Errore sul fatto ed esclusione del dolo nel peculato dell’amministratore di sostegno tra indennità equa e controllo del giudice tutelare
06 Luglio 2026
Massima In tema di peculato dell’amministratore di sostegno, ben può ritenersi l’assenza del dolo necessario per la configurabilità del reato qualora la condotta posta in essere dall’agente, costituita dall’avere egli ripetutamente emesso, sul conto corrente dell’amministrato, assegni a proprio favore a titolo di “rimborso spese forfettizzate” senza espressa autorizzazione del giudice tutelare, sia stata accompagnata dalla convinzione della sua legittimità, basata sul fatto che dell’avvenuta emissione dei suddetti assegni si dava atto nei rendiconti periodici vistati, senza rilievi, dal giudice tutelare e che quest’ultimo, in precedenza, aveva, in una occasione, espressamente autorizzato analoga operazione. Il caso Con sentenza 12 maggio 2025 la Corte di Appello di Venezia, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto l’imputato dal reato di peculato di cui all’art. 314 c.p. al medesimo ascritto per avere, nella sua qualità di amministratore di sostegno, incassato dal gennaio 2012 al gennaio 2017 nove assegni per un controvalore complessivo di 11.921,19 euro. Ha osservato la S.C. come la Corte di Appello di Venezia abbia evidenziato che «l’amministratore di sostegno ha diritto alla liquidazione di una “equa indennità”, che deve tenere conto dell’entità del patrimonio (nel caso in esame, superiore a mezzo milione di euro) e alla difficoltà dell’amministrazione» e, pur avendo riconosciuto che l’apposizione da parte del giudice tutelare di un visto ai rendiconti periodici presentati dallo stesso senza formulare rilievi non equivale alla necessaria autorizzazione, abbia ritenuto l’insussistenza nella fattispecie dell’elemento soggettivo del dolo valorizzando i seguenti elementi indicativi della buona fede dell’imputato «(i) l’esistenza di una esplicita autorizzazione al rimborso spese in occasione di un primo rendiconto nel 2012; (ii) l’esplicita indicazione delle somme destinate all’amministratore di sostegno nei restanti rendiconto, con l’indicazione “rimborso spese forfettizate”; (iii) la costante approvazione di tali rendiconto da parte del giudice tutelare; (iv) il fatto che - a seguito di una richiesta di chiarimenti formulata dal giudice tutelare nel 2016, su impulso del figlio della persona beneficiaria di amministrazione di sostegno - il giudice tutelare, assunti i chiarimenti ritenuti necessari, non abbia revocato l’incarico, né negato l’approvazione dei rendiconto, limitandosi a ridurre delle spese erogate a titolo di «rimborso spese forfettizate»; (v) il fatto che gli assegni destinati al pagamento di tali «rimborso spese forfettizzate» fossero intestati proprio all’imputato, senza alcuna dissimulazione della sua figura, seppur incassate da una cooperativa alla quale l’imputato era collegato». Ha in sintesi ritenuto la Corte di Appello di Venezia che, alla «gestione un po’ confusa» effettuata dall’amministratore di sostegno, si sia accompagnata una vigilanza e una gestione della misura di protezione da parte del giudice tutelare «un po’ sbrigativa e sintetica» che ha indotto in errore il predetto amministratore il quale ha considerato il visto apposto ai rendiconti periodici dal giudice tutelare senza esprimere un dissenso espresso o convocare l’amministratore o ancora richiedere chiarimenti equivalente a un’autorizzazione a prelevare la somma oggetto del contestato peculato. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso per cassazione sia il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia sia la parte civile per il tramite del proprio difensore di fiducia. Entrambi i ricorrenti hanno dedotto l’erronea applicazione della legge penale (art. 314 c.p.) e di norme di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale (artt. 379, 380e 411 c.c.). Il Procuratore generale ha, poi, dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la sentenza impugnata aveva trascurato che l’amministratore di sostegno: - il 5 gennaio 2012 aveva posto in essere la prima distrazione senza che il prelievo fosse stato preceduto né da un provvedimento autorizzatorio né da un visto; - nel secondo semestre del 2012 aveva chiesto e ottenuto dal giudice tutelare la liquidazione di un’indennità pari a 1.500 euro «quale indennizzo e rimborso spese per l’attività prestata, autorizzandone il prelievo», così mostrando di essere consapevole delle differenze