I principi alla base del rischio elettivo operano anche per la condotta del terzo a danno del lavoratore
07 Luglio 2026
In tema di infortuni sul lavoro deve tenersi conto del c.d. rischio elettivo, il quale è integrato ogniqualvolta il lavoratore infortunato abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. Le medesime considerazioni si estendono al caso in cui la condotta abnorme e imprevedibile sia riconducibile a soggetti terzi, estranei al rapporto di lavoro, ove essa agisca quale serie causale autonoma e da sola idonea a determinare le conseguenze lesive in capo all'infortunato. Pertanto, anche qualora l'incidente, pur collegato all’orario e all’ambiente di lavoro, derivi dalla condotta imprevedibile di un terzo, non ricollegabile alle incombenze lavorative e ai rischi a queste connesse, deve ritenersi interrotto il nesso causale tra l'attività di lavoro e il danno subito, ponendosi quest'ultimo fuori dall'area di rischio garantita dalle regole cautelari dettate dall'art. 2087 c.c. (Cfr.: Cass., sez. lav., 15 giugno 2026, n. 19859). |