Illecito permanente e prescrizione del danno da copyright: uso non autorizzato di fotografia online e danno da mancata licenza
09 Luglio 2026
Massima In tema di utilizzazione non autorizzata online di opere fotografiche, la permanenza della pubblicazione integra un illecito permanente, con la conseguenza che la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla cessazione della condotta lesiva e non dal momento iniziale della diffusione; la tutela si estende anche alle fotografie non creative ove dotate degli elementi identificativi previsti dalla legge e il danno può essere liquidato sulla base del valore di mercato della licenza d’uso. Il caso Una società, con sede in Portogallo, che gestisce un’attività commerciale di vendita di immagini artistiche online attraverso un proprio sito scopre che una delle fotografie appartenenti al proprio catalogo è stata utilizzata senza autorizzazione da una società italiana. L’immagine, originariamente pubblicata sul sito dell’attrice e concessa in licenza a pagamento, era stata inserita all’interno di un contenuto presente sul sito della convenuta. La fotografia non era un contenuto liberamente circolante: faceva parte di un sistema commerciale strutturato, in cui le immagini venivano cedute a terzi mediante licenze, con corrispettivi differenziati in base all’uso e alla durata. La società titolare dei diritti viene a conoscenza dell’utilizzo abusivo nel febbraio 2020, attraverso servizi di monitoraggio delle immagini online. A quel punto invia una diffida formale alla società italiana, contestando l’illecito e chiedendo il pagamento del corrispettivo per l’uso dell’immagine, oltre al risarcimento del danno. La diffida, tuttavia, non produce alcun effetto: la convenuta non risponde e non procede alla rimozione dell’immagine dal proprio sito. L’immagine, dunque, continua a essere visibile online, inserita nella pagina web della società italiana, e rimane accessibile al pubblico per anni. La società portoghese, dunque, decide di agire in giudizio davanti al Tribunale di Roma, utilizzando lo strumento del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e formula una domanda contenuta entro il limite di 5.000 euro. Nel ricostruire il danno, l’attrice adotta un criterio concreto: non potendo individuare con precisione la data iniziale dell’utilizzo abusivo, assume come riferimento il momento in cui la fotografia risulta sicuramente pubblicata (ottobre 2019) e calcola il valore della licenza per il periodo di utilizzo fino al 2025. Ne deriva una quantificazione teorica di oltre 6.000 euro, ridotta a 5.000 euro per rientrare nei limiti della procedura europea. La società convenuta, in primo luogo, solleva un’eccezione preliminare molto netta: sostiene che il diritto al risarcimento sia prescritto, perché sarebbero trascorsi più di cinque anni dall’inizio dell’utilizzo dell’immagine (che colloca nel 2019). In secondo luogo, contesta che la fotografia sia effettivamente tutelabile, negando la natura creativa dell’opera e quindi la sussistenza del diritto azionato. La questione L’uso non autorizzato e protratto online di una fotografia integra un illecito permanente? Da quando decorre la prescrizione? E tale condotta comporta un risarcimento parametrato al prezzo della licenza? Le soluzioni giuridiche Il Tribunale di Roma con la Sentenza n. 1276 ha stabilito che l’utilizzazione non autorizzata di una fotografia su un sito Internet, protratta nel tempo mediante la sua costante accessibilità al pubblico, integra un illecito permanente, con la conseguenza che la prescrizione del diritto al risarcimento decorre non dal momento iniziale della pubblicazione, ma dalla cessazione della condotta lesiva. Il Tribunale muove da un presupposto fattuale semplice ma giuridicamente rilevante: la fotografia è stata pubblicata sul sito della convenuta e vi è rimasta per un lungo periodo, quantomeno dal 2019 fino al 2025, senza essere rimossa neppure a seguito di una diffida formale. A partire da questo dato, il giudice compie un’operazione qualificatoria centrale, interrogandosi sulla natura dell’illecito e, in particolare, sulla sua eventuale permanenza. La soluzione accolta si colloca nel solco di un orientamento consolidato, secondo cui la messa a disposizione di contenuti illeciti in rete non integra un fatto istantaneo, ma una condotta che si protrae nel tempo fintanto che il contenuto resta accessibile. In questa prospettiva, la lesione del diritto non si esaurisce nel momento dell’upload, ma si rinnova continuamente attraverso la persistente fruibilità