Pene detentive brevi e istanza di misura alternativa oltre i 30 giorni
30 Giugno 2026
Il caso trae origine dal provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza per i minorenni di Bari aveva dichiarato inammissibile l’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione, perché depositata oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione, ai sensi dell’art. 656, commi quinto e sesto, c.p.p. Avverso tale provvedimento il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge processuale per omessa partecipazione del difensore nominato al procedimento definito, in quanto l’avviso di fissazione dell’udienza sarebbe stato notificato a un diverso legale, privo di valida nomina. La Corte di cassazione, tuttavia, individua un profilo assorbente rispetto al motivo dedotto, rilevabile d’ufficio: il superamento del termine di trenta giorni, di cui all'art. 656, comma quinto, c.p.p., pur comportando il ripristino dell’ordine di carcerazione già sospeso, non esime il Tribunale di sorveglianza dal compito di decidere sull'istanza di misura alternativa presentata, anche in data successiva alla scadenza del termine medesimo, senza che sia prevista dal codice di rito alcuna inammissibilità per il suo mancato rispetto. In continuità con il precedente di legittimità (Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 2000, n. 223, Rv. 215959), la Cassazione afferma che «il comma quinto dell'art. 656 c.p.p., nel prevedere la sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi onde consentire all'interessato di presentare entro trenta giorni, in stato di libertà, domanda di misure alternative alla detenzione, non stabilisce alcun requisito di ammissibilità dell'istanza, ma si limita a regolare le modalità di esecuzione di dette pene. Ne consegue che «se l'interessato presenta la domanda oltre il termine, l'esecuzione avrà corso, ma l'istanza di affidamento o di altro beneficio dovrà ugualmente essere esaminata, essendo la decisione correlata alle prospettive di rieducazione esistenti al momento in cui viene emessa e, quindi, svincolata da ogni preclusione temporale (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio il decreto emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile, ex art. 656, comma quinto, c.p.p., l'istanza di affidamento in prova “perché presentata oltre il trentesimo giorno dalla data di consegna del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione”)». Conseguentemente, la Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Bari, in funzione di Tribunale di sorveglianza, affinché provveda sull’istanza di misura alternativa nel merito. |