Il tramonto dell'astreinte sine die: i poteri del giudice dell'opposizione all'esecuzione alla luce della Corte costituzionale

07 Luglio 2026

La nota analizza la sentenza della Corte Costituzionale n. 109 del 18 giugno 2026, intervenuta sulla legittimità dell'art. 614-bis c.p.c. nel testo anteriore alla riforma Cartabia del 2022.

Massima

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 614-bis c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost. La misura di coercizione indiretta prevista dall’art. 614-bis mira a esercitare una pressione psicologica nei confronti dell’obbligato per indurlo all’adempimento; ne consegue che la perpetuità del vincolo economico è logicamente e funzionalmente inconciliabile con tale funzione laddove la misura si protragga sine die. Infatti, nel caso in cui l’inosservanza del comando giudiziale assistito da un’astreinte priva di termine perduri per un significativo lasso temporale senza che il creditore si risolva a soddisfare il proprio interesse attraverso l’esecuzione diretta – oppure, ove questa non sia praticabile, ricorrendo alla tutela risarcitoria –, la stessa misura coercitiva, accrescendosi in ragione del mero decorso del tempo, finisce per smarrire ogni correlazione con le concrete esigenze di tutela considerate al momento della sua fissazione.

Tuttavia, al denunciato vuoto normativo può farsi fronte attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che il giudice dell'opposizione all'esecuzione (sia essa preventiva o successiva, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.), nell'addivenire alla verifica delle condizioni per procedere esecutivamente, può accertare, anche d'ufficio, che dopo un certo tempo – la cui congruità va apprezzata in base alle peculiarità della fattispecie concreta – l’efficacia persuasiva della misura sia venuta meno per il perdurante e definitivo inadempimento; su tale base, il medesimo giudice dell'opposizione ha il potere di individuare il limite temporale di efficacia dell'astreinte e di quantificare definitivamente la somma in relazione alla quale il creditore ha diritto di agire in via esecutiva.

Il caso

Disposto il sequestro giudiziario di alcuni documenti, il giudice della cautela, in accoglimento dell’istanza ex art. 614-bis c.p.c. aveva posto a carico dei resistenti il pagamento in via solidale della somma di euro 50 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento cautelare. Rimasto inadempiuto, siffatto provvedimento cautelare, i ricorrenti notificavano precetto di pagamento dell’importo maturato dalla data della pronuncia della misura coercitiva a quella dello stesso precetto senza manifestare «la volontà di limitare, nel futuro, la propria pretesa a quanto richiesto con l’attività precettizia».

Proposta opposizione a precetto con cui si contestava «l’esigibilità, la “liceità” e la congruità della misura», il giudice adito sottoponeva a contraddittorio la questione relativa alla possibilità per «il giudice dell’opposizione a precetto di “determinare ex post”, ove non vi abbia provveduto il giudice che ha disposto la misura coercitiva, un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale)» all’operare dell’astreinte.

Constatato che l'art. 614-bis c.p.c.non contempla espressamente la facoltà del giudice dell'esecuzione di fissare ex post un limite massimo, sia esso quantitativo o temporale, alla misura coercitiva, qualora non vi abbia già provveduto il giudice del merito, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 614-bis c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022.

La questione

Come osservato dalla decisione in commento, ad avviso del giudice a quo, l’art. 614-bis c.p.c., «legittimando un vincolo sine die e, quindi, perpetuo» non permette al giudice dell’opposizione a precetto, «l’esercizio, su istanza di parte o d’ufficio, del potere di determinare un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale) all’operare delle misure ex art. 614-bis c.p.c. [...], nell’ipotesi in cui tale fissazione non sia già avvenuta, ex ante, da parte del giudice della cautela, oppure da parte [del] giudice del merito (e sempre che non esista un giudicato sul punto)». Così circoscritta la questione di legittimità costituzionale, si prospetta la violazione degli artt. 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111, 113 e 117, primo comma, Cost. – quest'ultimo evocato sia in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e agli artt. 6 e 13 della Convenzione, sia in riferimento all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La soluzione giuridica

La Consulta, respinti i molteplici profili di ammissibilità sollevati dall’Avvocatura di Stato, ritiene non fondata la questione di costituzionalità, «essendo possibile un’interpretazione della disposizione censurata orientata alla sua conformità ai parametri evocati dal rimettente».