intercorrenti tra equa indennità e rimborso spese con conseguente esclusione della ritenuta buona fede del medesimo. La parte civile ricorrente ha, inoltre, dedotto vizio di motivazione in conseguenza del travisamento delle risultanze probatorie e di una prova decisiva posto che: - l’imputato aveva, come evidenziato anche dal Procuratore generale, provveduto a una autoliquidazione della prima somma di cui si era appropriato in data 5 gennaio 2012, con successiva contabilizzazione il 17 gennaio 2012, e non aveva mai richiesto, con riferimento agli altri prelievi, la liquidazione di un indennizzo limitandosi a esporre ex post nei rendiconti periodici la relativa voce, a titolo di rimborso spese, in un ammontare autonomamente determinato dal medesimo; - il prelievo relativo al secondo semestre 2012, effettuato quando la prima appropriazione si era già consumata, era stato oggetto di una specifica autorizzazione, circostanza che dimostra come l’amministratore di sostegno fosse stato, come sostenuto anche dal Procuratore generale, consapevole della differenza esistente tra liquidazione di un indennizzo e rimborso delle spese sostenute; - la data e il nominativo del beneficiario riportati nelle copie dei titoli, sottoposti al giudice tutelare in allegato ai menzionati rendiconti, erano stati alterati. Da ultimo la parte civile ricorrente ha evidenziato la manifesta illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito rilievo, al fine di escludere la penale responsabilità dell’amministratore di sostegno in merito alle contestate appropriazioni, «alle mancate iniziative da parte del giudice tutelare» posto che «L’inerzia dell’organo giudiziario non muta il rilievo delle condotte dell’imputato; al contrario, egli ha in realtà potuto beneficiare della confusione che si è determinata in conseguenza della successione nelle funzioni di giudice tutelare di ben quattro magistrati, nel corso di pochi anni». Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale ha, infine, chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, posto che la conclusione assolutoria raggiunta si è fondata sulla valutazione di dati probatori travisati dal giudice di secondo grado. La questione La decisione in esame affronta la ricordata questione se sussista l’elemento soggettivo del reato di peculato nel caso in cui l’amministratore di sostegno, ferma restando la sua qualifica di pubblico ufficiale, abbia senza espressa autorizzazione del giudice tutelare prelevato “a titolo di rimborso spese forfettizzate” somme dal medesimo esposte in modo trasparente nei rendiconti periodici vistati dal giudice senza rilievi o se la convinzione che il predetto visto equivalga a un’autorizzazione possa integrare un errore sul fatto idoneo, come tale, a escludere il dolo. Le soluzioni giuridiche La Corte di Cassazione ha in primo luogo escluso la sussistenza dei travisamenti della prova denunciati dai ricorrenti richiamando la propria giurisprudenza a tenore della quale «il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova» (così Cass. pen., sez. V, 9 giugno 2022, n. 26455, in C.E.D. Cass. 283770-01) e ciò in considerazione della non deducibilità nel giudizio di legittimità del travisamento del fatto e conseguentemente della preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., in questo senso e oltre le pronunce citate nella sentenza in commento, tra le altre, Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2018, n. 18521, in C.E.D. Cass. 27321-01). Nel caso in esame il Giudice di legittimità ha escluso il travisamento della prova denunciato in relazione alle modalità di compilazione degli assegni che l’amministratore di sostegno aveva intestato indicando sé medesimo come beneficiario e alla circostanza che in un’occasione, esattamente a settembre 2012, l’amministratore di sostegno aveva esplicitamente richiesto la liquidazione dell’equa indennità, in quanto tali fatti sono stati presi in considerazione in modo espresso dalla sentenza impugnata. A tale ultimo proposito la Corte di Cassazione «osserva, per inciso, che il fatto che, in epoca precedente al settembre 2012, l’imputato avesse già ottenuto un rimborso spese forfettizzate, prima dell’emissione dell’autorizzazione intervenuta a settembre 2012, non rappresenta un travisamento con portata disarticolante il complessivo ragionamento sviluppato dalla Corte di appello». Tanto premesso, la S.C. ha, poi, affermato che la Corte di Appello non è incorsa, nell’escludere l’elemento soggettivo del reato di peculato, in un vizio di motivazione. Ha osservato in proposito la Corte di Cassazione come, ferma restando la pacifica qualifica di pubblico ufficiale dell’amministratore di sostegno (cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 10624, in C.E.D. Cass. 282944-01; Cass. pen., sez. VI, 19 maggio 2016, n. 29617, in C.E.D. Cass. 267795-01 e Cass. pen., sez. VI, 12 novembre 2014, n. 50754, in C.E.D. Cass. 261418-01), nel caso di specie il giudice di secondo grado abbia:
