La Cassazione con l'ord. n. 16578/2026 ribadisce che le spese straordinarie vanno ripartite tra i genitori in base alla proporzionalità e con motivazione chiara e coerente. È nulla la sentenza di rinvio che, pur riconoscendo la natura straordinaria delle spese, non esplicita il criterio logico-matematico di riparto.
Massima
È nulla, per motivazione apparente o insanabilmente contraddittoria, la sentenza che, in sede di rinvio, pur riconoscendo la natura straordinaria di determinate spese e affermando il principio della ripartizione proporzionale tra i genitori, ometta di esplicitare il criterio logico e matematico seguito nella determinazione della quota posta a carico del genitore obbligato
Il caso
La vicenda trae origine dalla domanda proposta dalla madre per ottenere il rimborso della quota paterna delle spese straordinarie sostenute per il figlio, nato nel 1995. I coniugi, sposatisi nel 1993, si erano separati consensualmente nel 1998 e avevano divorziato nel 2006, quando il figlio aveva undici anni; la sentenza di divorzio aveva confermato l'assegno di mantenimento senza disciplinare le spese straordinarie.
Con sentenza n. 2725/2018 il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda e condannava il padre al rimborso di euro 16.898,66, qualificando come spese straordinarie quelle scolastiche, universitarie e gli oneri connessi alla frequenza di un'università fuori sede, ritenendo irrilevante il mancato previo accordo tra i genitori.
La Corte d'appello di Lecce riformava integralmente la decisione, escludendo la natura straordinaria delle spese universitarie, sul presupposto che, avuto riguardo al livello culturale ed economico della famiglia (entrambi i genitori laureati e professionisti), fosse prevedibile che il figlio proseguisse gli studi anche presso un'università privata fuori sede; per le stesse ragioni escludeva altresì le spese mediche, sportive, musicali e le ulteriori voci documentate.
La madre ricorreva per cassazione e la Suprema Corte, con ordinanza Cass. n. 7169/2024, accoglieva il ricorso limitatamente alle spese scolastiche e universitarie, affermando che la prevedibilità della spesa deve essere valutata con riferimento al momento della determinazione dell'assegno di mantenimento e non alla successiva evoluzione della vita del figlio, enunciando il principio secondo cui sono straordinarie le spese non prevedibili né ponderabili al momento della quantificazione dell'assegno.
Riassunto il giudizio, la Corte d'appello di Lecce, in sede di rinvio, riconosceva natura straordinaria alle spese universitarie (retta, alloggio e viaggi), ai viaggi di istruzione e alla patente europea del computer, condannando il padre al pagamento di euro 24.321,34, oltre interessi, sul presupposto di una ripartizione paritaria delle spese e ritenendo non più devoluta la questione della diversa proporzione tra le rispettive capacità economiche.
Avverso tale decisione il padre proponeva nuovo ricorso per cassazione, articolando sei motivi: denunciava la violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancata applicazione del principio di diritto enunciato nella precedente cassazione e per avere il giudice del rinvio valutato le condizioni economiche sulla base della sentenza di divorzio anziché della situazione attuale; lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte dichiarato preclusa la questione della proporzionalità; censurava il richiamo all'art. 147 c.c.; deduceva la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per difetto di prova delle condizioni economiche delle parti; infine, denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, evidenziando che la Corte territoriale aveva riconosciuto alcune spese come rimborsabili senza quantificarle e aveva condannato il padre all'intero importo delle spese pur affermando il principio del concorso paritario.
La questione
La questione giuridica concerne i limiti del giudizio di rinvio e la corretta applicazione del principio di proporzionalità nella ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori. In particolare, la Corte di cassazione è chiamata a verificare se il giudice del rinvio abbia dato corretta attuazione al principio di diritto già enunciato con l'ordinanza rescindente, motivando adeguatamente sia il criterio di riparto delle spese tra i genitori sia la quantificazione della somma posta a carico del padre. Il nodo centrale della controversia riguarda, pertanto, il rapporto tra il vincolo derivante dal giudizio di rinvio, il principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. e l'obbligo di una motivazione chiara, coerente e verificabile nella determinazione del rimborso delle spese straordinarie.
