Le direttive COVIP 19 giugno 2026 sulle nuove regole di adesione automatica a fondo pensione dei lavoratori privati
29 Giugno 2026
Premessa Il 1° luglio 2026 entrano in vigore gran parte delle novità – contenute nella legge di bilancio per il 2026 (l. n. 199/2025) – con le quale è stato rivisitato, sotto vari profili, il d.lgs. n. 252/2005 di disciplina della previdenza complementare. Fra le modifiche di maggior peso quelle volte ad attuare un più ampio indirizzamento dei lavoratori verso i fondi pensioni, attraverso una revisione dell’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005, in tema di finanziamento, in particolare con la riscrittura del comma 7, cui sono aggiunti i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater. 7 quinquies e il comma 9-bis. Con il 30 giugno prossimo viene, quindi, in particolare, superato il “vecchio” meccanismo dell’adesione a fondo pensione attraverso il conferimento tacito del solo TFR allo scadere di un semestre dalla data di assunzione, salvo diversa volontà del lavoratore. Tale sistema, dal 1° luglio, viene infatti sostituito da un nuovo meccanismo di adesione automatica, più diretto e più ampio: più diretto in quanto comporta una adesione immediata con la stessa instaurazione del rapporto di lavoro, sebbene provvisoria nei primi 60 giorni, con diritto di rinuncia dell’interessato. Il nuovo meccanismo è inoltre più ampio perché si realizza non con il solo TFR, ma in forma piena e con tutti gli strumenti di finanziamenti, quindi anche con la contribuzione datoriale se prevista e quella del lavoratore. Tanto ricordato, la Covip, in vista della scadenza, ha integrato e completato la disciplina legislativa con proprie disposizioni attuative, contenute nella Deliberazione 19 giugno 2026. Lavoratori esclusi dalle nuove disposizioni La Covip definisce anzitutto il perimetro applicativo della nuova disciplina ricordando come questa si applichi ai soli lavoratori privati (con esclusione però dei lavoratori domestici), e non invece ai lavoratori pubblici. A questi ultimi, come noto, neppure si applica il d.lgs. n. 252/2005, ma il vecchio d.lgs. n. 124/1993, sebbene, nel tempo, sia stata demandata alla contrattazione collettiva del comparto pubblico la competenza a definire forme di adesione per silenzio-assenso ai fondo pensioni. La Commissione di Vigilanza ribadisce poi che per tutti i lavoratori privati assunti in servizio sino al 30 giugno 2026 continua a valere il meccanismo dell’adesione tramite conferimento tacito del TFR, operante nel primo semestre dalla assunzione. In teoria, quindi, nel caso di due lavoratori, uno assunto a fine giugno e l’altro dal 1° luglio 2026, si applicano due meccanismi di adesione automatica del tutto differenti e anche gli effetti sono diversi. Infatti, nel primo caso, si tratta di una adesione atipica e parziale con destinazione del solo TFR del lavoratore, al comparto garantito, secondo quanto previsto dalla vecchia normativa; nel secondo caso, si realizza una adesione piena e il TFR, nonché la complessiva contribuzione di competenza vengono destinati, al comparto risultante in applicazione del “modello del life-cycle”, o affine, reso necessario dalla nuova disciplina. Dopo aver evidenziato tali esclusioni, le direttive Covip si focalizzano sulle novità, seguendo la distinzione di legge fra dipendenti privati di prima assunzione e dipendenti non di prima assunzione. Lavoratori di prima assunzione post 30 giugno 2026 La Covip chiarisce che per “lavoratori di prima assunzione” si devono intendere quelli assunti per la prima volta, a far tempo dal 1° luglio, in qualità di lavoratori dipendenti, con la conseguenza che non rilevano, al riguardo, precedenti forme di impiego autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa, anche se hanno comportato adesione a fondo pensione. · Obblighi di informativa. Secondo quanto disposto dalla legge e confermato dalla Covip, all’atto dell’assunzione il datore di lavoro deve fornire al neoassunto una informativa piena sul (l’innovato) meccanismo di adesione automatica e sulla relativa tempistica, nonché su tutto ciò che regola la previdenza complementare in azienda: quindi gli accordi collettivi al riguardo applicabili e le diverse scelte disponibili. Precisa al riguardo la Covip che un obbligo di informativa, nei confronti del lavoratore, è posto parimenti a carico del fondo pensioni, obbligo che, in questo caso, diviene operativo nel momento in cui si perfeziona o “consolida” l’adesione, e cioè quando siano trascorsi i 60 gg. nei quali il lavoratore può rinunciare alla adesione stessa. In questo caso quindi il lavoratore viene informato della avvenuta adesione, nonché delle modalità di acquisizione di nota informativa, di documentazione statutaria o regolamentare, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica, dei diritti e degli obblighi connessi, ecc. · Forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica. Quanto a tale forma