterio del SC+RN richiamato dal legislatore per finalità diverse, per lo più mirate ad individuare quale sia il contratto collettivo da applicare;
b. oppure tener conto:
i. delle specifiche finalità selettive dell’art. 19 che mette in comparazione i sindacali (non i contratti collettivi) per individuare quelli aventi diritto a costituire la RSA;
ii. nonché della funzione correttiva/emendativa che è quella primaria affidata dalla Corte al criterio del SC+RN, valorizzandone in concreto l’operatività;
iii. ed anche della potenziale autosufficienza del requisito di SC+RN laddove sia interdetta la funzionalità dell’altro requisito (quello negoziale), come accade quando l’impresa non applica alcun contratto collettivo; situazione che aveva sollevato i dubbi di costituzionalità individuati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 231/2013.
La prospettiva più corretta appare la seconda delle due ora indicate, in quanto la reductio ad legitimitatem dell’art. 19 attuata dalla Corte si avvale della nozione di SC+RN per questa specifica finalità che l’interprete deve, quindi, assecondare in leale collaborazione.
Duplicità ed integrazione dei criteri selettivi nell’art. 19
Questa scelta interpretativa implica alcune conseguenze, le principali sono che:
a. i due criteri selettivi contenuti nell’art. 19 (quello preesistente del sindacato stipulante il contratto collettivo e quello nuovo del SC+RN) coesistono, ma non operano in modo del tutto indipendente l’uno autonomamente dall’altro, dovendo invece interagire tra loro.
b. il criterio selettivo riferito al SC+RN deve essere utilizzato per la finalità per la quale è stato adottato dalla Corte, cioè per neutralizzare il vizio di costituzionalità dell’art. 19 nella parte in cui negava il diritto di costituire la RSA al sindacato comparativamente più rappresentativo che non aveva, però, stipulato il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva dove la RSA avrebbe dovuto essere attivata;
c. il requisito di SC+RN agisce in funzione rimediale a fronte delle carenze del primo criterio selettivo e per un completamento costituzionalmente doveroso di esso (anche nelle imprese che non applicano alcun contratto collettivo);
d. ciò significa che i due criteri non possono essere ripetitivi e coincidenti, ma devono differenziarsi per superare il vizio di costituzionalità accertato dalla Corte con riferimento alle limitazioni derivanti dall’applicazione del requisito negoziale;
e. quindi tale criterio, funzionale ad ampliare il novero dei sindacati legittimati a costituire la RSA, opera in senso inclusivo, mentre di solito il legislatore ricorre al criterio di SC+RN in senso escludente (ad esempio per identificare il contratto collettivo oggetto del rinvio legale, rispetto ad altri che, pur avendo lo stesso campo di applicazione, sono stati stipulati da parti sociali diverse);
Muovendo da questa impostazione e cercando di mettere ordine nella sequenza logico-temporale che segna la strada da percorrere per accertare quali siano, secondo l’art. 19, i sindacati comparativamente più rappresentativi, si dovrà chiarire:
a. L’ambito di applicazione della comparazione (comparazione con chi o tra chi);
b. Quali sindacali sono legittimati a far valere nella comparazione la propria rappresentatività (rappresentatività di chi);
c. gli indici rivelatori della rappresentatività (come si misura).
Il diritto alla RSA dei sindacati privi del requisito negoziale, ma C+RN
Per quanto riguarda l’ambito applicativo della comparazione, la domanda che deve essere subito considerata è: comparazione tra chi? Cioè, quali sono i sindacati legittimati a candidarsi al confronto della loro rappresentatività?
La risposta a queste domande costituisce il passaggio necessario per poter poi misurare – non in assoluto, bensì in base ad un confronto – la rappresentatività sindacale.
Si tratta, quindi, di stabilire se la rappresentatività debba evincersi da una comparazione condotta, alternativamente: a) all’interno dell’art. 19, mettendo a confronto i sindacati che hanno costituito la/le RSA avendo negoziato il contratto collettivo, da una parte, e, dall’altra, quelli che, vantando una maggiore (o equivalente) rappresentatività, intendono far valere il diritto alla RSA, seppur privi del requisito negoziale; b) oppure all’esterno dell’art. 19, cioè tra tutti i sindacati nazionali di una categoria o di un settore, con la necessità in questo caso di precisare il parametro di riferimento (quello medio della categoria o del settore?) rispetto al quale andrebbe verificato il quid pluris di rappresentatività.
