Rimborso IVA per operazioni promozionali in regime di reverse charge
29 Giugno 2026
Massima In tema di rimborso IIVA, va esclusa l’applicabilità della procedura di variazione in diminuzione in presenza di operazioni promozionali soggette a reverse charge, in quanto il cedente non è debitore dell’IVA relativa alla cessione a monte e, pertanto, legittimato a rettificare, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n.633/1972, un’imposta dallo stesso non assolta. Il caso Le cessioni sono avvenute – nella specie - in regime di reverse charge, con emissione di fatture prive di addebito d’imposta e con assolvimento dell’IVA, per integrazione, in capo ai rivenditori-cessionari. La società-cedente ha presentato istanza di rimborso IVA sostenendo che la riduzione del corrispettivo (comprensivo di IVA) consente la variazione in diminuzione ex art. 26 del d.P.R. n.633/1972. L’A.d.E. ha negato il rimborso sulla considerazione che spetti solo al soggetto che ha assolto l’imposta, escludendo il regime di reverse charge la possibilità di variazione da parte del cedente originario. La C.T.P. di Milano ha respinto il ricorso e la sentenza di primo grado è stata confermata dalla C.T.R. Lombardia, secondo la quale il cedente non è debitore dell’imposta e il riconoscimento del rimborso violerebbe il principio di neutralità dell’IVA. La soluzione giuridica Sul ricorso per cassazione della società-cedente con controricorso dell’A.d.E., la Corte (ordinanza n. 10259/2026) ha rigettato il ricorso proposto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite. Il Collegio, muovendo da una premessa sistematica sul meccanismo che disciplina la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta nelle ipotesi di sopravvenuta riduzione del corrispettivo, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972, attribuendo al soggetto passivo che abbia addebitato e versato l’imposta la facoltà di emettere nota di variazione e di recuperare la corrispondente IVA, ha affermato che, trattandosi di rimedio che incide sull’imposta già liquidata, postula che la rettifica si inscriva nel perimetro del medesimo rapporto impositivo – quello generato dall’operazione originaria – e faccia capo al soggetto che, per tale operazione, rivesta la qualità di debitore d’imposta nei confronti dell’erario. Ne deriva che «il regime di reverse charge, nel sistema delle imposte indirette (IVA), introduce una frattura strutturale, sul piano soggettivo, tra l’operazione a monte e le successive cessioni al dettaglio, invertendo radicalmente l’obbligo di assolvere l’IVA, la quale non grava più sul cedente bensì sul cessionario, cui la legge impone di integrare la fattura, annotarla e versare l’imposta (art. 17 del d.P.R. n. 633/1972), con conseguente emissione, da parte del cedente, di fattura senza addebito d’imposta. Debitore dell’imposta nei confronti dell’erario è, dunque, il cessionario; il fornitore per l’operazione a monte non assume la qualità di soggetto passivo tenuto al versamento. In tale assetto, difetta il nesso diretto tra la riduzione di prezzo riconosciuta al consumatore finale e l’imposta afferente alla cessione a monte, atteso che il rapporto impositivo originario – fornitore/rivenditore – e quello a valle – rivenditore/consumatore – fanno capo a soggetti passivi distinti; né il rimborso al consumatore è idoneo a modificare il corrispettivo contrattuale pattuito nella cessione». Nel caso di specie l’inversione contabile, invece, trasferisce sul cessionario il debito d’imposta relativo alla cessione, con la conseguenza che il cashback corrisposto al consumatore finale, pur incidendo sul prezzo complessivamente sopportato in termini economici, rimane estraneo al rapporto impositivo a monte e non abilita il cedente ad operare una variazione in diminuzione su un’imposta dalla medesima non assolta. Nel contesto del decisum, la Corte, infine, non ricorrendo – nel caso trattato - alcun margine di dubbio interpretativo sulla mancanza del presupposto soggettivo per la variazione in diminuzione e dell’autonomia dell’operazione di cashback rispetto al rapporto originario, ha respinto la richiesta – in via subordinata – di rimettere gli atti alla Corte di giustizia dell’UE la questione pregiudiziale sull’interpretazione della Direttiva 2006/112/CE, mancando in radice i presupposti di rilevanza e necessità ai sensi dell’art.267 TFUE. In tale contesto, la dedotta “riduzione del prezzo”, riconosciuta al consumatore finale, non modifica l’imponibile della cessione tra produttore e rivenditore soggetta a reverse charge (rapporto bilaterale nel quale il debitore dell’imposta è il cessionario), né pone alcun dubbio interpretativo sulla portata dell’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE. |