Reiezione della modifica di provvedimenti temporanei e urgenti e reclamo

29 Giugno 2026

La Suprema Corte è stata chiamata a dare soluzione al «quesito» se sia ammissibile reclamo innanzi alla Corte di appello avverso provvedimento di reiezione di istanza di modifica di provvedimento temporaneo ed urgente proposta ai sensi dell’art. 473-bis.23 c.p.c.

Massima

Nei giudizi di separazione e divorzio come modificati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, il reclamo contro i provvedimenti temporanei ed urgenti all'esito dell'udienza di comparizione oppure adottati in corso di causa, che introducono «sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale» o «sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori», è ammesso sia avverso i provvedimenti di accoglimento sia avverso quelli di rigetto, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 473 bis.24 c.p.c.

Il caso

Nell’ambito di un giudizio di divorzio tra AAA e BBB, il Tribunale adito emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti ex art.473-bis.22 c.p.c., con cui confermava le condizioni della separazione precedentemente omologata (con affido condiviso dei figli minori e loro collocamento prevalente presso la madre nella ex casa coniugale) e respingeva l’istanza successivamente proposta da AAA (la madre) ex art. 473-bis.23 c.p.c., mirata ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento, unitamente ai figli minori, nel Paese di origine; ciò sul rilievo che l’istanza doveva ritenersi non conforme all’interesse dei minori che «dopo aver trascorso la maggior parte della loro vita in Italia …, si vedrebbero sradicati dal contesto socio-scolastico-relazionale in cui sono cresciuti in una delicata fase dell’esistenza e in una situazione fattuale in cui possono contare sul costante rapporto e supporto di entrambi i genitori».

AAA proponeva reclamo avverso tale provvedimento innanzi alla competente Corte di appello, la quale lo dichiarava inammissibile giacché, ai sensi dell’art.473-bis.24 c.p.c., il reclamo avverso i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa doveva ritenersi  ammesso limitatamente a quelli particolarmente incisivi sulla responsabilità genitoriale e che avessero introdotto sostanziali modifiche dell’affidamento o del collocamento, non anche avverso provvedimenti, quali quelli in oggetto, che «non modifichino l’assetto costituito». La Corte di merito sottolineava che tale interpretazione della norma risultava pienamente in linea con le finalità perseguite dal legislatore della riforma, ispirata alla tutela del prevalente interesse del minore, cosicché doveva essere esclusa la configurabilità dei profili di incostituzionalità astrattamente delineati dalla reclamante. 

Avverso la suddetta pronuncia, AAA proponeva ricorso per cassazione e BBB resisteva con controricorso.

La questione

La Suprema Corte è stata chiamata a dare soluzione al «quesito» se sia ammissibile reclamo innanzi alla Corte di appello avverso provvedimento di reiezione di istanza di modifica di provvedimento temporaneo ed urgente proposta ai sensi dell’art. 473-bis.23 c.p.c.

Le soluzioni giuridiche

i) AAA aveva chiesto la cassazione del provvedimento di reiezione di istanza proposta ex art. 473-bis.23 c.p.c., impugnato per una pluralità di motivi, in primis perché emesso senza che fosse stata tentata un’interpretazione costituzionalmente orientata dei disposti dell’art. 473-bis.24 c.p.c. e senza che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale di tale norma per contrasto con gli articoli 24e 117 della Costituzione.

ii) La Suprema Corte, dopo avere richiamato a supporto principi affermati in materia in sede di giurisprudenza di legittimità (in ordine a cui si vedano appresso - punto iii) -, per estratto, Cass. civ., sez. I, ord., 21 gennaio 2025, n.1486 e Cass. civ., sez. I, ord., 24 febbraio 2026. n. 4110), ha ritenuto che il disposto dell’art. 473-bis.24, comma 1, c.p.c., nel testo attualmente vigente (introdotto – con «correzione» del testo originario soltanto espositiva - dal d.lgs. n. 164/2024 ed applicabile ai procedimenti instaurati, come quello di nostro interesse, successivamente al 28 febbraio 2023) potesse essere letto, con lettura «adeguatrice» (alias di «costituzionalmente orientata»), siccome ammissivo del reclamo avverso il provvedimento emesso dal primo giudice ex art. 473-bis.23 c.p.c. giacché in concreto incidente sulla situazione da tutelare, a prescindere dal fatto che non fosse «positivo» ma «negativo».

In altri termini, a parere della S.C., il reclamo in questione non sarebbe inibito dal fatto che il provvedimento impugnato sia di reiezione delle  istanze proposte ex art. 473-bis c.p.c., qualora abbia, comunque, particolare incisività sulla responsabilità genitoriale e sulla vita dei fanciulli: «Il concetto di provvedimenti che «introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale» e di «provvedimenti che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori» (si veda il comma 1 del testo vigente  dell’art. 473-bis.24 c.p.c. – n.d.r.)  riguardi anche le modifiche che, di fatto, intervengono per la scelta del giudice di «non» adottare le misure richieste e, quindi, salvaguardare lo status quo; insomma, il provvedimento di rigetto a fronte di richieste che riguardano proprio l’esercizio della responsabilità genitoriale».

