Traffico di migranti: la Consulta salva il Decreto Cutro

La Redazione
07 Luglio 2026

La Corte Costituzionale conferma la legittimità del severo impianto sanzionatorio introdotto dal Decreto Cutro per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina.

Con la sentenza n. 120/2026, i Giudici delle leggi hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 12-bis del Testo unico sull'immigrazione, escludendo che la pena della reclusione da 20 a 30 anni sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità delle condotte sanzionate.

La vicenda trae origine da un procedimento penale relativo al trasporto via mare di migranti, nel quale la collisione dell'imbarcazione con un mezzo intervenuto per prestare soccorso aveva provocato il decesso di più persone e il ferimento di altre. Il giudice rimettente aveva dubitato della compatibilità costituzionale della disciplina, ritenendo eccessivamente severo il trattamento sanzionatorio previsto per eventi mortali o lesivi non voluti dall'autore del favoreggiamento dell'ingresso irregolare.

La Consulta, pur riconoscendo che il legislatore ha introdotto una risposta penale di eccezionale asprezza, ha evidenziato come la fattispecie incriminatrice riguardi esclusivamente condotte caratterizzate da un elevato grado di offensività. Il reato, infatti, presuppone che il trasporto dei migranti avvenga esponendo le persone a un concreto pericolo per la vita o l'incolumità fisica, oppure sottoponendole a trattamenti inumani o degradanti, dai quali derivino la morte o lesioni gravi o gravissime. Si tratta, secondo la Corte, di comportamenti che offendono beni giuridici di primaria rilevanza e che giustificano un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso.

Di particolare interesse è il passaggio dedicato alla figura del cosiddetto migrante-scafista, ossia del migrante estraneo all'organizzazione criminale che venga incaricato occasionalmente della conduzione dell'imbarcazione o di altre attività logistiche. La sentenza chiarisce che l'ordinamento dispone già di strumenti idonei a graduare la responsabilità penale, consentendo di adeguare la pena alle concrete modalità della condotta. In presenza di violenzaminaccia o situazioni di emergenza può trovare applicazione l'esimente dello stato di necessità; negli altri casi restano utilizzabili le attenuanti previste per il contributo di minima importanza o per la condizione di soggezione psicologica rispetto ai trafficanti.

La Corte ha inoltre respinto il confronto con il reato di omicidio volontario, ritenendo non pertinente il parametro utilizzato dal giudice rimettente, poiché la disciplina censurata riguarda eventi che coinvolgono più vittime o una pluralità di offese.

Sono state infine dichiarate inammissibili le questioni relative al divieto di bilanciamento delle circostanze e alla mancata previsione di un'attenuante per i fatti di lieve entità, per carenza di motivazione sulla loro rilevanza nel giudizio principale.

Fonte: Diritto e giustizia

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