pensionistica, risultano sostanzialmente recepiti e confermati i criteri previgenti in merito al conferimento tacito del TFR, che già delineavano un meccanismo legale operante, in sostanza, in favore dei fondi negoziali, in quanto regimi di cui il lavoratore è, in quanto tale, potenzialmente destinatario. In pratica, anche ora il datore di lavoro interessato deve tener conto che l’adesione automatica si indirizza alla forma pensionistica collettiva prevista dalla contrattazione collettiva, di categoria, territoriale o aziendale. Nel caso di coesistenza di più forme pensionistiche potenzialmente applicabili (es.: fondo di categoria e fondo territoriale) l’automatismo opera verso la forma pensionistica prescelta in forza di accordo aziendale o, in mancanza, verso quella cui risultino iscritti un maggior numero di lavoratori della azienda, risultante alla date dell’assunzione di ogni singolo (ipoteticamente, può modificarsi, nel tempo, il fondo con maggior numero di iscritti della azienda interessata). Come in passato per il TFR dei silenti, anche nel nuovo sistema in mancanza di fondo negoziale di riferimento, la nuova adesione automatica opera nei confronti del fondo pensione residuale, corrispondente al Fondo Cometa del settore metalmeccanico. La Covip evidenzia che, nel caso del Fondo Cometa, l’adesione automatica si attua con la destinazione del TFR, mentre non sono dovute contribuzioni del datore di lavoro o del lavoratore, e ciò è ovvio perché il carattere sussidiario di tale soluzione presuppone l’assenza di accordi collettivi di riferimento che regolino la materia (non solo gli obblighi di contribuzione). Condizione “pregiudiziale”, in tutti i casi, è che la forma pensionistica potenziale destinataria della adesione automatica, abbia adottato, se carente, percorsi o linee di investimento coerenti con le istruzioni Covip in ordine ai criteri prudenziali, all’orizzonte temporale di riferimento e tali da garantire un profilo rischio/rendimento appropriato. Rispetto a tale adeguamento quale il modello del life cycle è l’architettura tipica, ma non l’unica. Finché non si perfezioni l’adeguamento, la forma non può ricevere l’adesione automatica, che, in ipotesi, dovrebbe restare sospesa, o indirizzarsi verso forma “concorrente”, invece adeguatasi. · Effetti della adesione automatica. Come già accennato, l’adesione automatica comporta proprio che il lavoratore divenga “aderente alla previdenza complementare”; non si ha solo regolazione della devoluzione del TFR come in passato, ma ne consegue il versamento anche della contribuzione a carico del datore e del lavoratore nella misura prevista dagli accordi, fermo il diritto di rinuncia nei successivi 60 giorni. Una volta decorsi i 60 giorni, l’obbligo di versamento di TFR e contribuzione retroagisce al momento di assunzione del lavoratore, salvo, per i contributi, che la contrattazione collettiva non ne escluda il versamento per il periodo di prova. · Diritto di rinuncia alla adesione. La Covip sottolinea come il diritto di rinuncia all’adesione – il quale, in quanto atto unilaterale recettizio esplicito, deve essere portato a conoscenza del datore di lavoro – confermi il principio di volontarietà della adesione a fondo pensione. Infatti, il silenzio del lavoratore, nei detti 60 giorni, rappresenta implicita volontà di conferma dell’automatismo adesivo di legge. Per converso, rileva la Covip, l’esercizio della rinuncia determina l’estinzione della adesione automatica ex lege e retroagisce al momento della assunzione. La Covip sottolinea inoltre che la durata di 60 giorni del periodo di adesione provvisoria comporta che il meccanismo di legge non si applichi in caso di contratto di lavoro a termine inferiore a 60 giorni; né nel caso di rapporto di lavoro che si interrompa prima di tale scadenza. In tali casi, resta tuttavia possibile, per il lavoratore, manifestare una propria esplicita volontà di adesione a una forma complementare. L’intervento di cause sospensive del rapporto di lavoro, precisa ancora la Covip, non comporta poi la sospensione del decorso del termine di 60 giorni. La rinuncia alla adesione automatica può assumere più di una forma: anzitutto, quella di indicare la volontà di mantenere il TFR nel regime di cui all’art. 2120 c.c.; alternativamente, la rinuncia può assumere la forma di indicazione di una diversa forma complementare, forma alla quale il lavoratore risulti già aderente al momento della assunzione, ovvero cui si iscriva o manifesti la volontà di iscriversi. Una rinuncia fatta valere tout-court, senza ulteriori indicazioni, andrebbe comunque intesa come volontà di mantenimento del TFR nella configurazione codicistica. Detto ciò, l’adesione automatica ex lege, con diritto alla rinuncia entro un tempo dato, sembra concretare una fattispecie a formazione progressiva: l’adesione automatica, di cui parla la legge, pare invero comportare soltanto, rispetto all’interessato, una “situazione di attesa”, prodromica ma non