L’indizione delle elezioni RSU è irrevocabile: il datore di lavoro non può bloccare la procedura

26 Giugno 2026

Con la sentenza n. 12815/2026 la Sezione Lavoro affronta per la prima volta la revocabilità dell’indizione delle elezioni RSU, escludendola. Afferma l’irretrattabilità della procedura e l’antisindacalità del rifiuto datoriale di cooperare al voto.

Massima

In tema di elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ( RSU), l’Accordo Interconfederale (A.I.)  27 luglio 1994 relativo al settore del commercio, non attribuisce all’organizzazione sindacale indicente alcun potere di revoca o sospensione del procedimento. Con la costituzione del Comitato elettorale ogni competenza si concentra esclusivamente in capo a tale organo. Il datore di lavoro è tenuto a rapportarsi esclusivamente con il Comitato e a fornire la necessaria collaborazione. Il rifiuto integra condotta antisindacale ex art. 28 l. n. 300/1970 nei confronti di tutte le organizzazioni ammesse, ivi comprese quelle aderenti ex art. 2, comma 2.

Il caso

Il 13 marzo 2017, presso il punto vendita fiorentino di una società della grande distribuzione, un’organizzazione sindacale firmataria dell’A.I. 1994 indiceva le elezioni per il rinnovo della RSU. Si costituiva il Comitato elettorale, che richiedeva l’elenco dei lavoratori e la disponibilità dei locali. Una seconda sigla, non firmataria, accettava tuttavia formalmente il contenuto tanto dell’Accordo 27 luglio 2024 che di quello siglato in data 26 novembre 2015, presentava le proprie liste ex art. 2, comma 2, e designava un membro nel Comitato. Il Comitato verificava le candidature e fissava il voto al 22 aprile 2017.

A ridosso della data prevista l’Organizzazione Sindacale che aveva indetto le elezioni ne comunicava la “sospensione”, senza rapportarsi con il Comitato Elettorale. Successivamente, in data 26 aprile, dava avviso della “revoca” della procedura, ritirando i propri rappresentanti dal Comitato. Questo avveniva con il consenso di altre sigle non presentatrici di loro liste. Il datore di lavoro, facendo leva sulla revoca della procedura elettorale, dichiarava unilateralmente la decadenza della RSU, ex art. 10 dell’A.I, astenendosi dal fornire tabulati e locali al comitato elettorale, nel frattempo pienamente funzionante.

Il sindacato che aveva presentato i propri candidati proponeva ricorso ex art. 28 Statuto dei lavoratori (comportamento antisindcale).  Il Tribunale di Firenze lo accoglieva con decreto del 27.11.2017; la successiva opposizione, promossa da parte datoriale veniva rigettata con sentenza n. 896/2018. La Corte d’Appello confermava con sentenza n. 216/2020.

La questione

L’art. 2 dell’A.I. (che si compone di due parti) riconosce il potere di indizione alle organizzazioni firmatarie. Il silenzio del testo negoziale impone di chiedersi se quella prerogativa comporti anche quella contraria di revoca unilaterale della procedura già avviata e se il recepimento datoriale, con rifiuto di cooperare ex art. 19, Parte Seconda, integri condotta antisindacale verso le sigle ritualmente ammesse.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da parte datoriale avverso le decisioni di merito. La motivazione si è articolata su tre snodi.

  1. Il primo attiene all’art. 2, comma 1°, laddove si stabilisce che “nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, può darsi luogo alla costituzione delle RSU, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali ( O.S.)  firmatarie del protocollo 23 luglio 1993,” dell'A.I. 27 luglio 1994 nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L) applicato). La locuzione “può darsi luogo”, precisano i giudici di Piazza Cavour, configura una facoltà il cui significato si esaurisce nella scelta tra canale RSU e RSA ex art. 19 St. lav. Il carattere facoltativo non sottintende un correlativo potere di recesso.
  2. Il secondo è decisivo. Con la costituzione del Comitato elettorale ex art. 4, seconda parte, la procedura fuoriesce dalla sfera dispositiva del promotore e si incanala in una sequenza governata da un organo terzo, rappresentativo di tutte le organizzazioni abilitate. Ai sensi del successivo art. 5, il Comitato assume in via esclusiva tutti i compiti di verifica e regolazione. Scrive la Corte: “una volta che l’organizzazione sindacale ha avviato il rinnovo delle elezioni delle RSU la stessa perde ogni tipo di iniziativa e/o impulso nell’ambito del procedimento elettorale”. Il silenzio sul potere di revoca non è lacuna colmabile in via interpretativa: è esclusione consapevole.
  3. Il terzo snodo investe la posizione datoriale. L’art. 19 della Parte Seconda impone la messa a disposizione di tabulati e locali al Comitato elettorale; per questo il rifiuto motivato dal recepimento della revoca, integra condotta antisindacale, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità consolidata (Cass. SS.UU. n. 28269/2005; Cass. n. 12885/2014). La norma contempla la decadenza della RSU esclusivamente nell'ipotesi di mancato rinnovo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del mandato triennale — vale a dire per inerzia alla scadenza naturale — e non prevede alcuna ipotesi di decadenza per effetto della revoca di una procedura già avviata. Il “ritiro” di componenti dal Comitato non ne determina la decadenza. A queste conclusioni si giunge dalla lettura degli artt. 4 e 10 prima parte.

Osservazioni

La Cassazione evidenzia che una volta che l'O.S. ha esercitato il potere di indire le elezioni, il procedimento si rende autonomo rispetto al promotore e viene affidato interamente al Comitato elettorale. Da quel momento, nessuna delle parti, né il sindacato promotore, né il datore di lavoro, può interferire con il suo svolgimento.

  1. Il sindacato che ha presentato le proprie liste acquisisce il diritto a che la procedura giunga al suo esito naturale. Consentire la revoca significherebbe attribuire al promotore un potere di veto esercitabile a competizione già avviata, quando il peso elettorale degli altri partecipanti è ormai noto.
  2. Sul versante datoriale, l'obbligo di cooperazione con il Comitato elettorale permane indipendentemente dai conflitti tra organizzazioni sindacali. Il datore di lavoro non è legittimato a valutare tali conflitti né a trarne conseguenze: il richiamo alla decadenza della RSU, in questo contesto, è molto significativa

Si segnala, infine, che la novità assoluta della questione ha indotto la Corte a compensare integralmente le spese di lite, circostanza non usuale in sede di legittimità,  a conferma che si tratta di una pronuncia di prima lettura, suscettibile di orientare il contenzioso futuro in tutte le situazioni analoghe regolate da accordi interconfederali con struttura procedurale comparabile.

* L’elaborato rappresenta soltanto il pensiero dell’autore e non impegna l’Amministrazione di appartenenza.

Riferimenti

M. Persiani, Le rappresentanze sindacali unitarie nell’Accordo Interconfederale del 1993, in Dir. lav., Giuffrè, 1994, I, 3 ss.;

G. Pera, Rappresentanze sindacali unitarie: la disciplina negoziale, in Riv. it. dir. lav., Giuffrè, 1994, II, 165 ss.;

M. Grandi, Le procedure di repressione della condotta antisindacale, in Commentario St. lav. diretto da Pera, Giuffrè, 1985. 

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