Allegazione e prova del danno da reputazione.

08 Luglio 2026

Il focus, tratteggiato il tema della prova, liquidazione e quantificazione del danno morale, analizza e approfondisce diverse questioni attinenti all’onere di allegazione e prova del danno reputazionale, nonché i relativi rapporti con il diritto di cronaca, il diritto all’oblio e la normativa in materia di Centrale dei rischi.

Nozione di reputazione ed onore

Va brevemente dato atto delle definizioni di reputazione e onore. La prima viene delineata dai lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale del 1929 quale onore in senso oggettivo, ovverosia «la stima o l'opinione che gli altri hanno di noi […] cioè il patrimonio morale che deriva dalla altrui considerazione», mentre l'affine figura dell'onore è definita dalla medesima fonte come «sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale, e designa quella somma di valori morali che l'individuo attribuisce a sé stesso». Si nota come delle due figure in esame la reputazione inerisca alla considerazione sociale da parte della collettività, mentre l'onore si colloca in una dimensione maggiormente intima dell'individuo: si potrebbe peraltro sostenere che non intercorra alcuna differenza tra i due parametri, dal momento che l'elemento discretivo tra diffamazione e ingiuria (ormai mero illecito amministrativo) consiste non tanto nel bene giuridico offeso, quanto nella pluralità o meno dei destinatari della comunicazione offensiva (Cass. pen. n. 17563/2023).

Prova e liquidazione del danno

Di non poco momento è la questione relativa alla prova e liquidazione del danno morale, nel presupposto ch'esso rilevi quale danno conseguente a reato o, comunque, in quanto attenga a un diritto costituzionale della persona (Cass. n. 38215/2021). In tema di danno reputazionale, la Corte di cassazione ne ammette la risarcibilità a prescindere che la violazione integri al contempo una fattispecie delittuosa (Cass. n. 15742/2018).

Laddove, poi, la diffamazione avvenga a mezzo stampa, la risarcibilità del danno è legittimata, oltre che dall'art. 185 c.p., anche dall'art. 12 l. 47/48, che pure rinvia all'art. 185 c.p. Quanto al rapporto fra rilievo penale e civile, si potrebbe affermare che, laddove la diffamazione non abbia natura dolosa, come richiede la lettera dell'art. 595 c.p., essa rilevi quale mero illecito civile in quanto comprensivo anche dell'ipotesi colposa: la diffamazione avente rilevanza circoscritta all'ambito della responsabilità aquiliana rivestirebbe dunque il ruolo di categoria residuale.

La prova del danno morale in punto an e quantum debeatur è invero resa disagevole dalla circostanza per cui tale danno inerisce a un bene immateriale, qual è la sfera interiore del preteso danneggiato (Cass. n. 7128/2013). Per quanto riguarda la specifica questione del danno morale da diffamazione, la giurisprudenza pacificamente riconosce l'ammissibilità della prova per presunzioni (Corte cost. n. 233/2003), la quale interpreta l'art. 2059 c.c. nel senso che la colpa dell'autore del fatto illecito ben può, in sede civile, risultare da una presunzione (nello stesso senso, Cass. n. 4005/2020).

Quanto al danno-conseguenza, una risalente pronuncia ne esclude la sussistenza in relazione al danno morale da diffamazione poiché esso integrerebbe una ipotesi di danno in re ipsa, con la conseguenza che sarebbe sufficiente provare il solo danno-evento (Cass. n. 16543/2012): trattasi peraltro di orientamento isolato e risalente, dacché la giurisprudenza maggioritaria nega che il danno da diffamazione, pur di difficile prova, sia configurabile in re ipsa (Cass. n. 11768/2022).

Anche la dottrina conviene sulla circostanza per cui il danno non patrimoniale debba essere provato sub specie di danno-conseguenza.

Va considerata distintamente l'ipotesi in cui il danno non patrimoniale consegua alla commissione del reato: in tal caso, parte della dottrina ne ammette la natura in re ipsa.

