Servitù carrabile anche per esigenze abitative del fondo dominante
13 Luglio 2026
La vicenda trae origine dalla domanda proposta dalle proprietarie di un immobile destinato a civile abitazione, situato a circa 250 metri dalla strada pubblica e raggiungibile esclusivamente attraverso un sentiero gravato da servitù di passaggio pedonale. Le ricorrenti chiedevano l’ampliamento della servitù per consentire il transito di autovetture e mezzi di servizio fino all’abitazione. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Catanzaro avevano respinto la domanda. In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto che l’ampliamento della servitù fosse consentito soltanto quando indispensabile per la coltivazione o il più conveniente utilizzo del fondo, escludendo che la mera esigenza di un accesso carrabile all’abitazione fosse sufficiente. La Corte territoriale aveva inoltre attribuito rilievo alla mancata dimostrazione di specifiche condizioni di handicap o ridotta capacità motoria in capo a una delle proprietarie. La Cassazione censura tale impostazione, ritenendola non conforme all’interpretazione evolutiva degli artt. 1051 e 1052 c.c., elaborata a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 1999. Secondo i giudici di legittimità, la nozione di "uso conveniente" del fondo dominante non può più essere limitata alle esigenze produttive o agricole, ma deve ricomprendere anche quelle abitative, in considerazione delle attuali condizioni sociali e tecnologiche. L’ordinanza richiama i tre presupposti necessari per l’ampliamento coattivo della servitù:
Proprio su quest’ultimo aspetto la Corte introduce il chiarimento più significativo. L’accessibilità dell’abitazione costituisce un requisito oggettivo del bene e non una prerogativa riconosciuta esclusivamente ai proprietari con disabilità. Il riferimento contenuto nella giurisprudenza costituzionale alla tutela delle persone con handicap non restringe, infatti, l’ambito di applicazione della disciplina, ma evidenzia la centralità della persona e della qualità dell’abitare quale valore costituzionalmente rilevante. Ne consegue che l’ampliamento della servitù può essere disposto anche in assenza di condizioni di disabilità, purché il passaggio carrabile risponda a un’effettiva esigenza abitativa e sia rispettato il principio di proporzionalità. Il giudice dovrà quindi verificare che il beneficio conseguito dal fondo dominante non comporti un sacrificio eccessivo per il fondo servente. |