Assegno divorzile ed esecuzione presso terzi: il privilegio non è automatico e il giudice dell’opposizione non può assegnare le somme
06 Luglio 2026
Massima Nell’espropriazione presso terzi, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha natura meramente rescindente e non abilita il giudice dell’opposizione ad adottare direttamente provvedimenti propri del giudice dell’esecuzione, quali l’assegnazione delle somme pignorate. L’intervento del creditore che vanti un assegno di mantenimento o divorzile richiede, ai fini della partecipazione alla distribuzione, la tempestiva e analitica quantificazione delle rate già scadute e non pagate, non essendo sufficiente il mero richiamo al titolo periodico. Il privilegio generale sui mobili di cui all’art. 2751, n. 4, c.c. non si estende automaticamente all’intero assegno divorzile, ma solo all’eventuale quota strettamente alimentare e, in ogni caso, nei limiti temporali previsti dalla norma. Il caso La vicenda processuale origina da un procedimento di espropriazione presso terzi promosso dalla società cessionaria di un credito bancario, nei confronti di Fa.Ra. dinanzi al Tribunale di Arezzo. Oggetto del pignoramento era il trattamento pensionistico erogato all’esecutato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Nel corso della procedura esecutiva, Eg.Mi., ex coniuge divorziata dell’esecutato, spiegava intervento deducendo di essere titolare di un credito per assegno di mantenimento riconosciutole con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1018/2008, che obbligava il Fa.Ra. a corrisponderle un assegno mensile di Euro 1.400,00, oltre alla contribuzione delle spese di locazione, utenze domestiche e riscaldamento dell’immobile. La Eg.Mi. assumeva di non aver mai percepito quanto dovuto e chiedeva di partecipare alla distribuzione delle somme pignorate, invocando la natura privilegiata del credito. Il Giudice dell’Esecuzione, con ordinanza del 9 febbraio 2022, disponeva l’assegnazione integrale delle somme pignorate in favore della sola creditrice procedente. Avverso tale pronuncia, Eg.Mi. proponeva opposizione agli atti esecutivi exart. 617, comma 2, c.p.c., lamentando l’omessa considerazione del suo credito privilegiato. Il Tribunale di Arezzo accoglieva l’opposizione, assegnando in via privilegiata le somme pignorate (circa Euro 387 mensili) in favore di Eg.Mi. e condannando la società alle spese. Avverso detta sentenza, la società proponeva ricorso per Cassazione articolando quattro motivi: (i) eccesso di potere del giudice dell’opposizione, che si sarebbe sostituito al giudice dell’esecuzione; (ii) indeterminatezza e illiquidità del credito, per omessa specificazione delle mensilità scadute; (iii) inclusione di spese di locazione e utenze prive di autonomo titolo esecutivo; (iv) indebita estensione del privilegio ex art. 2751 n. 4 c.c. oltre il limite trimestrale e senza accertamento della natura alimentare. La questione Le questioni giuridiche sottoposte al vaglio della Suprema Corte sono molteplici e investono profili tanto processuali quanto sostanziali dell’espropriazione presso terzi. Sul piano processuale, si pone il problema dei limiti del potere decisorio del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi: se, cioè, questi possa – una volta accertata l’illegittimità dell’ordinanza di assegnazione – disporre direttamente un diverso riparto delle somme pignorate, ovvero debba limitarsi a caducare l’atto viziato rimettendo ogni statuizione al giudice dell’esecuzione. Sul piano sostanziale, si pongono due ulteriori questioni: da un lato, il grado di determinatezza richiesto al creditore che interviene in una procedura esecutiva vantando un assegno di mantenimento periodico, con particolare riguardo all’onere di quantificazione delle mensilità scadute; dall’altro, la portata e i limiti del privilegio generale sui mobili ex art. 2751 n. 4 c.c. con riferimento all’assegno divorzile, e segnatamente se l’intero assegno possa essere automaticamente equiparato al credito alimentare ai fini del riconoscimento del rango privilegiato. Le soluzioni giuridiche La Corte di Cassazione accoglie tutti e quattro i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando l’opposizione originariamente proposta da Eg.Mi. Sulla natura rescindente dell’opposizione exart. 