Osserva infatti che dal testo della norma censurata si evince come non sia ammissibile tollerare una situazione in cui il vincolo nascente dal provvedimento ex art. 614-bis perduri sine die, pur risultando evidente che esso è divenuto nel frattempo incapace di realizzare la finalità per la quale era stato imposto.

Infatti, qualora l'inadempimento del provvedimento giurisdizionale, assistito da una misura coercitiva priva di un tetto massimo o temporale, si protragga significativamente senza che il creditore agisca in via di esecuzione forzata diretta – ovvero, in caso di prestazione infungibile, attraverso la residuale tutela risarcitoria – la sanzione pecuniaria, incrementandosi per il mero decorso del tempo, finisce per perdere qualsiasi correlazione con le esigenze di tutela dell’avente diritto che erano valutate dal giudice al momento della sua fissazione.

Ciò premesso, osserva il giudice delle leggi, che la norma in discorso, né nel testo attualmente vigente né nella «versione censurata» dal tribunale rimettente, individua una specifica fase processuale deputata alla verifica della perdurante equità della statuizione ex ante, precludendo così al giudice la possibilità di rimodulare la misura coercitiva alla luce delle sopravvenienze medio tempore verificatesi. Il legislatore nazionale ha, infatti, escluso l'adozione di un modello procedimentale bifasico sull'esempio di quello francese, nel quale, com'è noto, alla fase di cognizione e di condanna generica segue un distinto giudizio dedicato alla liquidazione definitiva dell'astreinte.

Sennonché, a tale vuoto normativo può farsi fronte tramite un’interpretazione adeguatrice capace di evitare la declaratoria di incostituzionalità della norma. Difatti, nelle ipotesi in cui la misura coercitiva sia stata originariamente disposta senza l'indicazione di un limite temporale o quantitativo e il protrarsi dell'inadempimento per un apprezzabile lasso di tempo ne riveli l'oggettiva inidoneità a coartare la volontà dell'obbligato, il giudice dell'opposizione all'esecuzione (sia essa preventiva o successiva), sebbene non possa emendare, ora per allora, il contenuto intrinseco del titolo inserendovi un tetto massimo o un termine finale, è senz'altro legittimato a constatarne l'inefficacia sopravvenuta per carenza di utilità.

Una simile fattispecie, rendendo «inverosimile che l’obbligazione principale possa essere ancora soddisfatta mediante l’adempimento» “volontario” indotto dalla sanzione pecuniaria, non soltanto dimostra l'infruttuosità della coazione indiretta, ma attesta il venir meno della funzione stessa della misura coercitiva, con il conseguente travolgimento del diritto di credito azionato in via esecutiva.

Tale approdo non si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla tendenziale immutabilità del titolo esecutivo giudiziale in sede di opposizione. Se, infatti, resta preclusa al giudice dell'esecuzione la rivisitazione dei criteri genetici di determinazione della misura fissati nel giudizio di cognizione o cautelare, un analogo limite non opera nella verifica della perdurante utilità della coercizione. Quest'ultima, configurandosi come un fatto successivo alla formazione del titolo, si colloca al di fuori del perimetro di operatività del principio di conversione dei vizi della sentenza in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c.

Guida all’approfondimento

M. Bove, La misura coercitiva di cui all’art. 614-bis c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 783 ss.;

B. Capponi, Ancora su astreinte e condanna civile, in Riv. esec. forz., 2017, 567 ss.;

P. Cardinale, L’esecuzione indiretta, in D. Dalfino (a cura di), La riforma del processo civile, Padova, 2023, 527;

S. Chiarloni, L’esecuzione indiretta ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c.: confini e problemi, in Giur. it., 2014, 731;

G. Costantino, Tutela di condanna e misure coercitive, in Giur. it., 2014, 737;

A. Crivelli, La coercizione indiretta nel codice di rito, in A. Didone-F. De Santis (a cura di), Il processo civile dopo la riforma Cartabia, Padova, 2023, 425;

F. De Stefano, Le misure di coercizione indiretta riformate, in R. Giordano-A. Panzarola (a cura di), La riforma del processo civile, Milano, 2024, 291;

B. Limongi, Misure coercitive indirette (art. 614-bis c.p.c.), in R. Tiscini (a cura di), La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Piacenza, 2022, 734;

G. Olivieri, Le misure coercitive indirette riformate (dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in InExecutivis.it.

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