iii) a) A parere di Cass. civ., sez. I, ord. 21 gennaio 2025, n. 1486: «la previsione di cui al quinto (n.d.r.: divenuto quarto dopo il d.lgs. «correttivo» n. 164 del 2024) comma dell’art.473-bis.24 c.p.c. individua, come ricorribili per cassazione, i provvedimenti assunti in sede di reclamo, guardando non alla «tipologia» dei provvedimenti temporanei adottati dal Tribunale (provvedimenti temporanei emessi in corso di causa), ma al «contenuto delle statuizioni», vale a dire nei casi in cui il giudice ha adottato provvedimenti che abbiano un carattere particolarmente incisivo sul rapporto tra genitore e figli individuato dalla norma».

b) Ad avviso di Cass. civ., sez. I, ord. 24 febbraio 2026. n. 4110: «…  In presenza di provvedimenti sommari aventi contenuto idoneo, per la loro invasività e la loro portata, a incidere su diritti fondamentali della persona attinenti alla relazione tra genitore e figlio, i principi di eguaglianza e ragionevolezza esigono che le garanzie processuali ricevano, nel momento applicativo, una pienezza di estensione, versandosi in una materia nella quale entrano in gioco interessi particolarmente meritevoli di tutela della persona nel contesto di vita della famiglia».

Osservazioni

i) Con l’espressione «lettura costituzionalmente orientata» del testo di una norma si suole fare riferimento a situazioni in cui, pur giudicando la norma non conforme ai principi sanciti dalla Costituzione, si ritiene di poter evitare di rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta e di leggerla (interpretazione c.d. adeguatrice, orientata alla conformità alla Costituzione) così come la q.l.c. fosse stata decisa favorevolmente.

Non ci si può qui «attardare» (in ragione degli spazi concessi) a trattare con i dovuti approfondimenti un argomento «affascinante», che evoca temi quali quelli della «giurisdizionalizzazione del diritto» e del «creazionismo giudiziario», nonché della compatibilità degli stessi con i principi sanciti dalla Costituzione, in primis quello secondo cui il giudice è soggetto alla legge (sia pure soltanto ad essa).

ii) La parte dispositiva della sentenza in commento è appieno condivisibile, ma ad essa si sarebbe ben potuto pervenire senza che vi fosse necessità di porvi a fondamento interpretazioni adeguatrici delle norme regolatrici della materia.

D’altronde, tale possibilità viene riconosciuta nella parte motiva della sentenza stessa.

Ivi, invero, si legge che «il mantenere, attraverso il rigetto di una richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori (richiesta di trasferimento della ricorrente nel Paese di origine, unitamente ai figli minori – n.d.r.), «l’assetto costituito» (per usare l’espressione impiegata dalla Corte territoriale) ovvero lo status quo non significa «non» incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Invero, laddove, per effetto di circostanze sopravvenute, si chieda, in corso di causa, una modifica che consenta il pieno esercizio della responsabilità genitoriale, il rigetto della misura richiesta implica necessariamente l’introduzione di una «sostanziale limitazione» della stessa, già per il solo fatto di impedire il chiesto e ritenuto necessario (nella prospettazione della parte richiedente) mutamento».

iii) Nella sentenza si spiega che il riferimento fatto dal legislatore non è al tipo del provvedimento, bensì ai suoi contenuti e, allorché tali contenuti, cioè la parte dispositiva, rechino il rigetto dell’istanza promotrice, non è dubitabile che si vada, almeno in via di ipotesi, ad incidere intensamente sulla situazione del richiedente e, sempre in via di ipotesi, sulla situazione dei figli minori dello stesso; così che viene a prospettarsi sostanziale equivalenza tra le soluzioni in negativo della vicenda processuale e le soluzioni in positivo della medesima, quali descritte nel primo comma, n. 2), del testo vigente dell’art. 473-bis.24 c.p.c., conseguendone l’ammissibilità del reclamo nell’un caso e nell’altro. Stando le cose in tal modo, nessuna «sovra-interpretazione», attuativa di «integrazioni» dei disposti normativi ritenuti lacunosi, appariva necessaria.

E’ vero, come si osserva in sentenza, che il legislatore delegato non ha dato compiutamente seguito alla previsione contenuta nel comma 24, lett. q) della legge delega n. 206 del 2021, ove era disposto che il legislatore doveva  stabilire che «nel settore civile (il riferimento è alla procedura da seguire innanzi al Tribunale  per le persone, i minorenni e le famiglie – n.d.r.) ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale e che ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenza della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di Corte d'appello per i minorenni», e che ciò, cioè il mancato completo seguito, come affermato nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022, sarebbe dipeso da «insufficienza (almeno temporanea – n.d.r.) dei ruoli», ma il pensiero del legislatore delegato non sembra assolutamente quello di aver inteso escludere i provvedimenti di rigetto, qualsiasi provvedimento di rigetto. L’esclusione riguarda, invero, unicamente i provvedimenti diversi da quelli descritti nella norma attuativa e poiché fra questi ultimi debbono essere inclusi anche quelli «negativi» che abbiano determinati contenuti e siano produttivi di determinati effetti, come precedentemente chiarito, non appare condivisibile interpretazione restrittiva.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.