Le soluzioni giuridiche
La Corte di cassazione accoglie il ricorso soltanto con riguardo al sesto motivo, dichiarando invece inammissibili i primi cinque e offrendo una soluzione giuridica di particolare interesse sotto un duplice profilo: da un lato, delimita con precisione l'ambito del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione con rinvio; dall'altro, ribadisce i requisiti minimi che la motivazione deve possedere quando il giudice procede alla liquidazione delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese straordinarie.
Con riferimento ai primi quattro motivi, la Suprema Corte chiarisce anzitutto che il ricorrente muove da un'erronea interpretazione del principio di diritto enunciato con l'ordinanza rescindente n. 7169/2024. Quest'ultima, infatti, aveva affrontato esclusivamente il tema della qualificazione delle spese straordinarie, individuando il criterio della non prevedibilità e della non ponderabilità al momento della determinazione dell'assegno di mantenimento. Diversa è, invece, la successiva valutazione concernente la misura della partecipazione di ciascun genitore a tali spese, la quale costituisce un autonomo apprezzamento demandato al giudice del merito. Ne consegue che non può configurarsi alcuna violazione dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., poiché il principio di diritto vincolante riguardava esclusivamente l'individuazione delle spese straordinarie e non anche le modalità della loro ripartizione tra i genitori.
La Corte osserva, inoltre, che il giudice del rinvio ha fondato la propria decisione sulla misura del concorso paterno attraverso tre autonome rationes decidendi: la preclusione derivante dalla mancata riproposizione della questione relativa alla proporzionalità; la permanenza di una sostanziale equivalenza delle condizioni economiche delle parti desunta dalle risultanze del giudizio di divorzio; il principio generale secondo cui ciascun genitore è tenuto a valorizzare la propria capacità lavorativa per adempiere agli obblighi di mantenimento derivanti dall'art. 147 c.c. Richiamando un consolidato orientamento, la Cassazione ribadisce che, quando una decisione è sorretta da una pluralità di rationes autonome e ciascuna di esse è idonea, da sola, a sorreggere il decisum, il ricorso è inammissibile se non censura efficacemente tutte le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia. Nel caso di specie, il terzo motivo, rivolto contro la seconda ratio decidendi, viene ritenuto generico, poiché il ricorrente si limita a contestare il riferimento alla sentenza di divorzio senza indicare quali concreti mutamenti delle condizioni economiche delle parti si sarebbero verificati negli anni successivi. L'inammissibilità di tale censura rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze, in applicazione del principio secondo cui la permanenza anche di una sola ratio decidendi è sufficiente a mantenere ferma la decisione impugnata.
Parimenti inammissibile viene dichiarato il quinto motivo, con il quale il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. La Corte coglie l'occasione per ribadire i consolidati principi in materia di riparto dell'onere della prova e di valutazione delle risultanze istruttorie, ricordando che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata, mentre la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre esclusivamente nell'ipotesi in cui la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri riconosciuti al giudice. Nel caso concreto, invece, la Corte territoriale si è limitata a valutare il materiale probatorio ritualmente acquisito, attività riservata al giudice del merito e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità.
Diversa sorte incontra, invece, il sesto motivo, che viene ritenuto fondato. Sul punto la Cassazione richiama il consolidato orientamento formatosi dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ricordando che, pur essendo ormai escluso il sindacato sulla sufficienza della motivazione, permane il controllo sulla sua esistenza e sulla sua coerenza logica, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost. La motivazione è dunque nulla quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice ovvero presenti contraddizioni insanabili tali da impedire qualsiasi verifica sull'esattezza della decisione.
Applicando tali principi al caso concreto, la Suprema Corte rileva una insanabile contraddizione nella sentenza resa in sede di rinvio. Da un lato, la Corte territoriale afferma di riconoscere come rimborsabili anche le spese per i viaggi di istruzione e per il conseguimento della patente europea del computer; dall'altro, omette completamente di determinarne l'importo. Ancora più evidente è la contraddizione relativa alla quantificazione della condanna: pur avendo espressamente affermato che il padre era tenuto a concorrere alle spese straordinarie in misura paritaria rispetto alla madre, la Corte d'appello lo condanna al pagamento della somma di euro 24.321,34, importo che, secondo la stessa ricostruzione della Cassazione, appare corrispondere all'intero ammontare delle spese riconosciute e non già alla quota di spettanza del genitore obbligato. La decisione, pertanto, non rende percepibile il criterio matematico e giuridico utilizzato per determinare il quantum debeatur, imponendo all'interprete una ricostruzione meramente congetturale del ragionamento seguito dal giudice di merito.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie il solo sesto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al vizio motivazionale riscontrato e rinvia nuovamente la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova determinazione dell'importo dovuto dal padre, esplicitando in modo chiaro e verificabile il procedimento logico e matematico seguito nella liquidazione delle singole voci di spesa e della quota effettivamente gravante sul genitore obbligato.