Insomma, occorre individuare il tertium comparationis che funge da parametro per mettere a confronto le rappresentatività di ciascun sindacato aspirante alla costituzione della RSA.
Sul presupposto della funzione rimediale/emendativa assegnata dalla Corte al requisito di SC+RN, sembra che esso vada riconosciuto a quei sindacati che dimostrino (assolvendo all’onere probatorio di cui sono gravati) di essere più (o, quanto meno, parimenti) rappresentativi rispetto a quelli che hanno costituito la RSA avendo stipulato il contratto collettivo applicato in azienda.
Peraltro, questa traiettoria interpretativa elimina la problematica definizione del limite-soglia superato il quale il sindacato va considerato più rappresentativo, non già nel confronto diretto con altri sindacati, ma rispetto a tale limite. Una modalità che, come già detto, svaluta la comparazione selettiva tra i sindacati e che appare più funzionale a stabilire la maggiore rappresentatività, anziché il requisito di SC+RN.
Inoltre, consente, anche, di sfuggire alla criticità del criterio del SC+RN costituita dalla sua indeterminatezza (M. D’Antona) che si palesa sul piano applicativo in conseguenza dall’ineludibile alternativa che si profila, nell’indentificare: a) o un solo sindacato, cioè quello che, in assoluto, è il più rappresentativo rispetto ad ogni altro; b) oppure tutti i sindacati tranne quello (il sindacato in assoluto meno rappresentativo) che ha la più bassa rappresentatività rispetto agli altri.
A quanto detto si deve ulteriormente aggiungere che la tesi in esame non comporta una limitazione all’acquisizione del diritto di costituire la RSA rispetto a quanto avverrebbe seguendo l’altra opzione interpretativa, offrendo nel contempo un ancoraggio più saldo per la valutazione comparativa destinato a ridurne le incertezze applicative.
Infine, pur partendo dalla misurazione della rappresentatività sul “piano nazionale”, ne valorizza il rifesso nell’ambito aziendale – assecondando, anche in questo, le indicazioni della Corte – in quanto la comparazione avviene con i sindacati che in quest’ambito hanno già costituito una propria RSA. Ciò non impedisce, come già si è ricordato, di utilizzare il criterio del SC+RN quando un’azienda non applica alcun contratto collettivo, in questo caso il requisito opera in modo autosufficiente.
A questa soluzione interpretativa si oppone l’altra che, come accennato, svincola la valutazione della rappresentatività dal confronto con i sindacati che hanno costituito la RSA, per compararla con quella in possesso di qualsiasi sindacato che rappresenta a livello nazionale i lavoratori del settore.
Questa opinione si fonda, principalmente, su due argomenti, uno testuale e l’altro collegato alla finalità di sostegno del sindacato più rappresentativo che, secondo alcuni, sarebbe stata perseguita dalla Corte costituzionale con la legittimazione del SC+RN, senza però considerare – come già rilevato – che la Corte si è limitata ad esercitare le proprie prerogative correggendo il vizio di costituzionalità ravvisato nell’art. 19, senza modificarne le finalità sottese al criterio selettivo sancito dal voto referendario.
Neppure l’argomento testuale appare convincente a motivare la soluzione interpretativa in esame: si sostiene che la parola “anche” (le RSA “… possono essere costituite … anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”) assolve ad una funzione di congiunzione rendendo i due criteri del tutto autonomi e indipendenti, quindi l’uno alternativo rispetto all’altro. Ma così non è; nel caso di specie l’“anche” agisce come avverbio per precisare il criterio preesistente e modificarne, all’occorrenza, il funzionamento quando priva il SC+RN del diritto alla costituzione della RSA.
Seguendo la tesi criticata, si deve aggiungere che l’AI/2014 suggerisce, peraltro, una soluzione anche a chi ritiene che la comparazione della rappresentatività debba avvenire nel confronto con tutti i sindacati della categoria e non solo con quelli che hanno costituito la RSA essendo in possesso del dato associativo.