617 c.p.c. – La Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui l’opposizione agli atti esecutivi ha natura esclusivamente rescindente, essendo finalizzata alla declaratoria di invalidità o irregolarità di un singolo atto della procedura. In conformità alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28131/2022), il giudice dell’opposizione deve limitarsi a caducare l’atto impugnato, lasciando al giudice dell’esecuzione il compito di adottare i provvedimenti necessari a conformare la procedura alla decisione. Non può, pertanto, mai sostituire l’atto annullato con un proprio provvedimento esecutivo, né esercitare i poteri ordinatori riservati dall’art. 484 c.p.c. alla competenza funzionale ed esclusiva del giudice dell’esecuzione. Nel caso di specie, il Tribunale di Arezzo ha ecceduto i propri poteri disponendo direttamente l’assegnazione delle somme pignorate in favore dell’intervenuta. Sul requisito della liquidità del credito – La Corte affronta congiuntamente il secondo e il terzo motivo, entrambi relativi alla denunciata indeterminatezza e illiquidità del credito. Richiamati i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità prescritti dall’art. 474 c.p.c. per un valido intervento ai sensi dell’art. 499 c.p.c., la Corte rileva che Eg.Mi. era intervenuta nel pignoramento vantando un credito per il mantenimento futuro “vita natural durante” e per spese di “affitto e utenze”, senza quantificare analiticamente le mensilità già scadute al momento del pignoramento o dell’intervento. La pretesa relativa alle spese per locazione e utenze era del tutto indeterminata e non supportata da idoneo titolo esecutivo, non potendo la sentenza di divorzio costituire di per sé titolo per esborsi futuri e variabili non preventivamente liquidati. La Corte enuncia il principio secondo cui, in assenza di una quantificazione tempestiva (al più tardi entro l’udienza di assegnazione), il credito non può considerarsi liquido e non può concorrere alla distribuzione del ricavato, né la precisazione tardiva effettuata in sede di opposizione può sanare il vizio originario. Sul privilegio ex art. 2751 n. 4 c.c. – La Corte affronta infine la questione della portata del privilegio generale sui mobili con riferimento all’assegno divorzile. Richiamando il precedente Cass. n. 9686/2020, la Corte chiarisce che il credito per il mantenimento del coniuge non ha la medesima struttura del credito alimentare propriamente detto, poiché nasce dal diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non necessariamente dallo stato di bisogno. L’assegno divorzile è un “minus” rispetto al credito alimentare, in quanto la sua funzione è legata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e non solo alle primarie esigenze di sopravvivenza. Ne consegue che il riconoscimento del privilegio generale sui mobili presuppone uno scrutinio rigoroso volto a isolare l’eventuale quota meramente alimentare dalle componenti dell’assegno preordinate a scopi solidaristici più ampi. Il privilegio resta comunque limitato alle sole somme dovute per gli ultimi tre mesi. Il Tribunale di Arezzo ha violato l’art. 2751 n. 4 c.c. sia per l’omessa limitazione temporale, sia per l’erronea parificazione dell’intero assegno divorzile al credito alimentare. Osservazioni L’ordinanza in commento riveste notevole rilievo sistematico e pratico, in quanto affronta congiuntamente tre profili critici dell’espropriazione presso terzi che raramente trovano trattazione unitaria in una medesima pronuncia: i limiti del giudizio di opposizione, i requisiti dell’intervento del creditore e la portata del privilegio per crediti di mantenimento. Quanto al primo profilo, la decisione ribadisce