Danni da cosa in custodia ed incendio

06 Luglio 2026

La pronuncia in commento (Cass. 16177/2026) chiarisce che, in caso di incendio, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode sorge anche se la cosa ha avuto solo un ruolo concausale nella propagazione del fuoco; la causa ignota dell’incendio resta a suo carico, salvo rigorosa prova del caso fortuito. 

Massima

In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da altro bene dallo stesso custodito, è sufficiente accertare, secondo il criterio del più probabile che non, che la res in custodia abbia avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dell'eventus damni, salva la prova del caso fortuito. Pertanto, ove sia accertato che il veicolo in custodia abbia alimentato un incendio di veicoli propagatosi "a catena", l'onere di provare che lo specifico eventus damni non è stato causato o nemmeno concausato dalla res custodita, ma è derivato da altri fattori, spetta al custode, sicché, in mancanza di prova, resta a suo carico la causa ignota dello sviluppo dell'incendio.

Il caso

All’interno di un’autorimessa, nella quale erano parcheggiati più automezzi, si sviluppava un incendio.

Le cause dell’incendio restavano incerte: i Vigili del fuoco non individuavano un punto di innesco e prospettavano anche un’origine dolosa; le indagini penali si concludevano con archiviazione per ignoti.

Una consulenza tecnica riteneva probabile che il primo veicolo incendiatosi fosse un trattore, la cui combustione aveva propagato il fuoco agli altri mezzi e alla struttura.

La proprietaria di un automezzo incendiato, non indennizzata, agiva per il risarcimento dei danni nei confronti dei proprietari del veicolo e dell’assicuratore, ma il Tribunale e la Corte d’appello rigettavano la domanda, escludendo sia il nesso causale sia la responsabilità, ritenendo il fatto imputabile a terzi ignoti (caso fortuito).

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul rilievo che il giudice di merito ha escluso il nesso causale senza considerare che è sufficiente anche il contributo concausale della cosa alla propagazione dell’incendio, con conseguente violazione dei criteri della “probabilità prevalente” e della ripartizione dell’onere probatorio.

La questione

La questione in esame è la seguente: in caso di incendio del veicolo in custodia su chi grava l'onere di provare che lo specifico eventus damni non è stato causato o nemmeno concausato dalla res custodita?

La soluzione giuridica

È noto che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epoca recente, il giudice della nomofilachia (Cass., Sez. Un., n. 20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che "la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".

Pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l’incendio, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami; ma v. anche, tra le altre, Cass. 7505/2024, Cass. n. 28057/2024, Cass. n. 1404/2025 e Cass. n. 8450/2025):

  • la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito";
  • il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
  • se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
  • se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:
    • valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
    • valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela";
    • descludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale";
    • considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.

Peraltro, si è precisato che nell'ipotesi "di concorso di cause", ovvero "nel caso in cui si tratta di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre concause", quel principio di diritto è specificato nel modo seguente: «qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della 'probabilità prevalente' e del 'più probabile che non'; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente» (Cass. n. 10978/2023).

Osservazioni

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7789/2024): la responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l’effettivo ruolo del terzo nella produzione dell’evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell’interruzione del nesso eziologico, qualora persista l’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito.

Occorre qui ribadire che, per principio generale, il custode della cosa, a prescindere da qualsiasi sua condotta colposa, si libera dalla responsabilità per i danni, che siano derivati dalla cosa, solo se prova il caso fortuito, cioè la causa per i quali detta danni si sono verificati.

Il principio si giustifica alla luce di un argomento di economia del diritto: il costo economico di un danno dev’essere allocato a carico del soggetto che, a prescindere dal fatto che sia stato autore di una condotta colpevole, per avere a sua disposizione e vantaggio la cosa custodita (tanto da esercitarvi un’autentica signoria di fatto) è il soggetto più idoneo a sopportare il costo del danno, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata a evitarlo nel modo più conveniente.

Pertanto, per essere mandato esente dalla responsabilità oggettiva che su di lui grava, il custode ha l’onere di dare prova positiva, concreta e certa, del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

Nel caso di fatto del terzo, che per l’appunto ricorre nella specie, non è necessario che il terzo responsabile sia individuato (non potendosi di certo addebitare al custode l’infruttuoso esito dell’attività investigativa degli organi deputati alle indagini), ma il custode, per provare l’interruzione del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, deve provare la causa concreta di quest’ultimo.

La causa ignota non va confusa con il fatto del terzo rimasto ignoto. Invero, la causa ignota ricorre quando vi è incertezza sulla individuazione della causa concreta del danno, pur essendo certo che esso deriva dalla cosa: e comporta il permanere della responsabilità a carico del custode. Il fatto del terzo, anche se rimasto ignoto, invece, interrompe il rapporto causale tra la cosa e l’evento, con la conseguenza che del danno il custode è liberato, sempre che vi sia certezza sull’effettivo ruolo che il terzo ha avuto nella produzione dell’evento, in relazione alle condizioni della cosa custodita.