dell’opera da parte del pubblico. Tale impostazione è stata più volte valorizzata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in fattispecie analoghe, nelle quali si è affermato che la permanenza online di un contenuto costituisce di per sé una protrazione dell’offesa, idonea a fondare la qualificazione dell’illecito come permanente. Questa qualificazione assume un ruolo decisivo nella successiva analisi della prescrizione. Il Tribunale, infatti, dopo aver ricondotto la responsabilità nell’alveo dell’art. 2043 c.c., richiama correttamente l’art. 2947 c.c., che prevede il termine quinquennale per il risarcimento del danno da fatto illecito. Tuttavia, il passaggio realmente significativo consiste nel coordinamento di tale disposizione con l’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. In tal modo, il giudice si sottrae ad una lettura rigidamente ancorata al momento genetico del fatto, valorizzando invece la dimensione concreta della lesione e della sua percepibilità. In presenza di un illecito permanente, la nozione stessa di “fatto” si trasforma: non si tratta più di un evento puntuale, bensì di una situazione antigiuridica che perdura nel tempo. Ne consegue che il dies a quo della prescrizione non può che coincidere con la cessazione della condotta, poiché solo in quel momento la lesione si esaurisce definitivamente. Anche questo approdo appare coerente con precedenti orientamenti giurisprudenziali, nei quali si è chiarito che, in caso di illecito permanente, la prescrizione resta “sospesa” per tutta la durata della condotta e inizia a decorrere soltanto quando viene meno la situazione lesiva. Il riferimento, talvolta evocato, alla conoscibilità del danno non viene ignorato, ma assume un ruolo recessivo. Il Tribunale menziona infatti il momento in cui l’attrice ha avuto contezza dell’utilizzo illecito, ma tale dato non incide in modo determinante sull’esito della questione, poiché è la natura permanente della condotta a prevalere nella costruzione argomentativa. Anche sotto questo profilo, la motivazione si allinea a quell’indirizzo che distingue tra illecito istantaneo con effetti permanenti e illecito permanente in senso proprio, attribuendo solo a quest’ultimo la capacità di differire l’inizio della prescrizione. Superata l’eccezione preliminare, il giudice affronta il tema della tutelabilità della fotografia. L’analisi si concentra su elementi oggettivi e verificabili. In particolare, viene valorizzata la presenza degli elementi identificativi richiesti dalla normativa e l’inserimento dell’immagine in un contesto commerciale strutturato, finalizzato alla concessione in licenza. Tale impostazione riflette un orientamento ormai diffuso, secondo cui anche le fotografie prive di particolare creatività godono di tutela, quantomeno nell’ambito dei diritti connessi, purché siano riconoscibili e inserite in un circuito di sfruttamento economico. La verifica concreta conduce quindi a ritenere che l’immagine fosse protetta e che il suo utilizzo senza autorizzazione integrasse una violazione dei diritti esclusivi spettanti al titolare. Questo passaggio consente di collegare direttamente il fatto materiale all’antigiuridicità della condotta, senza necessità di ulteriori elaborazioni teoriche. Anche sotto il profilo della valutazione probatoria, il ragionamento del Tribunale si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui l’inerzia difensiva della parte convenuta, manifestata attraverso la mancata contestazione specifica dei fatti allegati dall’attrice, assume un rilievo decisivo. In particolare, tale omissione comporta che i fatti dedotti possano essere considerati come pacifici e, quindi, posti a fondamento della decisione giudiziale, soprattutto laddove risultino ulteriormente suffragati da elementi documentali idonei a confermarne la veridicità. Ne deriva che l’assenza di una contestazione puntuale non si traduce in una mera irregolarità processuale, ma incide direttamente sulla formazione del convincimento del giudice, consolidando il quadro probatorio e riducendo significativamente il margine di incertezza nella ricostruzione dei fatti di causa. Il passaggio alla quantificazione del danno avviene in modo coerente con la natura economica del diritto leso. Il Tribunale adotta il criterio del cosiddetto “prezzo del consenso”, ormai ampiamente riconosciuto nella prassi giudiziaria in materia di proprietà intellettuale. Secondo tale criterio, il danno coincide con quanto il titolare avrebbe percepito se l’utilizzo fosse stato autorizzato. Si tratta di un