Infatti, l’AI/2014 riconosce il diritto alla costituzione della RSA a tutti i sindacati che, avendo aderito all’AI (e come si è detto tale adesione è, ormai, generalizzata), raggiungono la soglia del 5%. È pur vero che tale previsione – come le altre dell’AI – sarà applicabile soltanto dopo che i dati (associativi ed elettorali) saranno certificati, ma anche in assenza di tale certificazione la prova fornita dal sindacato di essere in possesso di una rappresentatività a livello nazionale pari al 5% potrebbe essere fatta valere da un sindacato in un eventuale contenzioso avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla costituzione della RSA. Infatti, proprio perché questa indicazione quantitativa (peraltro analoga a quella operante nel lavoro pubblico) è frutto del sistema condiviso di relazioni sindacali previsto nell’AI/2014, assume come tale un rilievo importante, anche se non vincolante.
I sindacati nazionali di categoria legittimati a provare la prevalente rappresentatività
Una volta stabilite le modalità della comparazione (cioè, l’ambito della comparazione), si possono passare ad esaminare le due ulteriori questioni relative alla rappresentatività, con riferimento: a) all’identificazione e perimetrazione dei soggetti sindacali legittimati a far valere nella comparazione la propria rappresentatività, tenendo conto della precisazione (“sul piano nazionale”) espressa in modo vincolante dalla Corte; b) agli indicatori che la identificano.
Il primo punto deve essere preso in esame ricordando che, in base all’art. 19, i sindacati potenzialmente legittimati a costituire la RSA, a prescindere dalla loro rappresentatività, sono quelli – come ben evidenziato anche dalla Corte – nei confronti dei quali viene indirizzata l’“iniziativa dei lavoratori”; iniziativa che, quindi, funge da presupposto necessario e si risolve nella scelta effettuata dai lavoratori del sindacato che, così, viene abilitato a procedere (se in possesso dei requisiti di rappresentatività) alla costituzione della RSA.
Ciò significa che, in assenza dell’iniziativa dei lavoratori, un sindacato, seppur dotato di entrambi i requisiti previsti dall’art. 19, non può esercitare autonomamente il diritto alla costituzione della RSA.
È un passaggio non privo di rilievo, in quanto da esso si può ricavare implicitamente un elemento: la scelta rimessa ai lavoratori non può riguardare qualsiasi sindacato, ma deve essere pur sempre rivolta verso uno dei sindacati che ha assunto ed esercita la rappresentanza della categoria dei lavoratori a cui appartengono i dipendenti dell’azienda dove la RSA deve essere costituita.
Quindi, l’iniziativa dei lavoratori si può muovere in uno spazio molto ampio, ma pur sempre riferito ai sindacati di categoria che rappresentano i lavoratori dell’azienda nella quale la RSA dovrà operare.
Nel rispetto del principio della libertà sindacale garantita dall’art. 39 co. 1, tale verifica deve avvenire in base all’atto costitutivo e/o allo statuto del sindacato ove viene identificata la categoria dei lavoratori che il sindacato vuole associare ed organizzare con la finalità di assumerne la rappresentanza per promuovere la tutela dei loro interessi collettivi.
Quindi, ai fini dei requisiti soggettivi dell’art. 19 i sindacati ammessi a comparare la loro rappresentatività sono tutti quelli che associano i lavoratori della categoria alla quale appartengono i dipendenti dell’azienda presso la quale deve essere costituita la RSA.
Tenendo conto del tipo di organizzazione associativa del sindacato predominante nel nostro sistema di relazioni industriali, ciò significa fare riferimento al settore merceologico o produttivo (ad esempio, metalmeccanico, chimico, ecc.) dell’impresa dalla quale dipendono i lavoratori. Settore in base al quale lo statuto del sindacato identifica la categoria di appartenenza dei lavoratori come requisito di iscrizione.
L’operazione ora descritta risulterà agevole nella maggior parte dei casi, ma non sempre.
