Intangibilità degli accordi di separazione e divorzio?
29 Giugno 2026
Massima La separazione e il divorzio possono contenere accordi atipici di contenuto patrimoniale (la cui disciplina ricade sotto l’art. 1322 c.c.), volti a prevenire future liti o definire i rapporti tra le parti; tali accordi negoziali innominati non possono essere modificati dal giudice della famiglia e soggiacciono alle ordinarie regole contrattuali. Viceversa, altro sono quegli accordi che, pure in via consensuale, definiscono gli aspetti tipici della separazione e del divorzio (come gli obblighi exart. 143 c.c, la regolamentazione degli aspetti genitoriali, l’assegnazione della casa familiare), cioè quegli aspetti sui quali si deve funzionalmente pronunciare il giudice della famiglia; in questo caso, infatti, al tribunale è riservato tanto un potere di verifica nella fase genetica dell’accordo, quanto di modifica in caso di sopravvenienza di circostanze rilevanti ex art. 473-bis.29 c.p.c. Il caso La vicenda trae origine dal ricorso per la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici (c.d. modifica delle condizioni del divorzio) e, segnatamente, dalle richieste di revoca sia dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne – allo stato corrisposto alla madre, pur provvedendo il padre direttamente alle esigenze del ragazzo – sia dell’assegnazione della casa familiare. Ed infatti, in sede di separazione e, successivamente, di divorzio, i coniugi avevano concordato, tra l’altro, che l’abitazione coniugale (di proprietà del marito) fosse assegnata alla moglie per la durata di tre anni, con obbligo per il padre, alla scadenza, di reperire altra idonea sistemazione abitativa; tale obbligo, tuttavia, non era mai stato adempiuto, non essendo stata acquistata alcuna diversa abitazione, sicché l’assegnataria deduceva che l’accordo raggiunto dalle parti avrebbe impedito ogni modifica giudiziale. La questione La sentenza in epigrafe, chiamata a pronunciarsi sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, affronta il delicato tema della (in)tangibilità degli accordi raggiunti dai coniugi per regolare la fase della crisi coniugale, individuando gli aspetti sui quali può essere chiamato a pronunciarsi il “giudice della famiglia”. L’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza o al matrimonio, infatti, può racchiudere una pluralità di pattuizioni, onde occorre domandarsi quali clausole attengano agli aspetti essenziali della separazione o del divorzio e quali, invece, costituiscano pattuizioni eventuali od occasionali, riconducibili all’alveo dei contratti atipici stipulati tra le parti in occasione della crisi coniugale. Da tale distinzione, infatti, discende inevitabilmente l’ulteriore interrogativo circa il regime giuridico applicabile a tali (diverse tipologie di) accordi, al fine di verificare, se e in che misura essi siano modificabili dal Tribunale in caso di mutamento delle condizioni di vita delle parti. Il Collegio, pertanto, si domanda: l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario (prevista in un accordo di separazione poi riprodotto in sede di divorzio), può essere oggetto di modifica ex art. 473-bis.29 c.p.c.? La soluzione prospettata, allora, apre la porta agli ulteriori quesiti: quali sono i presupposti in presenza dei quali può essere disposta o mantenuta l’assegnazione della casa familiare? E, infine, nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio maggiorenne derivi anche dal limitato impegno nello studio, ancorché tale condotta sia stata tollerata dai genitori, l’assegno di mantenimento può essere revocato? Le soluzioni giuridiche Presupposto indefettibile ed inderogabile del provvedimento di assegnazione della casa familiare è che il coniuge assegnatario sia affidatario (o collocatario, nel caso in cui, come di regola, i genitori siano entrambi affidatari) di figli minori ovvero conviva con figli maggiorenni non indipendenti economicamente (o portatori di handicap grave). L’assegnazione, invero, è funzionale alla conservazione dell’habitat domestico (inteso come centro degli affetti e degli interessi), al