Lavoratore disabile e previsione nel ccnl applicato del comporto prolungato e dell’aspettativa
30 Giugno 2026
La giurisprudenza di legittimità, in linea con quella europea, ha più volte affermato che la contrattazione collettiva, per sottrarsi al rischio di trattamenti discriminatori, anche indiretti, a danno dei lavoratori disabili, deve prendere in specifica considerazione la posizione di svantaggio del portatore di handicap, sicché non è stato ritenuto sufficiente ad elidere detto rischio una disciplina negoziale che tenga conto solo del profilo oggettivo dell’astratta gravità, e dunque potenziale lunga durata, della patologia senza, però, valorizzare anche l'aspetto soggettivo della disabilità. La mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo del periodo di comporto in una prassi discriminatori. Pertanto, anche se si volesse ritenere che sia il comporto prolungato che l’aspettativa siano istituti specificamente previsti e disciplinati dallo specifico contratto collettivo proprio per lavoratori i disabili, dovrebbe accertarsi se, nel caso specifico, tali istituti siano stati applicati, gravando sul datore l’onere di adottare accorgimenti ragionevoli al fine di esimersi dalle conseguenza della discriminazione, il che comprende anche gli oneri di informazione e interlocuzione con i lavoratori interessati prima di poter procedere al licenziamento. (Cfr.: Cass., sez. lav., 11 maggio 2026, n. 13734). |