Detenuti: non viola il ne bis in idem il processo penale dopo la sanzione disciplinare

La Redazione
06 Luglio 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 118 del 2 luglio 2026, ha escluso che la sanzione disciplinare integri una “sanzione penale” ai fini dell’art. 4 Prot. n. 7 CEDU e dell’art. 649 c.p.p. e riconosce natura punitiva solo alle misure che incidono sulla durata della detenzione, in quanto le sanzioni disciplinari penitenziarie che ne aggravano le modalità esecutive sono strumenti funzionali all’ordine interno e al trattamento rieducativo, con durata massima di quindici giorni e afflittività circoscritta.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 118 depositata il 2 luglio 2026, ha chiarito i confini del divieto di bis in idem nel sistema penitenziario, escludendo che la sanzione disciplinare inflitta al detenuto impedisca l’instaurazione di un successivo processo penale per il medesimo fatto.

Il caso trae origine dal giudizio pendente davanti al Tribunale di Firenze, chiamato a decidere sulla responsabilità di un detenuto imputato di danneggiamento per avere dato fuoco ad alcuni indumenti, danneggiando porta e plafoniera della cella. Per la stessa condotta all’interessato era già stata irrogata la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune, con isolamento in cella per otto giorni. Il giudice rimettente dubitava che il nuovo processo violasse il divieto di doppia persecuzione per il medesimo fatto.

La Consulta ha risposto osservando che, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, le sanzioni disciplinari a carico dei detenuti assumono natura punitiva solo quando incidono sulla durata complessiva della detenzione e non quando comportano un mero aggravamento delle sue modalità esecutive.

Infatti, le misure disciplinari previste dall’ordinamento penitenziario mirano in via primaria a garantire l’ordine interno e il corretto svolgimento del trattamento rieducativo, consentendo una reazione rapida a condotte che minano la convivenza e la sicurezza in carcere.

Tali sanzioni hanno, inoltre, durata limitata nel tempo (massimo quindici giorni) e un surplus di afflittività rigorosamente delimitato nei contenuti, per cui non possono essere qualificate né come pene autonome per fatti disciplinari che integrano reato, né come anticipazioni parziali della pena. Di qui l’infondatezza anche del dubbio sulla necessità di scomputare il periodo di isolamento dalla pena detentiva eventualmente inflitta per il reato per cui si procede.

Fonte: Diritto e Giustizia

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