La Suprema Corte ha sottolineato che proprio «il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo» nella sua individuazione e quantificazione, potendo «costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti onde consentire di risalire al fatto ignoto» (così Cass. 25164/2020). E ciò in quanto esiste, «nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione», sovente «ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale», mentre «il riferimento più corretto» deve avere riguardo «alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione)» (così, nuovamente, Cass. 25164/2020).

In questa prospettiva, pertanto, «non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza», ma «tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi a dimostrazione del pregiudizio patito» (Cass. 25164/2020).

La quantificazione del danno non patrimoniale

Venendo al tema relativo alla quantificazione del danno morale, va innanzitutto osservato che quest'ultimo esige una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., per tale ragione in diverse pronunce (Cass. n. 16322/2023) la Corte di cassazione rammenta la necessità di un obbligo motivazionale rafforzato al fine di compensare il maggior margine di discrezionalità in capo al giudice. Nel momento in cui tale obbligo venisse disatteso, detta violazione renderebbe sindacabile la liquidazione giudiziale poiché non sarebbe stato reso noto il processo logico argomentativo che sorregge la determinazione della somma oggetto di condanna e neppure i fattori tenuti in considerazione sulla posta di danno da risarcire (Cass. n. 27282/2022).

Pertanto, il giudice di merito gode di discrezionalità nell'individuazione dei criteri volti alla liquidazione equitativa, sol che abbia cura di esplicitarli all'esito della scelta. Una volta esclusa la configurabilità del danno per il solo fatto che oggetto della lesione sono diritti della personalità costituzionalmente tutelati, e quindi affermata la necessità, pur in via presuntiva, di allegazione e prova (documentale o per via di mancata contestazione) del fatto noto — ossia la diffamazione — da cui desumere quello ignoto del danno-conseguenza, la Corte di Cassazione deve prendere atto dell'insindacabile scelta, da parte del giudice di merito, dei criteri enucleati dalle tabelle elaborate.

In particolare, il giudice ha l'onere di indicare il parametro standard da porre alla base del risarcimento, con i dovuti aumenti o riduzioni necessitati dalla peculiarità del caso concreto (Cass. n. 38215/2021).

Al fine di limitare la discrezionalità in una liquidazione ardua quale è quella relativa al danno non patrimoniale sono state predisposte le tabelle del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma, anche se non sul profilo specifico: al loro interno sono previsti diversi stadi della gravità del danno da diffamazione, da valutarsi secondo un coorte di fattori, tra cui il ruolo istituzionale ricoperto dal diffamato, il mezzo attraverso il quale è stata veicolata la notizia diffamante e la risonanza mediatica che ne è conseguita.

Le tabelle vanno peraltro allegate, in quanto strumento paranormativo (Cass. n. 20292/2022).

Tale loro natura esclude l'obbligo di produrle in giudizio, mentre la natura di fatto sostanziale impone la loro allegazione secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: non opera dunque il principio iura novit curia.

Va in ogni caso rammentato che le tabelle costituiscono uno strumento, di origine pretoria (pur mediata, costituendo frutto di elaborazione di un osservatorio), di cui il giudice può (ma non necessariamente deve: Cass. n. 18217/2023) avvalersi, in quanto vige il principio di libertà nella scelta dei criteri da seguire per la liquidazione del danno da diffamazione, insindacabile dalla Corte di cassazione salvo che ricorra la già ricordata ipotesi di motivazione incongrua o contraddittoria, ovvero quando la scelta di discostarsi dalle tabelle porti a esiti contrari ai dati di comune esperienza o a liquidazioni di importo sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. n. 31358/2021).

Ciò precisato, vale comunque come dato di fatto che lo strumento tabellare sia, allo stato, quello maggiormente diffuso per la liquidazione del danno da diffamazione (e del danno non patrimoniale in generale), con la conseguenza che le tabelle, che perseguono il fine di garantire l'uniformità nella determinazione del danno, implementano la prevedibilità — pur nell'ambito di una forbice edittale — dell'importo da liquidare.

