Sopravvenienze incidenti sull’assetto negoziale originario e domanda congiunta di separazione e divorzio

26 Giugno 2026

Nel procedimento congiunto di separazione e divorzio, le sopravvenienze che incidono sull’assetto negoziale originario (in particolare la revoca unilaterale del consenso) pongono questioni nuove e complesse sulla tenuta dell’accordo e sulla sorte dello status, tali da giustificare il rinvio pregiudiziale alla Cassazione.

Massima

Nel procedimento a domanda congiunta di separazione e divorzio (artt. 473-bis.49  e 473-bis.51 c.p.c.), le sopravvenienze incidenti sull’assetto negoziale originario e, in particolare, la revoca unilaterale del consenso alle condizioni di divorzio, pongono una questione di diritto nuova, rilevante e connotata da gravi difficoltà interpretative, tale da giustificare il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di cassazione.

Il caso

Nel procedimento di separazione e divorzio congiunti (artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.) instaurato avanti il Tribunale di Velletri, i coniugi avevano proposto un unico ricorso contenente sia le condizioni di separazione sia quelle di divorzio.

Il Tribunale omologava la separazione con sentenza non definitiva e rimetteva la causa sul ruolo ai fini della procedibilità della domanda di divorzio.

Successivamente intervenivano sopravvenienze rilevanti:

a) la rinuncia unilaterale alla domanda di divorzio da parte di un coniuge;

b) l’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore dell’altro, con contestazione della validità dell’accordo originario e richiesta di modifica delle condizioni, con il conseguente venir meno della originaria convergenza negoziale sulle condizioni di divorzio.

Il collegio rileva che la decisione presuppone la soluzione di una questione pregiudiziale di diritto nuova e controversa, concernente la gestione delle sopravvenienze nel procedimento cumulativo di separazione e divorzio introdotto dalla riforma Cartabia, non ancora risolta dalla giurisprudenza di legittimità e oggetto di contrasti interpretativi.

La questione

La questione in esame è la seguente: come incidono le sopravvenienze sull’assetto negoziale originario e domanda congiunta di separazione e divorzio?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. n. 28727/2023).
Sotto il profilo sistematico, si può evidenziare che:

a) il codice di rito prevede tra le disposizioni in generale (artt. 10, comma 2 e 104, comma 1, c.p.c.) il cumulo oggettivo di domande contro la stessa persona, sicché, anche se nelle domande di divorzio congiunto non esiste un attore e un convenuto non sembrano esservi ostacoli alla loro proponibilità in cumulo;

b) nel caso delle domande congiunte di separazione e divorzio, si tratta, più precisamente, di un cumulo oggettivo di domande connesse in relazione alla causa petendi, in quanto tese a regolare, in successione, la crisi matrimoniale che i coniugi avvertono come irreversibile;

c) l'473-bis.51 c.p.c. prevede ormai un procedimento uniforme sia per i ricorsi aventi ad oggetto le domande di separazione personale, sia per le domande di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e, nell'ordinamento processuale, in presenza di modelli processuali identici, risulta ancor più agevole realizzare il simultaneus processus; d) la circostanza che la domanda congiunta di divorzio, cumulata con quella congiunta di separazione, diviene procedibile solo a determinate condizioni processuali, previste nel già citato art. 3, l. n. 898 del 1970, e che quindi non possa essere decisa prima del passaggio in giudicato della sentenza che omologa la separazione consensuale e prima del decorso dei sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale (dalla quale i coniugi sono ex lege autorizzati a vivere separatamente) non implica che essa non possa essere proposta in cumulo con la domanda congiunta di separazione; e) il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande (secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, comma 2, e 104, comma 2, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti, l'ulteriore istruzione o separazione).

In merito alla controindicazione rappresentata dalla circostanza che, nei procedimenti congiunti, le parti disporrebbero contemporaneamente di entrambi gli status (conseguenti alla separazione e al divorzio) e dei consequenziali diritti, cosicché, ove si ammettesse, in difetto di previsione normativa esplicita in tal senso e di una puntuale indicazione da parte della legge delega (che non contiene alcuna disposizione che manifesti una siffatta intenzione del legislatore), la possibilità di cumulo di domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti, «si opererebbe in deroga al principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale», ribadito dai giudici di legittimità anche di recente (Cass. n. 20745/2022), occorre rilevare che sia nei procedimenti contenziosi, di separazione e divorzio, che in quelli congiunti, le parti propongono le proprie domande all'organo giudiziario e formulano le relative conclusioni e quindi non dispongono anticipatamente degli status.

La Suprema Corte, in tema di divorzio a domanda congiunta, ha già affermato (Cass. n. 6664/1998; Cass. n. 19540/2018) che l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per Io scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali» e non configura una ipotesi in senso stretto di «divorzio consensuale», analogo alla separazione consensuale (ove la pronuncia del Tribunale è unicamente rivolta ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo tra i coniugi, qualificabile come un negozio giuridico di natura familiare), poiché il giudice non è condizionato al consenso dei coniugi, ma deve verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia, di natura costitutiva, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre ha valore negoziale per quanto concerne i figli e i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi soltanto nel caso in cui essi risultino, quanto ai rapporti patrimonialicontrari a norme inderogabili (secondo orientamento giurisprudenziale) e/o (alla luce del dettato normativo) all'interesse dei figli.