parametro particolarmente adeguato nei casi in cui l’opera venga normalmente sfruttata mediante licenze, poiché consente di ancorare la liquidazione a un valore di mercato concreto. Il giudice valorizza il listino prezzi prodotto dall’attrice, sottolineandone la natura pubblica e accessibile, nonché la mancata contestazione della sua congruità. In assenza di elementi contrari, tale parametro viene ritenuto attendibile e idoneo a fondare la liquidazione del danno. Anche questo approccio trova riscontro in precedenti decisioni nelle quali si è affermato che, in mancanza di prova contraria, i tariffari predisposti dal titolare dei diritti possono costituire un valido riferimento per la quantificazione. La liquidazione viene infine contenuta entro il limite di 5.000 euro, in ragione del rito applicato, senza che ciò incida sulla correttezza del criterio utilizzato. Il percorso decisionale si conclude con la condanna della convenuta al risarcimento e alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza. Osservazioni La decisione appare nel complesso coerente con le esigenze di tutela nel contesto digitale, pur lasciando spazio ad alcune riflessioni. In particolare, la qualificazione della violazione come illecito permanente rappresenta il nucleo centrale della motivazione e sembra rispondere all’esigenza, ormai avvertita in giurisprudenza, di evitare che la facile riproducibilità e persistenza dei contenuti online finiscano per ridurre l’effettività della tutela del diritto d’autore. Tale impostazione consente infatti di valorizzare la dimensione temporale della lesione, tenendo conto del fatto che la permanenza del contenuto illecito continua a produrre effetti nel tempo. Allo stesso tempo, l’estensione di questa categoria al mero mantenimento di contenuti su un sito web solleva alcune perplessità, nella misura in cui rischia di ampliare significativamente l’area della responsabilità, incidendo indirettamente anche sulla funzione della prescrizione. In questa prospettiva, resta aperto il tema della distinzione tra la fase attiva di immissione del contenuto (upload) e quella successiva di mera permanenza online, che potrebbe essere riconducibile, almeno in alcuni casi, a una forma di disponibilità tecnica non necessariamente accompagnata da una rinnovata volontà lesiva. Sotto il profilo qualificatorio, la motivazione appare orientata a una soluzione funzionalmente adeguata, ma non del tutto approfondita sul piano sistematico. Il richiamo agli artt. 87 ss. l.d.a. non si accompagna infatti a una chiara individuazione della natura del bene giuridico tutelato, lasciando emergere una certa ambiguità tra la disciplina delle opere dell’ingegno e quella relativa ai diritti connessi. Tale incertezza non è priva di rilievo, in quanto incide su aspetti centrali del regime giuridico, quali la durata della protezione, l’estensione dei diritti riconosciuti e il riparto dell’onere probatorio. In questo senso, un maggiore approfondimento del requisito della creatività, anche nella sua dimensione minimale, avrebbe probabilmente contribuito a rafforzare la tenuta complessiva dell’impostazione adottata. Per quanto riguarda la determinazione del danno, il riferimento al listino prezzi predisposto dall’attrice, in assenza di contestazioni specifiche, appare una soluzione comprensibile e in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che valorizza il criterio del prezzo del consenso quale parametro di liquidazione. Tuttavia, non può escludersi che il ricorso a un tariffario unilateralmente formato sollevi interrogativi in ordine alla sua effettiva rappresentatività rispetto ai valori di mercato, soprattutto laddove manchino riscontri comparativi o elementi oggettivi di verifica. In tal senso, l’adozione di parametri ulteriori avrebbe potuto offrire un supporto più solido alla quantificazione. Nel complesso, la sentenza si inserisce in un più ampio processo di adattamento delle categorie tradizionali dell’illecito civile alle peculiarità dell’ambiente digitale, nel quale l’elemento della protrazione nel tempo dell’offesa assume un ruolo sempre più rilevante. Tale evoluzione, pur rispondendo a esigenze concrete di tutela, lascia emergere alcuni margini di incertezza, in particolare sul piano della qualificazione giuridica delle condotte e dei criteri probatori applicabili, che potranno essere progressivamente chiariti attraverso ulteriori sviluppi interpretativi. Il provvedimento relativo al Tribunale ordinario di Roma, Sez. XVII civile, Sentenza 26 gennaio 2026, n. 1276 sarà disponibile a breve. |