Dunque le tabelle, così strutturate e finalizzate, da strumento di ausilio di cui il giudice si avvale divengono altresì strumento di ausilio dell'editore, il quale, nel valutare se pubblicare un articolo potenzialmente offensivo, ben potrà operare una valutazione costi-benefici, ponendo quale base di calcolo, da un lato, il margine di guadagno derivante dall'aumento delle vendite per un determinato articolo su un tema particolarmente dibattuto o su un personaggio controverso, dall'altro l'ammontare del possibile risarcimento di cui un domani dovesse essere ritenuto responsabile.

Casistica: il danno all’immagine delle persone giuridiche

La Corte di cassazione con sentenza n. 12929/2007 aveva sancito l'ammissibilità del risarcimento del danno all'immagine della persona giuridica, in quanto anche gli enti collettivi, come le persone fisiche, godono di un'immagine, la quale è suscettibile di subire, per effetto del comportamento illecito altrui, una lesione, consistente nella diminuzione della considerazione che essi ricevono dalla platea di consociati con cui interagiscono; ciò a prescindere da eventuali ricadute di carattere patrimoniale. Si tratta di un danno di natura non patrimoniale, riconducibile alla previsione di cui all'art. 2059 c.c. Con quella nota pronuncia la Corte di Cassazione sviluppava un percorso motivazionale già avviato in due precedenti sentenze, le nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003, nelle quali aveva riconosciuto il sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto.

In relazione a quest'ultima tipologia di danno, i giudici di legittimità ne sancivano l'estensione anche alle persone giuridiche ed in genere agli enti collettivi dotati di soggettività giuridica, ritenendo, appunto, la risarcibilità del danno derivante dalla lesione dell'immagine degli stessi. Si trattava, ad avviso della Corte di legittimità, di una conclusione derivata dal tenore dell'art. 2 della Costituzione il quale riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, cioè della persona fisica, anche nelle formazioni sociali; sicché sarebbe stato contraddittorio ammettere la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione di un diritto fondamentale al soggetto persona fisica quando agisce direttamente come tale e non riconoscerla alla "formazione sociale", ove si svolge la sua personalità. In buona sostanza, le persone giuridiche, composte da più individui che interagiscono in vista della realizzazione di un comune interesse, hanno non solo una propria identità e un nome, ma anche un'immagine, degna di essere tutelata giuridicamente contro qualsivoglia evento dannoso.

A mente dell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, il danno all'immagine della persona giuridica si configura pertanto non come danno-evento, rappresentato cioè dal fatto in sé della lesione, risarcibile ex art. 2043 c.c., ma come danno-conseguenza, in quanto si ricollega alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso di causalità, la cui sussistenza deve essere provata dal danneggiato, anche mediante presunzioni, mentre la sua quantificazione è demandata alla valutazione equitativa del giudice.

Per Cass. n. 19551/2023, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che – pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose mails inviate da un dipendente licenziato ad interlocutori istituzionali, lamentando l'adozione di comportamenti non etici da parte dell'ente datoriale – aveva rigettato la domanda risarcitoria, sul rilievo del difetto di allegazione del danno conseguenza, anche con il ricorso a presunzioni semplici, mancando elementi dai quali ricavare che gli interlocutori istituzionali della società avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).

Tale pronuncia consolida l'orientamento a mente del quale anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente (Cass. n. 20643/2016).

Pertanto, non solo viene ribadita la configurabilità di un siffatto pregiudizio per i soggetti collettivi, non ostandovi l'assenza di corporeità (Cass. n. 22396/2013), ma altresì integra gli estremi di un fatto lesivo dell'immagine della persona giuridica la diminuzione della considerazione che della medesima hanno i consociati in genere oppure specifiche platee di consociati, con le quali il soggetto si relazioni in maniera più intensa (Cass. n. 12929/2007).