produttiva di effetti concreti. Il passaggio da una condizione di potenziale a quella di effettiva partecipazione al fondo può aver luogo allo scadere del periodo, ma anche anteriormente se il lavoratore manifesta prima la sua volontà adesiva. Per converso, la “rinuncia alla adesione automatica” ex art. 8, comma 7-quater, è un atto impeditivo del consolidarsi della situazione di effettiva partecipazione; trascorsi i 60 giorni, tuttavia, il lavoratore è, a tutti gli effetti, aderente al fondo e non ha la possibilità di revocare la sua adesione. Lavoratori non di prima assunzione post 30 giugno 2026 Regole in parte diverse sono previste per i lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026, ma che già in precedenza hanno svolto attività di lavoro dipendente e quindi “non sono di prima assunzione”. Anzitutto, l’azienda, oltre a fornire le informative già sopra viste (par. 3.1), deve acquisire, da tali lavoratori, dichiarazione sulle scelte in precedenza compiute, se cioè hanno aderito e aderiscono a un fondo pensioni, o se hanno conservato il Tfr nella forma di cui all’art. 2120 c.c. L’acquisizione di tali informazioni è fondamentale in quanto il meccanismo di adesione automatica opera solo nel caso di “lavoratori non di prima assunzione” che, al momento della nuova assunzione, risultino aderire a una forma di previdenza complementare; secondo quanto espressamente confermato dalla Covip infatti “l’adesione automatica riguarda solo coloro che dichiarano di avere in essere, al momento dell’assunzione, una posizione presso una forma pensionistica complementare”. Inoltre, sempre in base ai chiarimenti Covip, deve trattarsi di adesione correlata al conferimento almeno parziale del TFR: in caso di pregressa adesione attuata attraverso il solo versamento dei contributi (es.: nel caso di adesione contrattuale), non si applica, infatti, il meccanismo della adesione automatica. Va da sé che neppure sono interessati dalla adesione automatica i lavoratori che in precedente rapporto aderivano a forma complementare, ma abbiano poi interamente riscattato il montante e quindi non vantino più una posizione attiva presso un fondo: al contrario, l’adesione automatica si applica invece in caso di riscatto solo parziale. In definitiva, non opera l’adesione automatica in caso di lavoratori non di primo impiego, assunti successive al 30 giugno 2026, che non abbiano in svolgimento una partecipazione a fondo pensione, ovvero, pur avendola, non utilizzino il TFR quale fonte di finanziamento. In tutti tali casi, il datore gestisce il TFR del lavoratore ai sensi dell’art. 2120 c.c., destinandolo, se del caso, al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, restando ovviamente ferma la possibilità di rivedere la scelta sul TFR e conferire le successive quote a un fondo pensione. Più in generale, in tali ipotesi la partecipazione a forme di previdenza complementare trova attuazione senza automatismi, bensì in applicazione di criteri volontaristici di scelta effettivi. Nei restanti casi, in cui il TFR maturato in precedenti rapporti risulti destinato a previdenza complementare, trova, al contrario, applicazione il nuovo meccanismo di adesione automatica: il datore di lavoro deve quindi fornire una dettagliata informativa su tale meccanismo, chiarendo in particolare all’interessato che, entro 60 giorni dalla assunzione, lo stesso ha la possibilità di indicare la forma complementare cui destinare il TFR maturando, precisando che, in difetto di indicazione, trova applicazione il meccanismo automatico ex lege con i relativi criteri di scelta. Conclusioni Sembra potersi evidenziare che le limitazioni che il meccanismo dell’adesione automatica incontra nel caso di lavoratori non di prima assunzione tenga conto e valorizzi la scelta già esercitata in applicazione delle previgenti norme sul conferimento del TFR. In altre parole, limitare l’applicazione del meccanismo del silenzio assenso solo a coloro che aderiscano a un fondo pensione e vi conferiscano il TFR, si fonda sulla volontà di rispettare la precedente scelta dei lavoratori non di prima assunzione: il fatto che questi non aderiscano a un fondo o che vi destinino il TFR significa infatti che gli stessi – sotto il pregresso regime – si sono già espressi per il mantenimento di tale emolumento secondo le regole di cui all’art. 2120 c.c. In termini di politica legislativa – in considerazione del fatto che, a oltre trenta anni dalla prima disciplina sulla previdenza complementare, ancora circa il 60 percento dei lavoratori sono privi di una copertura di secondo pilastro – si sarebbe potuta valutare, in ipotesi, una maggiore estensione dell’automatismo anche nei riguardi dei lavoratori non di prima assunzione, restando ferma, in ogni caso, la possibilità di opting-out (attraverso rinuncia alla adesione), quindi salvaguardata la libertà di scelta dell’interessato. D’altra parte, esistono Paesi in cui anche la previdenza complementare è obbligatoria. |