con nettezza la distinzione funzionale tra giudice dell’opposizione e giudice dell’esecuzione, che nella prassi dei tribunali non sempre viene rispettata. La tentazione di “chiudere il cerchio” in sede di opposizione, disponendo direttamente il riparto delle somme, è comprensibile sul piano dell’economia processuale, ma contrasta con la natura meramente caducatoria del rimedio ex art. 617 c.p.c. La Corte ricorda che, una volta annullato l’atto viziato, spetta al giudice dell’esecuzione riprendere il processo esecutivo e adottare un nuovo provvedimento emendato dei vizi riscontrati. Si tratta di un principio consolidato (cfr. già Cass. n. 28131/2022), che tuttavia trova nella presente decisione un’applicazione particolarmente istruttiva, posto che il Tribunale di Arezzo non si era limitato ad annullare l’ordinanza di assegnazione, ma ne aveva adottata una di segno opposto. Quanto al secondo profilo, la pronuncia offre indicazioni operative di grande rilievo per i creditori che intendano intervenire in una procedura esecutiva vantando un assegno di mantenimento periodico. La Corte chiarisce che non è sufficiente il generico richiamo al titolo giudiziale e alla spettanza “vita natural durante” dell’assegno: il creditore intervenuto deve quantificare analiticamente le singole mensilità già scadute e non pagate, indicando l’esatto ammontare del credito esigibile. Tale onere di specificazione deve essere adempiuto tempestivamente, al più tardi entro l’udienza di assegnazione, non potendo la precisazione tardiva sanare il difetto originario di liquidità. Il principio si estende alle voci accessorie (spese di locazione, utenze, riscaldamento) che, pur menzionate nella sentenza di divorzio, non trovano in essa un titolo esecutivo autonomo per esborsi futuri e variabili non preventivamente liquidati. Il terzo profilo – quello relativo al privilegio – è forse il più rilevante sul piano dogmatico. La Corte, nel solco di Cass. n. 9686/2020, impedisce l’automatica parificazione dell’assegno divorzile al credito alimentare ai fini dell’art. 2751 n. 4 c.c. La distinzione è netta: il credito alimentare propriamente detto presuppone uno stato di bisogno strutturale, mentre l’assegno di mantenimento del coniuge ha un perimetro più esteso, essendo parametrato al tenore di vita matrimoniale. Pertanto, solo l’eventuale quota meramente alimentare dell’assegno – ossia quella funzionale a coprire le primarie esigenze di sopravvivenza – può godere del privilegio, e comunque entro il limite temporale degli ultimi tre mesi. Ciò impone al creditore intervenuto un duplice onere probatorio: dimostrare la natura strettamente alimentare (almeno parziale) dell’assegno e individuare le specifiche mensilità insolute entro il periodo tutelato. Sul piano pratico, la decisione ha importanti ricadute per tutte le parti coinvolte nell’espropriazione presso terzi. Per i creditori intervenuti che vantino assegni di mantenimento, la pronuncia impone rigore nella formulazione dell’atto di intervento, che dovrà contenere una puntuale quantificazione delle mensilità scadute e, ove si invochi il privilegio, la dimostrazione della componente alimentare del credito. Per i creditori procedenti, la sentenza offre strumenti di difesa più incisivi contro interventi generici o tardivamente specificati. Per i giudici dell’esecuzione, essa traccia i confini di un’istruttoria essenziale in sede distributiva, che non può limitarsi alla mera lettura del titolo di divorzio, ma deve verificare la liquidità attuale del credito e la natura effettivamente alimentare delle somme per le quali si invoca il privilegio. In definitiva, Cass. n. 18230/2026 si inserisce coerentemente nel percorso giurisprudenziale che, a partire da Cass. n. 9686/2020, ha progressivamente circoscritto l’ambito del privilegio per i crediti da mantenimento, rafforzando al contempo l’esigenza di determinatezza e liquidità del credito quale presupposto indefettibile della partecipazione alla distribuzione del ricavato. |