Un siffatto pregiudizio non patrimoniale è, dunque, ad apprezzare come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Non è, quindi, predicabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento e cioè in re ipsa nel fatto lesivo.

Una tale impostazione collide con l'attuale, e ormai consolidatosi, orientamento che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato, sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy, sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all'onore ed alla reputazione della persona fisica o il diritto all'immagine dell'ente collettivo o della persona giuridica (Cass. n. 9385/2018).

Nell'indirizzo giurisprudenziale dominante, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (Cass. n. 2685/2023). Tale principio è stato affermato in sede di legittimità anche con specifico riferimento alla lesione dell'immagine e della reputazione commerciale di una persona giuridica (Cass. n. 19551/2023, in cui si è confermata la decisione di merito che — pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose e-mail inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici — aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle “mails” avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).

Una prospettiva, questa, che muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c., non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta, per l'appunto, da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova.

Una prospettiva che, altresì, trova la propria giustificazione di fondo nel postulato per cui, nel sottosistema della responsabilità civile, al risarcimento del danno non può ascriversi una funzione punitiva.

Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 c.c., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici.

Il diritto di cronaca e tutela della reputazione

Il diritto di cronaca giornalistica, invero, costituisce un aspetto essenziale del diritto di libertà di manifestazione del pensiero riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione e può, pertanto, essere esercitato anche quando ne derivi una lesione all'altrui reputazione, atteggiandosi a causa di giustificazione ai sensi dell'art. 51 c.p.; tale diritto, però, non è assoluto ed i suoi limiti, in aderenza proprio alle finalità sociali che persegue, vanno ravvisati: a) nella necessità che l'esposizione della notizia sia obiettiva e serena, nel senso che non si tratti di una incivile denigrazione dell'altrui personalità; b) nella necessità che esista un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti; c) nella necessità che la notizia pubblicata sia vera, o almeno sia stata seriamente accertata (Cass. pen., n. 7776/1983).

L'esercizio del diritto di cronaca ha, pertanto, efficacia scriminante riguardo al fatto diffamatorio a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, il che implica che sia riportata in modo completo (Cass. pen., n. 44024/2010).

Tale scriminante è certamente configurabile qualora la notizia pubblicata sia vera anche indipendentemente dalla verità del fatto che ne costituisce oggetto, purché la notizia stessa sia di interesse pubblico, anche in relazione ai soggetti coinvolti e sia presentata oggettivamente come tale e non come verità del fatto narrato (Cass. pen., n. 11897/2010).

Sotto altro profilo, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Cass. pen., n. 48086/2018).

Principi specificamente ribaditi proprio con riferimento al delitto ex art. 595 c.p. laddove si è evidenziato che è legittimo il ricorso al notorio e alle presunzioni nella prova del danno, nella specie derivante da lesione alla reputazione a mezzo di programma televisivo, considerato che, in base all'id quod plerumque accidit, si può presumere, che tale lesione abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro; inoltre, l'automatismo del relativo nesso causale è, in tal caso, di tale evidenza da far sì che il relativo onere di allegazione possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo (anche per relationem rispetto all'imputazione contestata) al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive (Cass. pen., n. 6481/2011).

Il diritto all’oblio

Con la sentenza n. 6116/2023 la Corte di cassazione ha stabilito che la pretesa risarcitoria dell’uomo, basata sulla permanenza nel sito web della testata giornalistica di una notizia vera, ma obsoleta e non aggiornata, secondo la Suprema Corte, è fondata. Il giornale deve rispondere per la permanenza della notizia relativa al procedimento penale anche se non diffamatoria, in quanto rispondente al vero e pertanto pienamente rientrante nel diritto di cronaca, se non procede ad aggiornare la notizia con l’esito assolutorio del processo, rendendo dunque la notizia idonea a creare un danno alla reputazione dell’imputato poi assolto. L’interessato ha il diritto, in primo luogo, ad ottenere un aggiornamento dei dati che lo riguardano e anche la cancellazione di notizie dai siti internet, ed in secondo luogo al risarcimento del danno, qualora provato, tenuto conto sia dell’esaurimento dell’interesse pubblico a mantenere la notizia, sia della mancata adesione del titolare del sito alla diffida dell’interessato, alla rimozione della pubblicazione.