Osservazioni
La pronuncia in commento si colloca nel solco del recente orientamento inaugurato dalla Cassazione con l'ordinanza Cass. n. 7169/2024 – secondo cui le spese straordinarie per i figli sono solo quelle imprevedibili e imponderabili al momento della determinazione dell'assegno di mantenimento, mentre quelle costanti e prevedibili, per quanto variabili nel loro ammontare, si considerano parte integrante dell'assegno ordinario – e della quale costituisce il naturale sviluppo applicativo, confermando il definitivo superamento di una concezione meramente tipologica delle spese straordinarie. Il discrimine tra spese ordinarie e straordinarie non viene più individuato nella natura dell'esborso, bensì nella sua prevedibilità e ponderabilità al momento della determinazione dell'assegno di mantenimento, secondo una valutazione necessariamente concreta e contestualizzata alle condizioni economiche, sociali e familiari esistenti in quel preciso momento storico. La stessa voce di spesa può dunque assumere qualificazioni diverse a seconda dell'età del figlio e del contenuto della precedente regolamentazione del mantenimento, con un approccio che appare maggiormente coerente con la funzione dell'assegno periodico delineata dall'art. 337-ter c.c.
Particolarmente significativa è, inoltre, la distinzione operata dalla Corte tra il giudizio sull'an e quello sul quantum dell'obbligazione di rimborso. L'accertamento della natura straordinaria della spesa e la successiva determinazione della misura del concorso di ciascun genitore costituiscono, infatti, due operazioni logicamente e giuridicamente autonome: la prima è finalizzata a stabilire se l'esborso fosse prevedibile al momento della fissazione dell'assegno; la seconda richiede, invece, l'applicazione del principio di proporzionalità attraverso una concreta valutazione delle rispettive condizioni economiche delle parti. Tale distinzione, efficacemente evidenziata anche dalla dottrina più recente, assume rilevanti ricadute pratiche, imponendo al genitore che contesti il rimborso di formulare specifiche allegazioni non soltanto sulla natura della spesa, ma anche sulla misura del proprio obbligo contributivo.
Non mancano, tuttavia, profili suscettibili di riflessione critica. Se è condivisibile l'affermazione secondo cui le spese universitarie fuori sede sostenute quando il figlio, al momento della determinazione dell'assegno, era ancora un bambino non potevano ritenersi prevedibili, convince meno la scelta della Corte di ritenere inammissibili le censure concernenti il criterio di riparto, lasciando sostanzialmente irrisolta la questione dell'effettiva applicazione del principio di proporzionalità. La conseguenza è che il giudice del rinvio sarà chiamato ancora una volta a determinare il quantum debeatur senza che la Suprema Corte abbia fornito indicazioni particolarmente incisive circa le modalità di accertamento delle rispettive capacità economiche dei genitori, tema destinato a rappresentare il vero fulcro del contenzioso sulle spese straordinarie.
Sotto altro profilo, la decisione conferma il rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di pluralità dirationes decidendi, ribadendo che il ricorso per cassazione è inammissibile quando non investa efficacemente tutte le autonome argomentazioni poste a fondamento della sentenza, così come riafferma i consolidati limiti del sindacato di legittimità sulla violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., già chiariti dalle Sezioni Unite con la sentenza 30 settembre 2020, n. 20867. Sul piano processuale, la pronuncia valorizza inoltre l'ormai consolidato orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite Cass. n. 8053/2014, secondo cui il controllo sulla motivazione sopravvive, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., soltanto nei casi di motivazione apparente, perplessa, incomprensibile o caratterizzata da insanabile contraddittorietà, principi puntualmente richiamati dalla Corte per censurare la sentenza impugnata.
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