Ha, peraltro, rilevato la Corte di Cassazione che la più volte ricordata modalità adottata dall’imputato per indicare nel rendiconto le somme allo stesso destinate (rimborso spese forfettizzate) «rende coerente tale voce contabile con la giurisprudenza civile circa la natura dell’equa indennità», giurisprudenza secondo la quale la predetta indennità <<non ha natura di corrispettivo, né di equivalente monetario delle energie profuse, ma di semplice ristoro, ancorché apprezzabile e non meramente simbolico, per compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili, da liquidarsi con valutazione ampiamente discrezionale, sulla base dell’equità, quale unico parametro fissato dall’art. 379 c.c., compiendo una valutazione globale con metodo sintetico delle difficoltà incontrate, della consistenza del patrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenuti” (così Cass. civ., sez. I, ord. 20 agosto 2024 n. 22982, in C.E.D. Cass. 672524-02)». Un siffatto errore non cade sul precetto in quanto non attiene alla legge extra-penale che integra il precetto (l’amministratore di sostegno non ha errato sul comando “non appropriarti”) ma sul provvedimento giudiziario di approvazione dei rendiconti periodici e, pertanto sul fatto (l’amministratore di sostegno ha errato nell’avere ritenuto essere stato di fatto autorizzato o comunque consentito il prelievo delle somme in oggetto) e può, come tale, escludere il dolo ex art. 47, comma 3 c.p. Da ultimo la S.C. ha osservato che «Una diversa conclusione, finirebbe con l’attribuire rilievo penale ad una mera irregolarità formale delle procedure di liquidazione dell’equa indennità, pur essendo nel caso in esame non controverso il diritto dell’imputato ad ottenerla» laddove la giurisprudenza di legittimità non ha ritenuto configurabile il reato di peculato «a seguito del mero mancato rispetto delle procedure previste per l’effettuazione delle spese nell’interesse dell’amministrato, ma solo in presenza di una condotta appropriativa o comunque, che si risolva nell’uso di fondi o dei beni per finalità estranee all’amministrato» (cfr. Cass. pen., sez. VI, 19 maggio 2016, n. 29617, in C.E.D. Cass. 267795-01; nello stesso senso cfr., oltre a tale pronuncia citata dalla sentenza in commento, anche, da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 30 aprile 2025, n. 18242, in Riv. pen., 2025, pagg. 684 e ss., a tenore della quale non integra gli estremi del delitto “il mero disordine contabile o la mancata segnalazione al Giudice Tutelare, che pur si riscontra nel caso in esame, dal momento che dette condotte- per quanto censurabili- non sono univocamente indicative dell'avvenuta appropriazione di somme altrui”). Osservazioni Occorre nuovamente evidenziare che l’ufficio dell’amministrazione di sostegno è, in ragione dell’applicabilità ai sensi dell’art. 411 comma 1 c.c. delle disposizioni in tema di tutela, gratuito in forza del combinato disposto degli artt. 424 e 379 c.c. ma il Giudice tutelare può assegnare all’amministratore di sostegno, come previsto dal secondo comma del citato art. 379 c.p. e tenuto conto dell’entità del patrimonio dell’amministrato nonché delle difficoltà dell’amministrazione, un’equa indennità quale rivalsa della perdita patrimoniale dovuta all’impossibilità per l’amministratore di attendere alle sue normali occupazioni nel tempo dedicato allo svolgimento dell’ufficio (cfr., in questo senso e da ultimo, Cass. civ., sez. I, ord. 12 aprile 2024, n. 9930, in Fam e dir., fasc. 3/2025 pagg. 230 e ss., con nota di L. Ghidoni, “Amministrazione (di sostegno), rendiconto, indennità di gestione); ovvero, le apparenze giuridiche di una sequenza” nonché Cass. civ., sez. I, ord. 3 gennaio 2024, n. 165, non massimata, nelle quali si precisa che “Si è al cospetto, in tal caso, di una ponderazione discrezionale dell’autorità giudiziaria, avente ad oggetto una somma di denaro per definizione non dovuta essendo relativa ad un incarico svolto gratuitamente” Come, poi, ricordato