Infatti, tra le variegate forme di organizzazione del sindacato (tutte garantite dall’insindacabile esercizio della libertà sancita dall’art. 39, co. 1) c’è anche quella in cui l’associazione assume la rappresentanza dei dipendenti da imprese operanti in settori produttivi eterogenei a cui si applicano differenti CCNL (ad esempio alla FIOM CGIL sono iscritti i lavoratori sia delle imprese metalmeccaniche sia di quelle orafe, ma l’esempio emblematico è quello dell’Unione Sindacale di Base Lavoro privato che organizza tutti i dipendenti di imprese private, senza distinzione di settore merceologico).
Può esserci, all’inverso, il caso del sindacato che nel proprio statuto definisce la categoria di lavoratori rappresentati facendo riferimento ad uno specifico e limitato segmento di un più ampio settore merceologico (metalmeccanico, edilizia, ecc.) assunto come riferimento per la definizione dell’ambito applicativo di CCNL stipulati da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
In tutte queste ipotesi il sindacato – vantando, nelle diverse forme ora accennate, la rappresentanza potenziale dei lavoratori dell’azienda – potrà far valere il diritto alla RSA mettendo, però, in comparazione la rappresentatività esercitata limitatamente allo specifico settore merceologico dell’impresa presso la quale la RSA dovrà essere costituita.
La ricognizione della rappresentatività diffusa su base nazionale
Infine, per quanto riguarda i requisiti oggettivi che identificano la rappresentatività sindacale l’indagine deve muoversi, almeno, in due direzioni: a) l’ambito nazionale; b) gli indici rivelatori della rappresentatività.
Con riferimento all’ambito, considerando la classica distinzione tra quello nazionale, quello territoriale e quello aziendale, si deve prendere atto che la misurazione della rappresentatività deve avvenire a livello nazionale per espressa e vincolante indicazione della Corte.
Va precisato che il riferimento al “piano nazionale” non riguarda la dimensione organizzativa del sindacato (come, invece, avviene per l’art. 28), ma implica l’apprezzamento, in quest’ambito, della rappresentatività per misurarne la diffusione, escludendo quindi che un sindacato, attivo solo in alcuni territori, ma non in altri, possa far valere la rappresentatività come media a livello nazionale ricavandola soltanto dai dati dei soli territori dove ha scelto di operare.
Nel senso che non è sufficiente per configurare il requisito di SC+RN la rappresentatività media nazionale (ancorché elevata), infatti ciò che rileva nell’art. 19 è la diffusione della rappresentatività sindacale “sul piano nazionale”.
Del resto, se così non fosse, la Corte non avrebbe escluso, come invece ha ritenuto di fare, di utilizzare il livello territoriale per perimetrare la valutazione della rappresentatività.
Quanto alla dimensione aziendale della rappresentatività si deve osservare – diversamente da quanto si legge nella sentenza della Corte – che essa non è affatto priva di rilevanza nell’ambito dell’art. 19.
Infatti, uno degli obiettivi del referendum del 1995 è stato proprio quello di attribuire la legittimazione a costituire la RSA anche al sindacato formato esclusivamente dai lavoratori di una certa azienda, se dotato di un’effettiva capacità di rappresentanza degli interessi di questi lavoratori che, però, deve essere dimostrata in concreto con la sottoscrizione del contratto collettivo aziendale in essa applicato.
Peraltro, la dimensione aziendale è valorizzata anche dalla tesi per la quale le modalità di valutazione della rappresentatività si misurano in questo ambito mediante la comparazione tra i SC+RN ed i sindacati che hanno costituito la RSA avendo negoziato il contratto collettivo applicato dall’azienda.
Del resto, come già ricordato, la Corte costituzionale con la sentenza (n. 1/1994 relatore Mengoni) sull’ammissibilità del referendum aveva mostrato di apprezzare “l’abbassamento al livello aziendale della soglia minima di verifica” “della rappresentatività effettiva” derivante dalla modifica della lettera b) dell’art. 19 nel testo originario che andava a sostituire l’“indice presuntivo di rappresentatività previsto dalla lettera a)”.