La Cassazione non ha statuito un obbligo generale per le testate giornalistiche di costante aggiornamento delle notizie e di rimozione delle stesse una volta trascorso un certo lasso di tempo, ma ha comunque stabilito che qualsiasi interessato ha il diritto di tutelare il proprio onore e la propria reputazione e di richiedere l’aggiornamento degli articoli con le novità più recenti o con la rimozione della notizia dal sito web. Una volta che l’interessato abbia formulato tale richiesta, dunque, l’omissione o il rifiuto ingiustificato di aggiornamento o rimozione del contenuto risulta idoneo a integrare una condotta illecita tale da giustificare il risarcimento del danno prodottosi a partire dalla richiesta di aggiornamento/rimozione (danno che ovviamente va allegato e provato). In questo modo, si realizza, secondo la Cassazione, quel ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi fra editore e interessato, tra diritto di cronaca e diritto alla cancellazione.

In questo senso si esprime anche l’art. 17 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) sul diritto all’oblio che fa riferimento al diritto dell’interessato ad ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano, a cui si collega lo speculare obbligo del titolare di provvedervi “senza ingiustificato ritardo”. Quindi: «la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale, pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all’esito di tale procedimento, non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria; tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato)».

Al riguardo assumono rilevanza gli artt. 7, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 17 Regolamento UE n. 679/2016 e i precedenti di legittimità in materia di diritto all'oblio, segnatamente Cass. n. 5525/2012 e Cass. n. 13161/2016.

La prima decisione non si pronuncia sul diritto al risarcimento, ma afferma il diritto dell'interessato a chiedere e a ottenere un aggiornamento dei dati che lo riguardano e anche la cancellazione di notizie dai siti internet; la seconda riconosce la configurabilità del diritto al risarcimento del danno (salva verifica dell'allegazione e della prova almeno presuntiva del pregiudizio) con una motivazione che tiene conto sia dell'esaurimento dell'interesse a mantenere la notizia sia della mancata adesione del titolare del sito alla diffida dell'interessato alla rimozione della pubblicazione.

Ebbene, secondo la Suprema Corte non si può affermare tout court e in termini generali un obbligo di costante aggiornamento della notizia o di rimozione della stessa una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo (di cui non sarebbe neppure agevole una predeterminazione generalizzata), dato che ciò imporrebbe un onere estremamente gravoso e pressoché impossibile da rispettare a carico delle testate giornalistiche titolari dei siti web, al quale potrebbe non corrispondere un concreto interesse dei soggetti cui si riferiscono le notizie.

D'altra parte, deve riconoscersi alla persona interessata dalla persistenza di una pubblicazione che reputi a sé pregiudizievole il diritto di tutelare la propria reputazione e di richiedere l'aggiornamento del sito o la rimozione della notizia, con la conseguenza che, una volta che sia stata formulata una siffatta richiesta, il rifiuto ingiustificato di aggiornamento o rimozione risulta idoneo a integrare una condotta illecita tale da giustificare il risarcimento del danno prodottosi a partire dalla richiesta di aggiornamento/rimozione (danno che ovviamente va allegato e provato, anche in via presuntiva).

Una soluzione siffatta realizza un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi e si pone in linea di continuità col rilievo già contenuto in Cass. n. 5505/2012 circa la possibilità/necessità di compartecipazione dell'interessato nell'utilizzazione dei propri dati personali ... ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione.

