I principi alla base del rischio elettivo operano anche per la condotta del terzo a danno del lavoratore

07 Luglio 2026

Nel caso in cui il contegno abnorme tenuto da un soggetto terzo abbia comportato l’infortunio del lavoratore, il datore ne risponde comunque per il solo fatto che esso è avvenuto durante l'orario di lavoro e in un ambiente lavorativo privo degli accorgimenti necessari per la sicurezza?

In tema di infortuni sul lavoro deve tenersi conto del c.d. rischio elettivo, il quale è integrato ogniqualvolta il lavoratore infortunato abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. Le medesime considerazioni si estendono al caso in cui la condotta abnorme e imprevedibile sia riconducibile a soggetti terzi, estranei al rapporto di lavoro, ove essa agisca quale serie causale autonoma e da sola idonea a determinare le conseguenze lesive in capo all'infortunato. Pertanto, anche qualora l'incidente, pur collegato all’orario e all’ambiente di lavoro, derivi dalla condotta imprevedibile di un terzo, non ricollegabile alle incombenze lavorative e ai rischi a queste connesse, deve ritenersi interrotto il nesso causale tra l'attività di lavoro e il danno subito, ponendosi quest'ultimo fuori dall'area di rischio garantita dalle regole cautelari dettate dall'art. 2087 c.c. (Cfr.: Cass., sez. lav., 15 giugno 2026, n. 19859).

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