dalla pronuncia in commento la giurisprudenza della Cassazione civile ha avuto modo di precisare che la predetta indennità “non ha natura di corrispettivo, né di equivalente monetario delle energie profuse, ma di semplice ristoro, ancorché apprezzabile e non meramente simbolico, per compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili, da liquidarsi con valutazione ampiamente discrezionale, sulla base dell'equità, quale unico parametro fissato dall’art. 379 c.c., compiendo una valutazione globale con metodo sintetico delle difficoltà incontrate, della consistenza del patrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenuti” (così Cass. civ., sez. I, ord. 20 agosto 2024 n. 22982, cit.). La corresponsione di un’equa indennità non potrà, dunque, essere sollecitata in sede giudiziale ma dovrà essere oggetto di un’apposita istanza rivolta dall’amministratore di sostegno al giudice tutelare contestualmente al rendiconto annuale e dovrà essere motivata allegando l’eventuale documentazione giustificativa della richiesta (cfr., in questo senso, Cass. civ., sez. I, ord. 21 marzo 2024, n. 9930, cit., ove si afferma appunto che “l’assegnazione dell’equa indennità per l’opera prestata da chi, in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività forense, abbia agito esercitando le funzioni di amministrazione di sostegno deve essere richiesta, in base al combinato disposto degli artt. 411e 379 c.c., al giudice tutelare e non può essere sollecitata in sede giudiziale, anche al fine di domandare il pagamento del compenso professionale”; nello stesso senso cfr. anche Cass. civ., sez. II, ord. 5 marzo 2021, n. 6197, in C.E.D. Cass. 660545-01). La citata disposizione dell’art. 411, comma 1, c.c. rende, inoltre, applicabili all’amministrazione di sostegno, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui all’art. 380 c.c. con la conseguenza che l’amministratore di sostegno deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne appunto conto ogni anno al giudice tutelare. La predetta norma trova il suo completamento in quella dell’art. 44 disp. att. c.c. a tenore della quale il giudice tutelare può in qualunque momento convocare l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell’amministrazione di sostegno e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario. Il conto annuale non necessita, diversamente del rendiconto finale, di approvazione da parte del giudice tutelare il quale, di conseguenza, si limita di regola semplicemente a vistare lo stesso [cfr., in termini, Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2000, n. 9470, in C.E.D. Cass. 538544-01, Cass. civ., sez. I, ord. 21 dicembre 2023, n. 35680, in C.E.D. Cass. 669811-01 e, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, ord. 12 maggio 2025, n. 12615, inedita, la quale afferma che “Peraltro, il rinvio in toto all’articolo 386 cod. civ. contenuto nell’articolo 411 cod. civ. trova spiegazione nella considerazione che il rendiconto finale della tutela o dell’amministrazione di sostegno, a differenza del rendiconto annuale che il giudice tutelare si limita di regola a vistare (cfr. articolo 380 cod. civ.), data l’importanza che lo stesso riveste in quanto atto conclusivo dell’amministrazione di beni altrui va approvato dal giudice. Dopodiché può eventualmente aprirsi un giudizio ordinario a cognizione piena, affidato alle regole ordinarie e dunque destinato a svolgersi … dinanzi al tribunale e poi alla corte d’appello, sicché non avrebbe avuto alcuna spiegazione comprensibile la scelta del legislatore di differenziare la fase di impugnazione del decreto sul rendiconto dell’amministrazione di sostegno rispetto a quello del tutore”). Ancora, occorre sottolineare come sia stato escluso che l’amministratore di sostegno possa, qualora il decreto di nomina non preveda un indennizzo o l’amministratore sia stato espressamente autorizzato dal giudice tutelare con lo stesso decreto di nomina o con un provvedimento successivo, auto assegnarsi una somma a titolo di indennità (cfr. Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2022, n. 18479, non massimata, ove si evidenzia che «la Corte di appello, esclusa correttamente la possibilità dell'amministratore di sostegno di auto assegnarsi la suddetta indennità, ha evidenziato come nessun indennizzo fosse stato previsto dal decreto di nomina a favore dell'amministratore di sostegno o espressamente autorizzato dal giudice tutelare a tale titolo»). In proposito deve essere evidenziato come la Corte di Cassazione abbia ripetutamente affermato che «non esclude il reato di peculato la circostanza che il pubblico ufficiale si appropri di somme di danaro pubblico in compensazione di crediti vantati nei confronti della amministrazione di appartenenza in quanto, salvi i casi espressamente contemplati dalla legge, non è previsto il riconoscimento dell’autotutela per la realizzazione dei propri diritti» (cfr., tra le altre e da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2024, n. 27101, non massimata; Cass. pen., sez. VI, 29 settembre 2020, n. 1865, in C.E.D. Cass. 280343-01 e Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2017, n. 47003, in C.E.D. Cass. 271508-01; nello stesso senso cfr. anche Cass. pen., sez. VI, 22 febbraio 2011, n. 20940, in C.E.D. Cass. 250055-01 e Cass. pen., sez. un., 25 giugno 2009, n. 38691, in C.E.D. Cass. 244190-01). È stato pertanto ritenuto, con riferimento al tutore ma la conclusione è certamente riferibile anche all’amministratore di sostegno, che l’appropriazione da parte del tutore di somme di denaro, depositate sul conto corrente intestato a una persona interdetta, in compensazione di pregressi crediti vantati dal pubblico ufficiale per il mantenimento del beneficiario, è qualificabile come peculato (cfr. (cfr. Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2017, n. 47003, cit.). Tutto ciò evidenziato, nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello di Venezia non abbia «proposto un’erronea applicazione degli artt. 379e 411 c.c., confondendo l’istituto della liquidazione dell’equa indennità con il rendiconto periodico disciplinato dall’art. 380 cod. civ.» ma che, secondo quanto esposto, le modalità di gestione della misura di protezione e di conduzione dell’attività di controllo da parte del giudice tutelare abbiano tratto in errore l’amministratore di sostegno il quale ha ritenuto di avere ottenuto la necessaria autorizzazione a prelevare le somme dovute a titolo di equa indennità. Il medesimo è stato, pertanto, assolto dall’imputazione di peculato per difetto del prescritto elemento soggettivo del dolo. La soluzione offerta è stata valutata positivamente dalla dottrina che ha evidenziato come «… una simile impostazione, se applicata senza cautele, potrebbe rischiare di trasformare la “disattenzione” del controllo in un fattore di deresponsabilizzazione penale dell’agente. La Cassazione pare consapevole di tale rischio e, infatti, ancora la soluzione a un insieme di indici convergenti, non a un singolo elemento: trasparenza rendicontativa, stabilità dei visti, gestione successiva all’esposto, coerenza con la funzione di ristoro dell’indennità, assenza di condotte dissimulatorie. In altri termini, non è l’inerzia del giudice tutelare, isolatamente, a produrre l’effetto escludente; è il contesto complessivo che rende ragionevole il dubbio sul dolo» (così A. Scarcella, “Peculato e amministratore di sostegno: l’equivoco sul provvedimento del giudice tutelare”, in Il Quotidiano Giuridico WKI 8 aprile 2026). Parimenti positiva è stata la ricordata affermazione finale della Corte di Cassazione a tenore della quale «Una diversa conclusione, finirebbe con l’attribuire rilievo penale ad una mera irregolarità formale delle procedure di liquidazione dell’equa indennità, pur essendo nel caso in esame non controverso il diritto dell’imputato ad ottenerla». È stato, infatti, affermato al riguardo che questo è «un passaggio che, se letto in controluce, invita a calibrare il diritto penale sul disvalore dell’aggressione patrimoniale e non sul disvalore della “non perfetta tenuta” documentale del munus. In conclusione, la sentenza rappresenta un approdo equilibrato: conferma la piena assoggettabilità dell’amministratore di sostegno al peculato, ma evita che la fattispecie divenga una sanzione “di sistema” per disfunzioni procedurali dell’amministrazione di sostegno. Il cuore nomofilattico sta nella qualificazione dell’errore: quando l’assetto dei controlli (visti reiterati e non interlocutori) genera una rappresentazione fattuale di assentimento, l’errore può cadere sul fatto e incidere sul dolo. Il messaggio, per l’operatore, è duplice: (i) la trasparenza rendicontativa è un argine decisivo contro l’inferenza dolosa; (ii) il sistema di tutela richiede controlli non solo formali, ma anche chiarificatori, poiché l’ambiguità amministrativa può riflettersi direttamente sul giudizio penale di colpevolezza» (cfr., in termini, A. Scarcella, op. cit.). |