fine di garantire il mantenimento delle consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass., 23 dicembre 2025, n. 33695; Cass., 9 maggio 2025, n. 12249; Cass., 11 luglio 2023, n. 19602; E. Ravot, La tutela dell’habitat domestico dei figli nell’assegnazione della casa familiare in caso di separazione o divorzio, in Ius Famiglie, 2025). L’assegnazione della casa familiare, quindi, non può essere conservata «indefinitamente» e, quindi «anche in assenza dei presupposti di legge» (Trib. Milano, 6 maggio 2026, n. 3755); e, ciò, a prescindere dal fatto che l’attribuzione sia stata disposta giudizialmente ovvero derivi da un accordo delle parti. Da quest’ultimo punto di vista, in particolare, l’assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti – al pari del mantenimento del coniuge e dei figli nonché dell’affidamento e delle modalità frequentazione di questi ultimi – rappresenta il contenuto essenziale ed imprescindibile dell’accordo di separazione o divorzio, in quanto volta ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale. A tale tipologia di pattuizioni, poi, i coniugi possono senz’altro affiancare la regolamentazione di ulteriori aspetti, finalizzati a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita. Come noto, del resto, l’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori clausole, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico e che ad esso non sono immediatamente riferibili. Ciò che emerge è un contenuto (eventuale) «non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche»; si tratta di negozi che «pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti “in occasione” della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale» (Cass., 19 agosto 2015, n. 16909; Cass., 26 gennaio 2018, n. 2036). In tale prospettiva, dunque, occorre sempre distinguere tra «tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali» (Cass., 22 luglio 2024, n. 20034). Ed infatti, solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 473-bis.29 c.p.c., mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici (Trib. Vicenza, 10 dicembre 2025, n. 1746), in quanto «non hanno causa nella separazione personale dei coniugi, risultando semplicemente “occasionati” dalla separazione», con la conseguenza che «sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto» (Cass., 22 luglio 2024, n. 20034). Pertanto, è dirimente verificare, nelle diverse fattispecie che si presentano all’attenzione dell’interprete, quando ci si trovi di fronte a una condizione separativa dal contenuto eventuale e quando, all’opposto, il patto si riferisca ad aspetti essenziali della separazione o del divorzio; come detto, infatti, a differenza dei cd. contratti “atipici” (ovvero, quelli che trovano la loro occasione nella crisi coniugale), la parte essenziale dell’accordo, nel caso in cui sopraggiunga un quid novi, è sempre soggetta a modifica nelle forme previste dall’ordinamento (M. Pavone, Il trasferimento di diritti reali nell’accordo separativo, in IUS Famiglie, 2021). Peraltro, preme sottolineare come, tendenzialmente, le pattuizioni “tipiche” tendono a corrispondere al contenuto essenziale dell’accordo di separazione, essendo collegate direttamente al rapporto matrimoniale, mentre, le pattuizioni “atipiche” riguarderebbero tutti quei negozi, di contenuto eventuale attraverso i quali i coniugi intendono provvedere ad una sistemazione, tendenzialmente globale, dei loro interessi economici a seguito del conseguimento del nuovo status (C. Ricagno, La modificazione delle condizioni degli accordi di separazione mette alla prova il giudice del divorzio. Natura e limiti secondo la Corte di Cassazione, in IUS Famiglie, 2024). Eppure, a fronte di tale binomio, v’è da dire che la distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale non corrisponde automaticamente e necessariamente con quella tra pattuizioni tipiche e pattuizioni atipiche; e, ciò, in ragione del fatto che i coniugi possono prevedere modalità atipiche di regolamentazione dei loro rapporti a seguito della separazione (o del divorzio) che, però, attengono al contenuto essenziale delle condizioni di separazione, in quanto destinate ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione. Ne deriva, che l’elemento dirimente per poter ricondurre le singole clausole all’una o all’altra categoria deve essere individuato nelle «finalità proprie delle statuizioni necessarie» (Cass., 22 luglio 2024, n. 20034). Del tutto coerentemente, la pronuncia annotata, nel riconoscere il «potere di verifica» e di «modifica in caso di sopravvenienza di circostanze rilevanti» discorre allora di «aspetti tipici della separazione/divorzio» e di «funzione tipica» dell’accordo raggiunto dai coniugi in ordine all’assegnazione della casa familiare. Ragionando diversamente «il giudice della famiglia sarebbe privato della sua funzione tipica e gli accordi delle parti finirebbero con l’assumere una stabilità superiore ai provvedimenti giudiziari» mentre «è noto che le decisioni del giudice della famiglia sono sempre suscettibili di revisione» (Trib. Milano, 6 maggio 2026, n. 3755). Così impostato il discorso, occorre ulteriormente individuare le circostanze che giustificano – caso per caso – il permanere del diritto al mantenimento e all’assegnazione della casa familiare. L’assegnazione della casa familiare in cui la prole è cresciuta, infatti, costituisce una misura posta a tutela dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti senza loro colpa (nonché dei figli minori e dei figli maggiorenni portatori di handicap grave); con la conseguenza che detta misura, al pari dell’assegno di mantenimento, trova il proprio limite nel principio di autoresponsabilità, che deve necessariamente guidare il figlio maggiorenne percettore del contributo. Per queste ragioni è ricorrente l’affermazione per cui l’assegnazione della casa familiare deve essere valutata caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari (Cass., 14 agosto 2020, n. 17183), dovendosi fondatamente ritenere che un giovane adulto, pur se ancora economicamente non autosufficiente, si adatti più facilmente ai cambiamenti rispetto ad un minore di età, e comunque può autonomamente decidere i suoi spostamenti (Cass., 10 giugno 2024, n. 16051). Muovendo da queste premesse, gli elementi che devono essere valorizzati nella valutazione della cessazione dell’obbligo del mantenimento sono specialmente l’età del figlio e la condotta tenuta dal raggiungimento della maggiore età; cioè a dire il completamento o meno del percorso di studi, l’impegno profuso nella ricerca di una attività lavorativa e, in tal caso, il tipo di occupazione lavorativa – se confacente o meno al proprio percorso –, la durata della stessa, il compenso percepito e la possibilità di riallocarsi sul mercato anche a seguito dell’interruzione del rapporto lavorativo (Trib. Ancona, 3 aprile 2020, n. 516). Ne deriva che «in presenza di un figlio maggiorenne, non deve necessariamente attendersi l’autonomia economica per fare venire meno il diritto all’assegnazione», laddove, come nella vicenda considerata, il ragazzo (di quasi venticinque anni) – pur lavorando «saltuariamente» con la madre – ha «accumulato un certo ritardo sui normali tempi di marcia», dovendo ancora terminare «la laurea triennale», sicché «la sua non autonomia» possa apparire «in buona parte derivante anche dal limitato impegno di studio, evidentemente tollerato dai genitori» (e, soprattutto, dal padre, il quale sosteneva tutte le spese del figlio, provvedendo altresì ad importanti dazioni di denaro): ed infatti «in queste condizioni» ritenere che un soggetto ormai «adulto» possa «mantenere la sua casa e la sua “stanza” per tutelarne l’equilibrio psicofisico non solo non è sostenibile, ma addirittura pregiudizievole del naturale percorso di autonomizzazione della persona». Alla revoca dell’assegnazione della casa familiare, poi, è seguita – e per le medesime ragioni (in quanto determinerebbe «un effetto deresponsabilizzante del maggiorenne») – anche la revoca dell’assegno di mantenimento; quest’ultimo, infatti, «dovrebbe essere finalizzato all’attuazione di un progetto di autonomizzazione e responsabilizzazione del maggiorenne» (Trib. Milano, 6 maggio 2026, n. 3755) e le modalità di corresponsione (in via diretta al figlio, previo provvedimento giudiziario) devono essere comunque volte a consentire ed assicurare – laddove ne ricorrano i presupposti – una autonomia di gestione delle risorse per le proprie esigenze di carattere personale, il tutto in linea con il progetto educativo già istaurato dai genitori. Animata sempre da questo proposito, la giurisprudenza ha avuto cura di precisare che la cessazione dell’obbligo di mantenimento “genitoriale” risulta ascrivibile, non solo all’ipotesi ordinaria della intervenuta autonomizzazione, ma anche alle situazioni riconducibili ad un comportamento colposo e negligente del figlio che, posto dinanzi ad offerte di lavoro, le abbia rifiutate ingiustificatamente, oppure abbia mostrato colpevole inerzia, ad esempio prolungando il percorso di studi in modo non proficuo o non ricercando una occupazione; si tratta, in ogni caso, di un accertamento di carattere relativo, che deve essere parametrato alle capacità ed aspirazioni, al percorso scolastico ed universitario del soggetto, nonché alle condizioni del mercato del lavoro, relativo alla formazione e specializzazione conseguite (Trib. Lamezia Terme, 19 settembre 2023, n. 751). In conclusione, l’assegno di mantenimento è uno strumento finalizzato a completare un progetto educativo e formativo, consentendo al figlio l’inserimento nel contesto sociale e lavorativo e, pertanto, il giudice deve verificare la non autosufficienza del figlio e l’assenza di condotte di inerzia o di rifiuto ingiustificato di opportunità lavorative (Trib. Livorno, 28 gennaio 2026, n. 82) per raggiungere la propria indipendenza. L’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un’attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un’età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi (Cass., 20 dicembre 2017, n. 30540). Osservazioni La sentenza in commento si apprezza particolarmente poiché consente di riflettere su alcuni aspetti particolarmente rilevanti, come quello della (in)tangibilità degli accordi di separazione o divorzio e della rilevanza del principio di autoresponsabilità e di autodeterminazione del figlio maggiorenne; nella consapevolezza che «l’interesse della famiglia coincide … con gli interessi dei suoi membri» e che «tutelare la famiglia significa tutelare i diritti fondamentali dei suoi membri» (G. Alpa, La famiglia nell’età postmoderna. Nuove regole, nuove questioni, in Riv. trim. dir. prc. civ., 2023). Ed infatti, la pronuncia ricorda come la separazione e il divorzio possono contenere, oltre agli aspetti essenziali (o tipici), anche accordi atipici di contenuto patrimoniale (la cui disciplina ricade sotto l’art. 1322 c.c.), volti a prevenire future liti o definire i rapporti tra le parti; pattuizioni che, però, proprio in quanto accordi negoziali innominati «non possono essere modificati dal giudice della famiglia e soggiacciono alle ordinarie regole contrattuali» (Trib. Milano, 6 maggio 2026, n. 3755); in tal senso «le clausole dell’accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, prevedono il trasferimento di beni immobili ovvero la costituzione di diritti reali minori presentano una loro propria “individualità”, quali espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate dando vita, nella sostanza a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 1322 c.c.» (Trib. Milano, 16 settembre 2015; Cass., 24 febbraio 2021, n. 5061). All’opposto, quando emergano – come nella fattispecie considerata – «accordi che, pure in via consensuale, definiscono gli aspetti tipici della separazione e del divorzio … cioè quegli aspetti sui quali si deve funzionalmente pronunciare il giudice della famiglia» (tra cui gli obblighi ex art. 143 c.c, la regolamentazione aspetti genitoriali, nonché l’assegnazione della casa familiare), allora «non solo al tribunale è riservato un potere di verifica nella fase genetica dell’accordo, ma anche di modifica in caso di sopravvenienza di circostanze rilevanti» ex art. 473-bis.29 c.p.c. (Trib. Milano, 6 maggio 2026, n. 3755). |