La mera conoscibilità da parte dell’INPS del fatto non comunicato dal pensionato non esclude la ripetibilità dell’indebito previdenziale

03 Luglio 2026

In caso di indebito previdenziale, per escludere la ripetibilità l’accipiens, che non ha dichiarato di percepire un reddito da lavoro nonostante l’erogazione della pensione, può fondare l’assenza di dolo sulla circostanza che l’Inps poteva avere conoscenza della sua situazione contributiva?

In linea generale, in materia di indebito previdenziale, non ripetibilità è subordinata al ricorrere di quattro condizioni a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente. In difetto di anche una sola delle predette condizioni opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. La mancata comunicazione all'Inps dei mutamenti intervenuti nella condizione lavorativa e reddituale del pensionato si risolve nell'intenzione di conseguire un vantaggio non spettante, per legge, perché vietato (il cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo) e investe un fatto che non può ritenersi noto all'Ente, il quale, essendo titolare passivo di un numero rilevantissimo di rapporti, non può ragionevolmente attivarsi per acquisire la conoscenza della situazione personale e patrimoniale del pensionato. A ciò deve aggiungersi che lo svolgimento di una prestazione lavorativa non comporta automaticamente il regolare adempimento degli obblighi contributivi. In sintesi, non è possibile riconoscere rilevanza alla mera conoscibilità che prescinda dai normali criteri di diligenza. Pertanto, in tale ipotesi, non è escluso il dolo del pensionato, cui silenzio sullo svolgimento di un’attività lavorativa si traduce nella consapevolezza dell'insussistenza del diritto alla prestazione previdenziale. (Cfr.: Cass., sez. lav., 11 giugno 2026, n. 19099).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.