In tal senso orientano l'art. 7, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (secondo cui l'interessato «ha diritto di ottenere» l'aggiornamento o la cancellazione) e l'art. 17 Regolamento UE 679/2016 (che fa parimenti riferimento al diritto dell'interessato a ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano, cui si correla il dovere del secondo di provvedervi senza ingiustificato ritardo): entrambi fanno dipendere dall'iniziativa dell'interessato il dovere del titolare del trattamento di attivarsi per la modifica del dato e mal si prestano a sostenere l'affermazione di un dovere dell'anzidetto titolare (sanzionato a livello risarcitorio) di procedere alla modifica di propria iniziativa.

Deve dunque ritenersi che la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale - pubblicata nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non “aggiornata” con i dati relativi all'esito di tale procedimento - non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria; tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l'aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l'ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l'onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell'interessato).

Il provvedimento analizzato costituisce un importante principio di diritto per la tutela della reputazione delle persone coinvolte in procedimenti penali e per la corretta informazione del pubblico da parte dei siti di giornalismo online.

La Corte, ritenendo che tale soluzione rappresenti un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi, in linea con quanto già stabilito dalla giurisprudenza in materia di diritto all’aggiornamento o alla cancellazione dei dati personali, ha sostenuto che non esiste un obbligo generale e assoluto di aggiornamento costante delle notizie sui siti web delle testate giornalistiche, in quanto ciò imporrebbe un onere troppo gravoso per le testate giornalistiche e potrebbe non corrispondere a un concreto interesse dei soggetti cui si riferiscono le notizie.

Nonostante ciò, la Corte ha riconosciuto il diritto della persona danneggiata dalla persistenza di una pubblicazione pregiudizievole di richiedere l’aggiornamento del sito o la rimozione della notizia e ha stabilito che il rifiuto ingiustificato di aggiornamento o rimozione potrebbe integrare una condotta illecita tale da giustificare il risarcimento del danno prodottosi a partire dalla richiesta di aggiornamento/rimozione.

ll danno all’immagine derivante dall’atto di concorrenza sleale

Con ordinanza n. 6876/2023, i giudici di legittimità hanno affrontato la questione se la mancata effettiva commercializzazione dei prodotti contraffatti a causa del loro sequestro operato dalla Guardia di Finanza, faccia venir meno la configurabilità di un danno da concorrenza sleale per lucro cessante, avuto riguardo al danno all'immagine, da valutarsi soprattutto riguardo all'apprezzamento dei consumatori.

Ciò posto, si osserva che il danno risarcibile per atto di concorrenza sleale comprende, in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 1223e 2056 c.c., sia il danno emergente, sia il lucro cessante: --a) il primo può consistere nelle spese vanificate dall'illecito (per esempio, le spese pubblicitarie il cui ritorno è stato compromesso dall'attività illecita del concorrente), nelle spese affrontate per ovviare all'illecito (per esempio, le spese sostenute per la scoperta dell'altrui condotta pregiudizievole e per acquisirne la prova; quelle per informare il pubblico dell'altrui illecito) e in quelle imposte dall'esigenza di ovviare al pregiudizio subito dagli asset aziendali per la perdita di valore e/o, della capacità produttività e di penetrazione nel mercato; --b) il secondo si risolve essenzialmente nel mancato guadagno del titolare eziologicamente legato alla concorrenza dell'autore della violazione, in relazione alla compressione dei ricavi dovuta alla diminuzione delle vendite – eventualmente anche di prodotti gemellati – o alla erosione del prezzo di mercato del prodotto.

Tali voci di danno vanno tenute distinte dal danno non patrimoniale, consistente nella lesione alla reputazione di un soggetto – ivi incluso una persona giuridica – derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi (Cass. n. 2039/2018; Cass. n. 18082/2013; sulla risarcibilità del danno non patrimoniale, Cass., sez. un., n. 26972/2008).