Da tali premesse, la sentenza in commento ha evidenziato come erroneamente la corte territoriale ha ritenuto provato il caso fortuito sulla base della mera ritenuta natura dolosa dell’incendio, senza considerare necessario determinare, indipendentemente dall’asserita natura dell’incendio, quale sia stata la sua causa effettiva, in modo positivo e concreto, in relazione alle condizioni della cosa custodita: queste sicuramente ascrivibili alla responsabilità del custode.

In altri termini, quand’anche fosse stato sufficientemente provato che l’incendio era stato causato dal fatto doloso di un terzo rimasto ignoto, sarebbe stato necessario per il giudice del merito accertare le condizioni in cui si trovava la cosa e, soprattutto, che, per la dinamica attentamente ricostruita del fatto, in relazione ad esse questo avrebbe dovuto qualificarsi imprevedibile ed imprevenibile, con l’ordinaria diligenza richiesta secondo un criterio di normalità o regolarità causale, da parte del custode (per un caso speculare, in cui l’imprevenibilità era stata ritenuta, ma in base ad un ragionamento francamente incongruo, si veda la fattispecie esaminata da Cass. n. 9990/2025).

Perché possa essere affermata la sussistenza del caso fortuito, nella forma del fatto del terzo, capace di interrompere il nesso di causa fra cosa in custodia e danno, non è sufficiente un accertamento per esclusione e in astratto, come quello posto alla base della sentenza impugnata, ma occorre un accertamento positivo e concreto del fatto del terzo, per di più con specifico riferimento alle condizioni della cosa custodita, il quale, nella specie, non risulta essere stato effettuato.

Occorre ribadire che, in tema di responsabilità per danno da cosa in custodia, ai fini dell’esonero da responsabilità del custode, nel caso in cui l’effettivo ruolo di un terzo nella produzione del danno è certo, la sua individuazione non è indispensabile ai fini dell’esonero del custode da ogni responsabilità, ma la certezza sull’effettivo ruolo che il terzo ha avuto, in relazione alle condizioni della cosa custodita, è imprescindibile affinché il fatto del terzo, rimasto ignoto, interrompa il rapporto causale tra la cosa e l’evento, liberando il custode.

Pertanto, ai fini dell’esonero da responsabilità del custode, la causa ignota si distingue dal fatto del terzo rimasto ignoto. La causa ignota ricorre se l’origine del danno rimane ignota, incerta o anche soltanto dubbia: in tal caso, il nesso eziologico tra la cosa e il danno non viene interrotto e la responsabilità per il danno permane sempre in capo al custode. Invece, nel caso del fatto del terzo rimasto ignoto: il custode è esonerato se viene accertato positivamente che il danno è stato causato dal fatto del terzo, sempre che tale fatto abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento in relazione alle condizioni della cosa custodita; se invece, pur essendo certo il fatto del terzo, non risulta provato il ruolo effettivo e esclusivo del terzo come fattore interruttivo, la prova liberatoria non può dirsi raggiunta ed il custode rimane obbligato. Pertanto: l’incertezza sulla causa comporta l’addebito al custode (causa ignota); mentre la certezza sull’intervento causale esclusivo di un fattore esterno (il fatto del terzo), pur se l’autore è sconosciuto, esclude la responsabilità (fatto del terzo rimasto ignoto).

Si tratta di principio - questo secondo cui la res incendiata, per essere ritenuta causa di danno, idonea a determinare l'applicazione dell'art. 2051 c.c., non deve essere necessariamente all'origine dell'incendio, ma anche solo "contribuire concausalmente" alla sua diffusione (in sostanza, semplicemente propagando l'incendio sia pure altrove innescato) e, quindi, all'eventus damni - che è stato ribadito, in modo convinto, dalla giurisprudenza (cfr., soprattutto in motivazione, Cass. n. 17471/2007), sino al punto da stigmatizzare, ritenendolo "non pertinente", il percorso argomentativo del giudice di merito che, in casi similari di propagazione delle fiamme, "concentra la sua indagine intorno al punto in cui s'era originato l'incendio" (così, in motivazione, Cass. n. 2962/2011), fermo peraltro restando che, come di recente opportunamente precisato dai giudici di legittimità, ciò che non equivale affatto a ritenere che il custode del bene "in cui effettivamente l'incendio sia originato e poi attecchito debba andare esente da responsabilità" (così, in motivazione, Cass. n. 1262/2024), responsabilità eventualmente destinata a concorrere con quella del custode della res la quale abbia contribuito alla propagazione del fuoco.

Pertanto, in caso di danni da cosa in custodia incendiatasi - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità - non occorre la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto in tale res il loro innesco, essendo sufficiente che essa abbia "contribuito concausalmente" alla loro diffusione, ferma restando la possibilità di fornire la prova liberatoria del "caso fortuito" (che può essere costituita, oltre che da un fattore esterno che interviene sulla partecipazione della cosa all'evento, assorbendone interamente la causalità, anche dalla condotta di un terzo o dello stesso danneggiato), con la duplice precisazione che la sua allegazione non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto (Cass. n. 13005/2016) e che la causa ignota dello sviluppo dell'incendio resta a carico del custode (Cass. n. 23945/2009).

In questo senso, dunque, può dirsi - come osservato in dottrina - che il caso fortuito si pone come "margine estremo della responsabilità del custode", nel senso che essa termina "dove inizia il caso fortuito".

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