Disoccupazione involontaria e trasferimento presso una sede molto distante
25 Giugno 2026
In base a quanto disposto dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015, la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni se queste sono state rese “per giusta causa”, il che richiede un esame caso per caso della riconoscibilità di detta prestazione. Nel caso in cui il datore abbia disposto un trasferimento del dipendente, il mero dato oggettivo della considerevole distanza tra la nuova sede lavorativa e quella precedente non può di per sé solo essere ritenuto sufficiente a fondare la “giusta causa” delle dimissioni. Infatti, è necessario verificare se, nella fattispecie specifica, siano o meno sussistenti le ragioni tecniche, organizzative e produttive giustificanti il trasferimento (art. 2103 c.c.) e, dunque, accertare se sia addebitabile alla parte datoriale un inadempimento degli obblighi contrattuali sul medesimo gravanti. In altri termini, per il riconoscimento della NASpI costituisce un presupposto indefettibile che lo stato di disoccupazione sia involontario, per cui detta indennità non può essere corrisposta ogniqualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro. Ne deriva che non può essere valorizzato in via esclusiva il dato della notevole distanza tra l’originaria sede di lavoro e la nuova come elemento ex se ostativo alla possibilità di continuare a prestare l’attività lavorativa, non potendosi prescindere dall’accertamento dell’inadempimento datoriale o, comunque, dalla verifica di una causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario tra le parti che renda intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. (Cfr.: Cass., sez. lav., 21 aprile 2026, n. 10559). |