Il tema affrontato dalla pronuncia in commento è connesso al regime applicabile alle sopravvenienze incidenti sull’assetto negoziale originario e domanda congiunta di separazione e divorzio.
In particolare, si contrappongono le seguenti opzioni esegetiche:

a) tesi dell’improcedibilità (simul stabunt simul cadent), il venir meno dell’accordo sulle condizioni determina il rigetto o l’improcedibilità della domanda di divorzio, richiedendosi una nuova domanda contenziosa;

b) tesi della scindibilità (status sempre procedibile),
la revoca unilaterale è irrilevante quanto allo status, il giudice deve comunque pronunciare il divorzio, verificando i presupposti, separando la decisione sulle condizioni;

c) tesi della conversione del rito, il procedimento può proseguire con mutamento da domanda congiunta a contenziosa, con decisione sullo status e regolazione delle condizioni nel medesimo processo;

d) tesi intermedia (irrilevanza selettiva della revoca), la revoca unilaterale resta irrilevante in assenza di sopravvenienze giustificate; diversamente, incide sulle condizioni negoziali ma non preclude la pronuncia sullo status

Osservazioni

La pronuncia in commento passa in rassegna le soluzioni prospettate, indicando anche le criticità di ciascuna di esse.
Per la soluzione della Improcedibilità per difetto di accordo “simul stabunt simul cadent” si è espresso il Tribunale di Milano con la decisione n. 3542/2023.
In particolare, si è precisato che la domanda congiunta ha natura unitariastatus e condizioni economico personali sono inscindibili.
Secondo tale impostazione, il procedimento congiunto conserva una natura essenzialmente negoziale e unitaria: la pronuncia sullo status è inscindibilmente collegata alle condizioni economico personali. Ne consegue che le sopravvenienze possono giustificare la modifica delle condizioni (art. 473-bis.19 c.p.c., ma, in difetto di rinnovato accordo, la domanda deve essere rigettata o dichiarata improcedibile. A tal fine si valorizza: la centralità dell’accordo quale fondamento della domanda; il diritto delle parti a non essere vincolate a un assetto non più equilibrato; la coerenza con la logica consensuale del rito post Cartabia. Pertanto, la presenza di sopravvenienze determina la necessità di un giudizio contenzioso.
La seconda soluzione valorizza la natura della domanda di divorzio come accertamento dei presupposti per una pronuncia costitutiva sullo status. La domanda di divorzio ha natura ricognitiva dei presupposti dello status: il giudice deve comunque verificare i presupposti ex art. 3 l. 898/1970; la revoca unilaterale è irrilevante.
Da tale premessa discende l’inefficacia della revoca unilaterale nelle domande congiunte, dovendosi distinguere tra status (indisponibile con dovere decisorio del giudice) e condizioni (negoziali).
Tale soluzione consente di evitare l’improcedibilità, assicurando comunque lo scioglimento del vincolo, con l’effetto che il giudice pronuncia il divorzio, ma resta possibile un successivo contenzioso sulle condizioni, evitando effetti potestativi del ripensamento unilaterale. Al riguardo, però, la pronuncia in commento evidenzia come criticità: a) il carattere artificioso della scissione tra status e condizioni; b) la frustrazione della fase di conferma post separazione prevista dalla riforma; c) la potenziale incoerenza con la logica unitaria del nuovo rito. Il Tribunale Trento, sent. n. 1105/2024, ha optato per la conversione in rito contenzioso (mutamento del rito). In caso di disaccordo sopravvenuto si evita un secondo giudizio attraverso la trasformazione del procedimento da congiunto a contenzioso. Tale soluzione trae fondamento dall’applicazione analogica delle norme del rito unico familiare (art. 473-bis c.p.c.), oltre che dalla continuità con l’art. 4, comma 16, l. divorzio (pre riforma), al fine di assicurare la ragionevole durata del processo. Inoltre, sono consentite nuove domande e allegazioni oltre alla adozione di provvedimenti temporanei e urgenti. Per i giudici trentini questa soluzione favorisce l’economia processuale, con concentrazione delle tutele ed adattamento alle sopravvenienze fisiologiche nel tempo tra separazione e divorzio, con la prosecuzione nello stesso processo, evitando la frammentazione. Per la pronuncia in epigrafe sarebbe possibile anche una soluzione favorevole alla irrilevanza del ripensamento salvo sopravvenienze “qualificate”. In particolare, deve distinguersi tra ripensamento immotivato (ius poenitendi), come tale irrilevante e le sopravvenienze adeguatamente allegate (rilevanti). In assenza di fatti nuovi: si applica il principio di vincolatività dell’accordo (art. 1372 c.c.); si conferma la pronuncia sullo status, le condizioni pattuite (salvo contrasto con norme imperative o interesse dei figli). Questa soluzione è ispirata alla necessità di tutelare l’affidamento e la stabilità degli accordi, prevenendo comportamenti opportunistici. Il processo prosegue come se il consenso non fosse revocabile, salvo sopravvenienze rilevanti. Il rinvio pregiudiziale evidenzia una tensione sistemica tra:

a) la natura unitaria del nuovo rito familiare;

b) la tradizionale distinzione tra status e contenuto negoziale;

c) l’emersione fisiologica di sopravvenienze nel periodo di “riflessione” tra separazione e divorzio.

Le soluzioni prospettate oscillano tra due poli: accentuazione della dimensione negoziale (improcedibilità) e prevalenza dello status (procedibilità comunque).
La soluzione intermedia della conversione del rito, già valorizzata dalla giurisprudenza di merito, appare idonea a realizzare un equilibrio tra economia processuale e tutela effettiva delle parti.
Resta, tuttavia, indispensabile l’intervento nomofilattico della Corte di cassazione, cui il Tribunale di Velletri rimette il chiarimento del principio di diritto.

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