Stalking su minore: esclusi i benefici se il fatto è successivo alla legge sul femminicidio
08 Luglio 2026
Nel caso concreto, la Cassazione ha ritenuto illegittima la mancata valutazione dell’istanza di applicazione di una pena sostitutiva, non emergendo alcuna causa di inammissibilità della richiesta. In particolare, la Corte ha rilevato che la decisione di appello non avrebbe comunque potuto applicare, al caso di specie, la causa ostativa prevista dall’art. 59, comma 1, lett. d), della legge n. 689/1981 con riferimento al delitto di atti persecutori commessi in danno di persona minorenne. Il ricorso deduceva l’illegittimità dell’omessa pronuncia del giudice di appello sulla richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. La richiesta risultava dal verbale di udienza. Rilevato quindi un error in procedendo, la Corte di Cassazione, procedendo all’esame diretto degli atti, ha verificato che nel verbale era dato atto del deposito, da parte della difesa, di un’istanza di condanna a pena sostitutiva ai sensi dell’art. 545-bis c.p.p. e, in subordine, di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità. Da ciò discende l’illegittimità della sentenza di appello, ora annullata, poiché il giudice non poteva omettere di pronunciarsi su tale domanda. Ciò alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la richiesta, formulata dall’imputato nel corso dell’udienza di discussione in appello, impone al giudice del gravame di esprimersi sulla chiesta sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni sostitutive. Qualora il giudice avesse ritenuto di non poter decidere immediatamente, avrebbe dovuto riaprire il contraddittorio con le parti all’esito della camera di consiglio, con eventuale integrazione del dispositivo; ovvero, se fossero stati necessari ulteriori accertamenti, fissare un’apposita udienza entro sessanta giorni, previa sospensione del processo. In ogni caso, la mancata considerazione dell’istanza di sostituzione non poteva essere giustificata, neppure implicitamente, valorizzando il reato di stalking aggravato ai sensi dell’art. 612-bis, comma 3, c.p., come reato ostativo che consente il riconoscimento dei benefici penitenziari solo previa valutazione positiva del magistrato di sorveglianza. Come già evidenziato, infatti, tale disciplina è entrata in vigore solo dopo la commissione del delitto oggetto di giudizio e, in quanto più sfavorevole, non poteva trovare applicazione retroattiva. Fonte: Diritto e giustizia |