Responsabilità sanitaria: la CTU deve rispettare la collegialità qualificata

La Redazione
10 Luglio 2026

La Corte di cassazione torna a delineare i confini dell'accertamento tecnico nei giudizi di responsabilità sanitaria, affermando che il modello previsto dall'art. 15 della legge n. 24/2017 rappresenta una regola processuale inderogabile. Con l'ordinanza n. 7577 del 29 marzo 2026, la Terza Sezione civile chiarisce che la sentenza fondata su una consulenza tecnica non conforme al requisito della cosiddetta "collegialità qualificata" è affetta da nullità, vizio rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La vicenda trae origine dall'azione risarcitoria promossa dai familiari di un paziente nei confronti della struttura sanitaria e dei sanitari coinvolti. La domanda era stata respinta sia in primo grado sia in appello, con i giudici di merito che avevano attribuito valore decisivo alle conclusioni della perizia espletata nell'ambito del procedimento penale, successivamente definito con archiviazione, senza disporre una consulenza tecnica d'ufficio conforme alle prescrizioni della legge Gelli-Bianco.

Secondo la Suprema Corte, tale impostazione si pone in contrasto con l'art. 15 della legge n. 24/2017, che individua il modello legale dell'accertamento tecnico nei procedimenti civili e penali in materia di responsabilità sanitaria. La disposizione impone infatti che la consulenza tecnica o la perizia siano affidate a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti della disciplina interessata, in possesso di una concreta esperienza professionale rispetto alle questioni oggetto del giudizio.

Per gli Ermellini, la previsione normativa non costituisce una semplice indicazione organizzativa, ma traduce una precisa scelta del legislatore diretta a garantire la completezza e l'affidabilità dell'accertamento tecnico. La partecipazione congiunta del medico legale e dello specialista assicura infatti un'analisi integrata dei profili clinici e medico-legali, ritenuta indispensabile nelle controversie sulla malpractice sanitaria.

L'ordinanza delimita anche il rapporto tra la consulenza tecnica d'ufficio e gli elaborati provenienti dal procedimento penale. Pur ribadendo che la perizia disposta dal pubblico ministero costituisce una prova atipica liberamente apprezzabile dal giudice civile, la Cassazione precisa che essa non può sostituire la CTU prevista dall'art. 15. La perizia penale, infatti, è redatta per finalità differenti e si forma senza il pieno contraddittorio delle parti del giudizio risarcitorio, elementi che ne impediscono l'utilizzo quale unico fondamento della decisione.

Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha quindi dichiarato la nullità della sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, che dovrà procedere a un nuovo esame della controversia disponendo una consulenza tecnica d'ufficio conforme ai requisiti di collegialità qualificata stabiliti dalla legge Gelli-Bianco.

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