La distinzione delle diverse voci risarcitorie si impone non solo per esigenze di una loro corretta qualificazione, ma anche per evitare il rischio di duplicazione delle poste risarcitorie; va, infatti, scongiurato il pericolo che la generica allegazione della lesione dell'immagine e del prestigio imprenditoriale dia luogo al riconoscimento di poste risarcitorie distinte, seppur relative al medesimo pregiudizio. Tale pericolo appare particolarmente concreto in ragione della sottile linea di demarcazione tra danno morale da lesione alla reputazione e danno patrimoniale da discredito, da individuarsi, il primo, nel pregiudizio alla corretta identificazione del soggetto che ne è titolare nella sua comunità di riferimento e, il secondo, nel pregiudizio alla produttività e al posizionamento sul mercato. La tutela risarcitoria per atti di concorrenza sleale va accordata anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall'art. 2598 c.c., avuto riguardo all'esigenza di prevenzione dell'illecito evidenziata dalla previsione del rimedio inibitorio, qualora sia dimostrata l'esistenza di un danno ad essa eziologicamente collegata. L'esecuzione di un'attività prodromica – soprattutto se inequivocabilmente orientata alla realizzazione di condotte concorrenziali sleali – può, dunque, di per sé, assumere rilevanza ai fini risarcitori pur in assenza dell'effettivo compimento dell'atto ritenuto illecito, nei limiti in cui la stessa arrechi pregiudizio al concorrente; qualora, poi, come nel caso in esame, il pregiudizio riguardi l'immagine e l'apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti commercializzati con un determinato segno distintivo, la vittima ha diritto al risarcimento non solo del danno emergente e del danno non patrimoniale, in presenza dei presupposti indicati in precedenza, ma anche del danno da lucro cessante, laddove la condotta illecita abbia determinato una contrazione dei suoi ricavi o, comunque, una incidenza sul relativo importo.

Segnalazione alla centrale rischi

La Cassazione ha osservato che la normativa in materia di Centrale dei rischi, sebbene persegua interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari, finisce, nel momento in cui delinea i presupposti che giustificano la segnalazione alla Centrale Rischi, anche per integrare il contenuto del rapporto contrattuale con il cliente. È infatti evidente che la puntualizzazione dei limiti che giustificano, in quanto doverosa, un'iniziativa suscettibile di incidere sulla 'reputazione' economica e l'operatività bancaria dei clienti è destinata anche a proteggere direttamente questi ultimi interessi, rispetto alla diffusione di dati che le banche conoscono in ragione dello specifico rapporto obbligatorio che le lega al cliente stesso (Cass. n. 29252/2024).

Ne discende che la violazione di tale disciplina - laddove si traduca nell'erronea individuazione della ricorrenza di tali presupposti - genera una responsabilità negoziale della banca, sulla quale grave l'onere, in coerenza con i principi generali desumibili dall'art. 1218 c.c., di dimostrare, ove sorga controversia, l'adempimento dei propri obblighi (Cass. n. 25512/2017).

Nell'ambito della responsabilità aquiliana, la dottrina include tra le fattispecie di danno ingiusto ex art. 2043 c.c. le ipotesi di informazioni inesatte cui segua la lesione del diritto all'integrità del patrimonio. Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale per illecita segnalazione sono state individuate nei casi in cui la segnalazione sia effettuata in assenza di un rapporto contrattuale con l'intermediario segnalante, perché mai instaurato o cessato.

Occorre, infine, menzionare che, a norma dell'art. 82, comma 1, del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR UE/2016/679), chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del suddetto regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

Il soggetto che assume l'illegittimità della segnalazione “a sofferenza” del proprio nominativo alla Centrale dei rischi deve fornire la prova di avere subìto, in conseguenza di ciò, un concreto pregiudizio (patrimoniale o meno) (ex multis: Cass. n. 8421/2011; Cass. n. 6199/2004; Cass. n. 4881/2004; Cass. n. 4366/2003; Cass. n. 2679/1997). Non sono, infatti, ricevibili richieste di risarcimento generiche: il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subìto dal titolare del diritto leso, che deve essere dimostrato (Cass., Sez. Un., n. 15350/2015; Cass., Sez. Un., n. 26972/2008; Cass. n. 3133/2020, Cass. n. 1931/2017; Cass. n. 23206/2015, Cass. n. 16133/2014, Cass. n. 1781/2012 e Cass. n. 1183/2007).

Ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subìto dalla illegittima segnalazione, non può essere invocata la tesi del danno in re ipsa, poiché «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo» (Cass., Sez. Un., n. 26972/2008). Non esistono danni in re ipsa: la lesione di un diritto è il presupposto del danno, ma non il danno stesso. Pertanto, chi invoca il risarcimento ha l'onere di allegare e provare non solo la lesione del diritto, ma anche il pregiudizio che ne sia derivato (Cass. n. 26438/2022; Cass. n. 6589/2023; Cass. n. 11732/2024).

È parimenti consolidato il convincimento che la liquidazione equitativa del danno - criterio abitualmente utilizzato nei casi di illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi - può aver luogo soltanto se il danno è provato nell'an, e comunque la possibilità della liquidazione equitativa non esime il danneggiato dall'offrire al giudice gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, nell'ipotesi in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare ai sensi dell'art. 1226 c.c.

La Cassazione ha ormai definitivamente chiarito che la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa richiede che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno (Cass. n. 11698/2018; Cass. n. 4534/2017; Cass. n. 1931/2017; Cass. n. 127/2016).

La liquidazione equitativa del danno, dunque, presuppone: l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile; l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno; la circostanza che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova. In altre parole, la richiesta di condanna ex art. 1226 c.c. non può risolversi in uno strumento processuale per sottrarsi all'ordinario onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.

Riguardo alle conseguenze di una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, occorre infine distinguere tra danno patrimoniale (danno emergente/perdita subita: ad es., smobilizzazione di investimenti a causa della illegittima segnalazione ovvero lucro cessante/mancato guadagno: ad es., perdita di opportunità imprenditoriali a causa della conseguente interruzione del credito) e danno non patrimoniale (ad es., danno reputazionale, derivante dalla lesione dell'immagine personale o imprenditoriale).

Pertanto, in materia di responsabilità civile, il danno derivante da «illegittima segnalazione alla Centrale Rischi», in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra la condotta colposa del creditore e il danno subìto.

Si è inoltre precisato, che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere provato anche mediante presunzioni, che, nel caso di un imprenditore, possono riguardare «un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza» (così, in motivazione, Cass. n. 15609/2014). Per un qualsiasi altro soggetto, il danno può consistere anche nella dimostrazione di una maggiore difficoltà nell'accesso al credito (Cass. n. 3133/2020).

Bibliografia

I. Alagna, Può scattare il risarcimento se un sito on line non rimuove la notizia ormai obsoleta, in IUS Responsabilità Civile, 26 aprile 2023;

V. de Gioia, Diritto all’oblio: gli strumenti di tutela in caso di permanenza nel sito web di una testata giornalistica di una notizia vera ma «datata» e non aggiornata, in Njus;

G. Facci, Il risarcimento del danno per violazione dei diritti della personalità, al di fuori della privacy, in Resp. civ. e prev., 2000, 1485;

G. Failaci, La rilevanza penale della diffamazione e la liquidazione dei danni morali (Nota a Corte di cassazione penale, in Njus;

F. Fiorucci, Il danno da segnalazione a sofferenza può essere provato per presunzioni, in IUS Societario, 02 gennaio 2025;

A. Palmieri - R. Pardolesi, Mai futile il danno non patrimoniale da violazione della privacy (purché lo si provi!), in Foro it., 2023, IV, 278);

G. Ponzanelli, Sezioni unite: il «nuovo statuto» del danno non patrimoniale, in Foro it., 2009, I, 137.

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