Ampiezza della cognizione nel giudizio di opposizione ad ATP previdenziale
06 Luglio 2026
Massima Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il giudice deve esaminare anche le critiche che si risolvono in un mero dissenso diagnostico ed esprimono difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte, in quanto, diversamente da quanto accade in sede di legittimità - dove i motivi di censura alla sentenza fondata su accertamenti tecnici rilevano come critica di accertamenti di fatto, soggetta ai limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - è investito per intero del merito della controversia inerente all'accertamento del requisito sanitario. Egli deve, pertanto, pronunciarsi sull'intera domanda e non può limitare il decisum ai soli rilievi mossi alla c.t.u. preventiva. Il caso Un giudice di merito, adito in sede di opposizione ad a.t.p. previdenziale ai sensi dell’art. 445-bis, comma 6, c.p.c., rigettava il ricorso. Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo di ricorso proposto, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 445-bis c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.», si censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, recependo le conclusioni cui era giunto il c.t.u. nominato nel corso del giudizio di merito conseguente alla procedura di a.t.p. obbligatorio, aveva integralmente respinto la domanda, ritenendo insussistenti le condizioni sanitarie previste per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità in contrasto con le risultanze della perizia medico legale espletata nel corso della procedura. Nel motivo di ricorso si deduceva, inoltre, che tale omissione integrava gli estremi dell’omessa motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., non essendosi il giudice pronunciato sull'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità, come accertato dal c.t.u. nominato nella fase prodromica, chiesto in subordine nelle conclusioni del ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. Riqualificato il motivo di ricorso in termini di censura di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la Corte provvedeva al suo accoglimento. Le questioni Nel giudizio di merito conclusosi con la pronuncia impugnata per cassazione, la parte ricorrente aveva chiesto che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, da intendersi, più propriamente, quale domanda di accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della prestazione, con decorrenza dalla data dell'istanza amministrativa o, in subordine, dalla data successiva, nella quale il requisito sanitario era stato riconosciuto dalla consulenza d'ufficio svolta nella fase di a.t.p. Il giudice di merito aveva, tuttavia, individuato nei motivi di censura del ricorso esclusivamente un dissenso diagnostico, ovvero una semplice divergenza valutativa delle infermità riscontrate in sede di a.t.p. alla data della domanda amministrativa, obliterando l’esistenza di una domanda di accertamento del diritto alla prestazione, spiegata in via subordinata, in relazione all’accertamento del requisito sanitario con una diversa decorrenza. Il caso pone, dunque, all’attenzione la questione dell’ampiezza e natura del giudizio di opposizione ad a.t.p. ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. e, in particolare, se lo stesso debba considerarsi rimedio di tipo impugnatorio di un accertamento, quale quello tecnico, destinato a essere recepito tal quale in un provvedimento giurisdizionale, id est il decreto di omologa emesso ai sensi dell’art. 445-bis, comma 5, c.p.c., ovvero giudizio integralmente devolutivo, che prescinde dalla formulazione di motivi di censura e nell’ambito del quale compete al giudice ampia cognizione in ordine alla sussistenza dei presupposti di riconoscimento della prestazione assistenziale e previdenziale, non soltanto sotto il profilo dei requisiti sanitari ma anche di quelli extra sanitari. Le soluzioni giuridiche Da un lato, nella direzione della natura impugnatoria dell’opposizione milita un argomento di ordine letterale e, al contempo, sistematico. L’alinea dedicato all’opposizione prevede, difatti, espressamente l’onere di specifica indicazione dei motivi di opposizione, alla cui inosservanza consegue la sanzione dell’inammissibilità. Tali motivi, che possono investire anche aspetti processuali distinti dagli accertamenti peritali del requisito sanitario, devono essere espressi nelle ragioni per le quali si ritiene non corretta la valutazione del giudice, ad esempio in ordine alla sussistenza di presupposti processuali, condizioni dell’azione, interesse ad agire, procedibilità della domanda. Qualora investano l’elaborato peritale, non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza delle risultanze, dovendo evidenziare l’errore tecnico commesso dal consulente e specificare gli elementi e le controdeduzioni, di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione (Trib. Roma, sez. lav., 29 marzo 2019, n. 3140). Secondo tale orientamento, a seguito dell’opposizione si aprirebbe una nuova fase contenziosa, limitata alla sola discussione sull’invalidità, circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente. Obiettivo di questa fase contenziosa è, dunque, quello di rimettere in discussione le conclusioni cui il c.t.u. è pervenuto nella fase di istruzione preventiva ben potendo il giudice disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum (in questo senso Cass., sez. VI, 17 marzo 2014, n. 6085). La pronuncia in commento appare, viceversa, espressione del diverso orientamento (Cass., sez. lav., 27 febbraio 2025, n. 5100; Cass., sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 3377) secondo cui il giudizio di opposizione non può essere considerato rimedio di natura impugnatoria ma è procedimento a cognizione piena, nel quale il giudice deve pronunciarsi sull'intera res litigiosa non limitando l'indagine ai motivi di opposizione, operando un ampio accertamento sulla sussistenza del diritto alla prestazione, articolato nella valutazione di presupposti processuali, condizioni dell’azione, requisiti sanitari ed extra sanitari, nonché della sua decorrenza, eventualmente addivenendo a una pronuncia di condanna all’erogazione della prestazione, diretta nei confronti di Inps, che rende superflua la successiva fase amministrativa. Osservazioni Tale consolidato orientamento pone all’attenzione innanzitutto il tema della possibilità di una c.d. reformatio in peius, nell’ipotesi in cui, pur non contestando alcuna delle parti le risultanze dell’accertamento peritale, limitandosi a contestare, ad esempio, le valutazioni preliminari del giudice in ordine a presupposti processuali, condizioni dell’azione o interesse ad agire, il giudice, facendo leva sull’ampia cognizione che gli compete, provveda alla valutazione critica delle risultanze della relazione peritale, se del caso disponendo l’integrazione o la rinnovazione della c.t.u., soluzione per altro avvalorata dal richiamo alle prerogative di cui all’art. 196 c.p.c., contenuto nel 5° comma. Dall’altro, la tesi dell’effetto integralmente devolutivo appare difficilmente conciliabile con la previsione, contenuta, a chiusura dell’articolo (7° co.), di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio. Riconoscendo la stessa Corte la possibilità che il dissenso e l’opposizione investano elementi di cognizione diversi dall’accertamento tecnico, l’inappellabilità della sentenza che si pronunci, ad esempio, sull’interesse ad agire, costituisce comunque una significativa contrazione del diritto di azione delle parti. Appare, pertanto, auspicabile, de iure condendo, l’abrogazione della previsione di inappellabilità della sentenza, che lascerebbe spazio a un’ampia cognizione da parte del giudice dell’opposizione, nei limiti della domanda proposta. |