Stalking su minore: esclusi i benefici se il fatto è successivo alla legge sul femminicidio

La Redazione
08 Luglio 2026

L’inserimento del reato di stalking aggravato tra i reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, quando commesso in danno di un minore, opera soltanto per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge sul femminicidio, che ha introdotto questa nuova disciplina: trattandosi di una norma sfavorevole per l’imputato, non può essere applicata retroattivamente, in forza del principio del favor rei.

Nel caso concreto, la Cassazione ha ritenuto illegittima la mancata valutazione dell’istanza di applicazione di una pena sostitutiva, non emergendo alcuna causa di inammissibilità della richiesta.
Dato che la sentenza di appello non conteneva alcuna motivazione sul punto, non è possibile ritenere che il giudice di secondo grado abbia considerato il reato per cui è intervenuta condanna come ostativo alla concessione della pena sostitutiva.

In particolare, la Corte ha rilevato che la decisione di appello non avrebbe comunque potuto applicare, al caso di specie, la causa ostativa prevista dall’art. 59, comma 1, lett. d), della legge n. 689/1981 con riferimento al delitto di atti persecutori commessi in danno di persona minorenne.
Questa ipotesi, infatti, è stata inclusa tra i reati ostativi di cui all’art. 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario solo a partire dall’entrata in vigore dell’art. 5 della legge 2 dicembre 2025, n. 181 (cosiddetta legge sul femminicidio).
Poiché i fatti oggetto di giudizio erano anteriori al 17 dicembre 2025, data di entrata in vigore della legge sul femminicidio, tale disciplina non poteva essere applicata, in virtù del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole.

Il ricorso deduceva l’illegittimità dell’omessa pronuncia del giudice di appello sulla richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
Tale istanza – come ora conferma la Cassazione – era stata ritualmente proposta, anche alla luce della riforma Cartabia, dal difensore munito di procura speciale nel corso dell’udienza di discussione in grado di appello.

La richiesta risultava dal verbale di udienza. Rilevato quindi un error in procedendo, la Corte di Cassazione, procedendo all’esame diretto degli atti, ha verificato che nel verbale era dato atto del deposito, da parte della difesa, di un’istanza di condanna a pena sostitutiva ai sensi dell’art. 545-bis c.p.p. e, in subordine, di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità.

Da ciò discende l’illegittimità della sentenza di appello, ora annullata, poiché il giudice non poteva omettere di pronunciarsi su tale domanda. Ciò alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la richiesta, formulata dall’imputato nel corso dell’udienza di discussione in appello, impone al giudice del gravame di esprimersi sulla chiesta sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni sostitutive.

Qualora il giudice avesse ritenuto di non poter decidere immediatamente, avrebbe dovuto riaprire il contraddittorio con le parti all’esito della camera di consiglio, con eventuale integrazione del dispositivo; ovvero, se fossero stati necessari ulteriori accertamenti, fissare un’apposita udienza entro sessanta giorni, previa sospensione del processo.

In ogni caso, la mancata considerazione dell’istanza di sostituzione non poteva essere giustificata, neppure implicitamente, valorizzando il reato di stalking aggravato ai sensi dell’art. 612-bis, comma 3, c.p., come reato ostativo che consente il riconoscimento dei benefici penitenziari solo previa valutazione positiva del magistrato di sorveglianza. Come già evidenziato, infatti, tale disciplina è entrata in vigore solo dopo la commissione del delitto oggetto di giudizio e, in quanto più sfavorevole, non poteva trovare applicazione retroattiva.

Fonte: Diritto e giustizia

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