Gli indicatori della rappresentatività sindacale
Venendo ora alla nozione di rappresentatività è noto che essa si identifica nella capacità del sindacato di essere e porsi (ed essere percepito) come portatore qualificato (nell’art. 19, più qualificato rispetto ad altri) degli interessi collettivi della categoria di lavoratori rappresentati in base al proprio statuto.
In generale il SC+RN è quello che dimostra, rispetto ad altri, una più elevata capacità di aggregazione, mobilitazione e coinvolgimento dei lavoratori nella propria linea di azione sviluppata a tutela degli interessi collettivi dei lavoratori rappresentati; capacità evidenziata dal consenso e dal seguito che l’azione del sindacato raccoglie tra i lavoratori sia, a monte, nella fase della selezione degli interessi collettivi da far valere sia, a valle, della regolazione negoziale delle condizioni di lavoro con la loro sostanziale condivisione.
Questa nozione di rappresentatività presenta, però, una estrema incertezza nella sua misurazione (e dimostrazione) diversamente da quanto avviene quando si tratta di selezionare un contratto collettivo tra quelli aventi il medesimo campo di applicazione, ma firmati da una pluralità variegata di sindacati e di associazioni imprenditoriali.
Seguendo il suggerimento della Corte costituzionale per comparare la rappresentatività sindacale ai fini dell’applicazione dell’art. 19, si può sopperire a tale difficoltà ricorrendo agli indicatori previsti negli accordi interconfederali (segnatamente l’AI/2014) in coerenza con quanto stabilito dal legislatore per la misurazione della rappresentatività sindacale nel lavoro pubblico.
Si tratta del dato associativo (il numero certificato di lavoratori iscritti) e quello elettorale (il numero di voti ottenuti dal sindacato nelle elezioni delle RSU) che forniscono, quanto meno, una presunzione del livello di rappresentatività del sindacato.
Va segnalato, seppur incidentalmente, che il riferimento alla soglia di rappresentatività del 5% potrebbe indurre il sindacato, come già avvenuto nel lavoro pubblico, ad operazioni opportunistiche di fusione finalizzate ad ampliare (almeno quantitativamente) la propria base associativa.
Secondo l’opinione precedentemente espressa, questi dati però non devono essere considerati in assoluto (nel senso che non si tratta di raggiungere la soglia del 5%), ma: a) andranno comparati, per verificarne la prevalenza, con quelli in possesso dei sindacati titolari del diritto alla costituzione della RSA avendo negoziato il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva; b) dovranno fare riferimento, non già all’ambito applicativo di un determinato CCNL, come avviene nell’AI/2014, bensì considerando il settore produttivo dell’azienda e, quindi, la categoria di lavoratori rappresentata dal sindacato che intende dimostrare di essere comparativamente più rappresentativo.
Questo vuol dire, ad esempio, che se il sindacato firmatario del contratto collettivo applicato in azienda ha una rappresentatività inferiore o superiore al valore-soglia del 5%, il confronto comparativo dovrà avvenire con la rappresentatività effettiva e non con il 5%.
Ciò significa che il riconoscimento del requisito di SC+RN ai fini dell’art. 19 si potrà ottenere anche con meno del 5% (ma anche con più) ove sia inferiore (ove sia maggiore) a questa percentuale la rappresentatività nazionale di uno dei sindacati che ha costituito la RSA avendo negoziato il contratto collettivo.
Quando poi entrerà in funzione il procedimento per il rinnovo dei CCNL previsto dall’AI/2014, il requisito del 5% diventerà determinante, ma solo perché esso attribuisce al sindacato il diritto di partecipare alle trattative per il rinnovo del CCNL, venendo così a configurare il requisito negoziale previsto dall’art. 19, non l’altro del SC+RN.
Quanto fin qui detto, non vuol dire che i parametri (dato associativo ed elettorale) a cui ora si è fatto riferimento – pur essendo quanto mai affidabili per l’avallo ricevuto dalla Corte – escludano la possibilità di dimostrare la qualità di SC+RN facendo valere altri aspetti che documentano la capacità del sindacato di coinvolgere i lavoratori nella propria azione. Coinvolgimento che potrà riguardare le varie manifestazioni in cui si esplica la gestione sindacale (anche conflittuale) delle relazioni di lavoro e delle controversie collettive e la negoziazione dei contratti collettivi nazionali.
