Furti di lieve entità in abitazione: non accolta l'esigenza di mitigazione del minimo edittale
26 Giugno 2026
Ciò implicando, di fatto, la carcerazione del soggetto agente, nell’ipotesi in esame, anche per furti di modestissimo valore, compiuti attraverso modalità della condotta scarsamente pericolose (in uno dei casi a quo, «costituite dal semplice attraversamento di una porta d’ingresso lasciata aperta»). Quando appare evidente che la rieducazione del condannato, in casi consimili, sarebbe assai meglio perseguita in sede non detentiva, senza ulteriormente appesantire in modo inutile, fra l’altro, l’entità del sovraffollamento penitenziario. I due giudici rimettenti avevano sollevato, entrambi, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, comma primo, c.p. in relazione agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui non prevede che, per il furto in abitazione, la pena sia diminuita fino a un terzo «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Ciò sia sotto il profilo della ragionevolezza (facendosi fra l’altro valere, da parte uno dei due giudici, come risulti prevista quanto al caso di specie una pena più elevata, nel minimo, rispetto a quella stabilita per il reato di lesioni gravi di cui agli artt. 582 e 583, comma primo, c.p.), sia sotto il profilo dell’uguaglianza (stante l’avvenuta introduzione ad opera della Corte, con sentenze n. 86/2024 e n. 120/2023, di un’ipotesi attenuata del medesimo tipo con riguardo ai reati di rapina ed estorsione), oltre che per la connessa violazione del canone della proporzionalità, tale da inficiare la funzione rieducativa della pena. Veniva manifestata consapevolezza, da parte di uno dei rimettenti, circa il fatto che una questione consimile era stata dichiarata inammissibile da Corte. cost. n. 117/2021, ma si faceva conto sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, alla luce delle successive sentenze richiamate. La Corte, tuttavia, perviene a dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni sollevate, rifacendosi alla propria sentenza n. 193/2025, successiva alle ordinanze di remissione, con la quale non aveva accolto, pochi mesi orsono, la censura inerente alla mancata previsione di una fattispecie attenuata del reato di furto presso il domicilio. L’argomento unico su cui fa leva la Corte risulta individuato nel disvalore attribuito dalla legge al fatto che il soggetto agente, ai sensi dell’illecito in esame, «entri in un’abitazione altrui»: profilo, questo, che la Corte ritiene di poter far prevalere su ogni altra considerazione intesa a valutare la proporzionalità della risposta sanzionatoria di cui all’art. 624-bis c.p. rispetto a quella prevista per altri reati, i quali, ancorché gravi come la rapina e l’estorsione, non contemplino un simile ingresso: «non è irragionevole – afferma, dunque, la Corte – l’adozione di un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso nei confronti di chi, per commettere un furto, entri in un’abitazione», concludendo nel senso per cui «il furto in abitazione non comprende al suo interno fattispecie così diversificate da meritare l’introduzione della circostanza attenuante della lieve entità, con particolare riferimento al profilo personalistico della lesione arrecata alla vittima del reato, “insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso ‘lieve’ nell’abitazione altrui”» (con ciò richiamando le sentenze n. 117/2021 e 193/2025). Simili approdi destano notevole perplessità. Enucleano infatti, enfatizzandola, una sola caratteristica del reato in oggetto quale fattore rilevante esclusivo con riguardo al giudizio di costituzionalità: con ciò eludendo quella considerazione complessiva delle possibili forme di manifestazione del reato di cui all’art. 624-bis, comma primo, c.p. che appare necessaria al fine di considerare l’effettivo contenuto di offensività e di colpevolezza che esse manifestino e, con ciò, di valutare in concreto la proporzionalità del quadro sanzionatorio di cui all’articolo succitato, rispetto a similari forme di manifestazione relative ad altri reati, circa le quali sono previste (o sono state introdotte dalla stessa Corte costituzionale) soluzioni sanzionatorie più favorevoli. Il che evidenzia la non ancora acquisita sedimentazione, da parte della Corte, dei criteri di utilizzo della nozione di proporzionalità nella comparazione tra i quadri sanzionatòri riferibili a fattispecie fra loro diverse (nella pronuncia in oggetto la Corte afferma che l’esercizio, in materia, della discrezionalità legislativa «è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, nel senso che il trattamento sanzionatorio deve potersi giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore, rispetto alle quali i mezzi prescelti non devono risultare manifestamente sproporzionati»). Una nozione, quella di proporzionalità, che pure – com’è ben noto – ha condotto la Corte costituzionale, negli ultimi anni, a sentenze di accoglimento molto importanti e, in radice, a riconoscere il rilievo dell’art. 27, comma terzo, Cost. pure con riguardo alle previsioni sanzionatorie edittali e non soltanto in rapporto alla fase esecutiva della pena oppure all’ambito della sospensione condizionale o delle pene sostitutive. Nell’attesa che di quest’ultima esigenza voglia finalmente farsi carico – secondo quanto dovrebbe ordinariamente avvenire, anche alla luce di Corte cost. n. 313/1990 – lo stesso legislatore. Fonte: Dirittoegiustizia.it |