Art. 2051 c.c.: quando le precipitazioni atmosferiche che provocano danni integrano l’ipotesi del caso fortuito?
13 Luglio 2026
Massime L’allegazione del caso fortuito da parte del custode costituisce (ed è qualificabile come) un’eccezione in senso lato e, quindi, non soggiace ad alcuna decadenza o preclusione istruttoria. Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., quando assumono i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi sulla base dati scientifici di tipo statistico (i c.d. “dati pluviometrici”) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia e da attingersi da fonti certe e qualificate. Il caso A seguito di forti piogge si verifica un allagamento da acque reflue e fognarie che danneggiano un immobile adibito a civile abitazione. Il proprietario agisce in sede civile innanzi al Tribunale di Napoli Nord nei confronti del Comune, quale custode della rete fognaria. Sostiene, a fondamente della domanda, l’inadeguatezza per sottodimensionamento del collettore fognario comunale. Radicatasi così la lite si costituisce tardivamente il Comune che contesta solo genericamente la prospettazione attorea. Nel corso del giudizio viene disposta ed espletata Consulenza Tecnica d’Ufficio. Il Consulente, dopo aver acquisito documentazione fornita dal Comune, rileva l’eccezionalità delle piogge. Il Tribunale di Napoli Nord con sentenza 2/12/2022 n. 4280 accoglie la domanda. Il Comune propone appello avverso detta decisione. Radicatasi così la lite in sede di appello si costituisce il danneggiato che chiede il rigetto del gravame. La Corte di Appello di Napoli con sentenza 2/9/2024 n. 3467:
Il danneggiato propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo lamenta - sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di nullità della sentenza e del procedimento - «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 156, 191e 194 c.p.c., e dell’art. 92 disp. att. c.p.c., oltre che dell’art. 2697, comma 2, c.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.». Il ricorrente, con tale motivo, propone due distinte censure. Con la prima lamenta che «l’attività svolta dal Consulente d’Ufficio ha prodotto la nullità totale o parziale della C.T.U., dal momento che questi non ha limitato la propria indagine all’esame delle risultanze probatorie fornite dalle parti, ma ha introdotto nel processo, senza garantire il contraddittorio (artt. 112 e 115 c.p.c.) ed in assenza di autorizzazione del Giudice (art 194 c.p.c., 92 disp. att. c.p.c.), in merito all’evento dannoso di cui è causa ed ai relativi dati pluviometrici, delle generiche “informazioni”, non verificate e fondate solo su di una dichiarazione del CTP del Comune di Giugliano: informazioni peraltro fornite del Consulente, con violazione del suo obbligo di rispondere con precisione e coerenza ai quesiti sottopostigli dal Giudice (art. 191 c.p.c.), anziché su supporto documentale, sotto forma di meri “dati” da reperire in modo imprecisato su internet». Con la seconda lamenta sia la violazione dell’art. 2697 c.c. per essere stata esclusa la responsabilità del Comune in ragione di una prova del fortuito non fornita dalla parte che ne era onerata, sia la violazione dell’art. 2051 c.c. in quanto l’utilizzazione dei dati acquisiti dal C.T.U. sarebbe avvenuta «in assoluto contrasto con la costante interpretazione ed applicazione della norma da parte della giurisprudenza», atteso che in base a essa «l’accertamento del fortuito, rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia», con verifica che «va operata sulla base di soli dati obiettivi». Con il secondo motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo. Il ricorrente, con tale motivo, sostiene che la Corte partenopea, «nell’acquisire surrettiziamente le affermazioni del C.T.U. ha omesso qualsiasi indagine, anche mediante rinnovazione od integrazione di C.T.U., in ordine all’evento meteorologico di cui è causa che era privo dei requisiti o comunque non era stato indagato dall’Ausiliario in ordine ai requisiti per assurgere, in base alla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sopra richiamata, a caso fortuito, in relazione alle indispensabili caratteristiche della eccezionalità e della imprevedibilità». Radicatasi così la lite in sede di legittimità il Comune resiste con controricorso. La Suprema Corte con la decisione in commento (Cass. 4/4/26 n. 8474):
Le questioni Le questioni giuridiche affrontate dal giudice di legittimità sono varie ma quelle rilevanti, oggetto del presente commento, sono tre, tutte relative alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.:
Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte rigetta la prima censura del primo motivo di ricorso relativo alla denunciata nullità della sentenza impugnata. Rileva, in particolare, a sostegno del rigetto che:
La Suprema Corte, invece, accoglie la seconda censura del primo motivo di ricorso relativo alla denunciata violazione dell’art. 2051 c.c. Rileva, in particolare, a sostegno dell’accoglimento che:
La Suprema Corte rileva, altresì, che tale assunto si impone, nuovamente, alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata atteso che se è vero che, in presenza di eventi atmosferici eccezionali, neppure l’avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza da parte delle autorità pubbliche a tale scopo specificamente preposte - secondo la disciplina un tempo prevista dall’art. 5 l. 24/2/1992 n. 225 e oggi dettata dal d.lgs. 2/1/2018 n. 1, recante “Codice della protezione civile” - fa presumere la sussistenza del caso fortuito, deve, a maggior ragione, ritenersi che la ricorrenza dello stesso, quale fattore esonerativo dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., possa essere affermata solo quando i dati pluviometrici rivelatrici del carattere eccezionale delle precipitazioni siano attinti da fonti certe e qualificate, per tali intendendo quelle affidabili, la cui attendibilità possa desumersi dalla natura istituzionale del soggetto rilevatore o da altre circostanze, innanzi indicate. La Suprema Corte, infine:
Osservazioni La decisione della Suprema Corte appare senz’altro corretta e, da un lato è perfettamente in linea con la norma di cui all’art. 2051 c.c. e l’orientamento consolidato di legittimità e, dall’altro lato, presenta un’assoluta novità. Queste le ragioni. Art. 2051 c.c. L’art. 2051 c.c. dispone: «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Tale norma, pertanto, imputa la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Tale criterio di imputazione della responsabilità prescinde da qualunque connotato di colpa (per tutte: Sez. Un. 30/6/2022 n. 20943, par. 8.9. della motivazione, che richiama sul punto Cass. 1/2/2018 n. 2481 e Cass. 1/2/2018 n. 2480, che costituiscono la presa di posizione sul punto della terza sezione civile anche se per la verità le decisioni sono ben otto: Cass. 1/2/2018 nn. da 2477 a 2483). Il principio si giustifica alla luce di un argomento di economia del diritto: il costo economico di un danno dev’essere allocato a carico del soggetto che, a prescindere dal fatto che sia stato autore di una condotta colpevole, per avere a sua disposizione e vantaggio la cosa custodita (tanto da esercitarvi un’autentica signoria di fatto) è il soggetto più idoneo a sopportare il costo del danno, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata a evitarlo nel modo più conveniente (Cass. 7/2/2026 n. 2684; Cass. 28/11/2025 n. 31164). Responsabilità oggettiva La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo (Sez. Un. 11/11/1991 n. 12019, che ha sanato, sul punto, il contrasto di giurisprudenza sulla responsabilità da danno cagionato a terzi da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c.; conf. Sez. Un. 30/6/2022 n. 20943, che, dopo aver diacronicamente illustrato il percorso della giurisprudenza di legittimità, hanno ribadito che «la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»). Presupposti Perché possa configurarsi in concreto sono necessari due presupposti:
Custodia Custode è il soggetto, pubblico o privato, che ha l’effettivo potere sulla res e, quindi, quello che di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione e ha il potere di governo della cosa (Sez. Un. 10/5/2016 n. 9449). Il rapporto di custodia, pertanto, postula l’effettivo potere sulla cosa e, quindi, non solo la sua disponibilità giuridica ma, insieme a essa, la disponibilità materiale alla stregua di un binomio che opera unitariamente come fattore selettivo della figura del custode, rilevante ai sensi dell’art. 2051 c.c., ossia di colui che ha “il potere di governo” della cosa, “da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto” con essa (Cass. 14/3/2018 n. 6141; conf. Cass. 17/6/2013 n. 15096; Cass. 12/7/2006 n. 15779). Custode, pertanto, è (innanzi tutto, ma) non solo il proprietario, come tale gravato da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita, ma anche chi abbia del pari un rapporto giuridicamente qualificato come il possesso o, in determinati casi, la detenzione (legittima o anche abusiva) della cosa o la concessione (Cass. 5/5/2020 n. 8466; Cass. 14/3/2018 n. 6141; Cass. 28/7/2017 n. 18856; