Lavoro sostitutivo, liberazione anticipata e competenza del magistrato di sorveglianza
29 Giugno 2026
Il giudice rimettente poneva la questione circa la legittimità degli artt. 69 e 69-bis ord. penit., nella lettura consolidata che attribuisce al magistrato di sorveglianza – e non al giudice dell’esecuzione che ha applicato la pena sostitutiva – la decisione sull’istanza di liberazione anticipata anche in presenza di lavoro di pubblica utilità. Tale scelta sarebbe stata, secondo il giudice a quo, irragionevole ex art. 3 Cost., perché «fraziona» le competenze: al giudice dell’esecuzione tutte le questioni sullo svolgimento, revoca e modifica del lavoro di pubblica utilità; al magistrato di sorveglianza solo il momento premiale, con un intervento definito “eccentrico” rispetto al sistema. Veniva, inoltre, prospettata la violazione dell’art. 27, comma terzo, Cost., poiché la decisione del magistrato di sorveglianza, priva del contatto diretto con lo svolgimento della pena sostitutiva, rischierebbe di essere eccessivamente formale, incapace di cogliere la lieve entità di eventuali violazioni e quindi pregiudizievole per il percorso rieducativo. La Corte respinge entrambe le censure: ribadisce che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel disegnare le competenze giurisdizionali, sindacabili solo se manifestamente irragionevoli. In questo caso specifico la distribuzione «frazionata» non è irrazionale, poiché il lavoro di pubblica utilità è pena non detentiva, interamente extramuraria, il che giustifica l’intervento del giudice dell’esecuzione per revoca o modifica. La liberazione anticipata, invece, resta affidata in via funzionale al solo magistrato di sorveglianza, che deve sì considerare il giudizio dell’amministrazione penitenziaria, ma nell’ambito di una propria valutazione autonoma. Proprio questo apprezzamento autonomo costituisce, secondo la Corte, il «fulcro»” dell’istituto, escludendo la violazione del finalismo rieducativo della pena. Fonte: Diritto e giustizia |