È, però, necessario aggiungere che la stipulazione di un contratto collettivo nazionale c.d. leader non può certamente essere ritenuto un requisito sufficiente o, addirittura, imprescindibile, per qualificarsi come SC+RN perché se così fosse nella maggior parte dei casi tale requisito finirebbe per coincidere con quello dichiarato illegittimo dalla Corte, vanificando così la portata estensiva dell’art. 19 che è un effetto non trascurabile della declaratoria di incostituzionalità.
Invece, la sottoscrizione di contratti collettivi, certamente, può concorrere con gli altri indicatori più sopra ricordati per misurare la rappresentatività del sindacato.
Peraltro, la sottoscrizione del contratto collettivo leader non può fungere da presupposto della qualificazione di SC+RN, ma ne costituisce, invece, a posteriori la dimostrazione (forse una delle più efficaci). Infatti, il contratto collettivo assume la qualificazione di leader proprio in base alla diffusione della sua applicazione e, quindi, in un momento successivo alla sua conclusione.
RSU e RSA: il diverso bilanciamento
Quello fin qui delineato riguarda l’approccio interpretativo da mettere in campo per affrontare le criticità applicative sollevate dal nuovo testo dell’art. 19, ma il tema degli organismi di rappresentanza sindacale in azienda potrebbe e, forse, dovrebbe essere considerato anche su un diverso piano, quello delle relazioni sindacali per verificare se nell’ordinamento intersindacale non sia possibile reperire soluzioni ulteriori a quelle dettate dal legislatore nell’art. 19.
Un tema che in questa sede non può essere considerato, ma che guarda alla disciplina delle RSU per capire se all’interno di essa si possano scorgere soluzioni alternative, valorizzando la capacità inclusiva delle RSU – anziché quella escludente della RSA – realizzata con il coinvolgimento iniziale di tutti i sindacati (che hanno aderito in modo pressoché totalitario all’AI/2014) e la scelta finale dei componenti della RSU affidata al voto dei lavoratori.
Ma queste ipotesi potrebbero prendere forma soltanto se fosse fluidificato il meccanismo che porta alla costituzione ed al rinnovo periodico della RSU (con la cadenza triennale inderogabilmente imposta dall’AI/2014), rimuovendo la competenza esclusiva, attualmente riconosciuta a CGIL, CISL e UIL, per estenderla ad un novero più ampio di sindacati rappresentativi in azienda.
Del resto, se questa competenza – come accade ed è accaduto nel caso esaminato dal Tribunale di Modena che ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 19 – venisse esercitata dai sindacati che la detengono per interdire la costituzione e partecipazione alla RSU di un sindacato con un largo seguito tra i dipendenti dell’azienda, ciò non solo si rivelerebbe probabilmente controproducente perché finirebbe per accrescere i consensi di quel sindacato, ma potrebbe essere anche considerato come una forma di abuso del diritto sancito dall’AI/2014, in quanto le prerogative previste dal tale accordo in materia di costituzione e rinnovo della RSU non possono essere esercitate per una finalità che capovolge la funzione partecipativa di essa.
In altre parole, il percorso che ha portato l’AI/2014 a superare il c.d. terzo riservato dei componenti della RSU previsto nell’AI 23 dicembre 1993, andrebbe ripreso e rielaborato nella prospettiva a cui ora si è accennato.
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.
Sommario
La tecnica delle rime adeguate e l’interpretazione delle norme formulate dalla Corte costituzionale
La modifica parziale del criterio selettivo, non la ratio dell’art. 19
La misura della rappresentatività sindacale: maggiore o comparata
La comparazione della rappresentatività in funzione correttiva del vizio di costituzionalità dell’art. 19
Duplicità ed integrazione dei criteri selettivi nell’art. 19
Il diritto alla RSA dei sindacati privi del requisito negoziale, ma C+RN
I sindacati nazionali di categoria legittimati a provare la prevalente rappresentatività
La ricognizione della rappresentatività diffusa su base nazionale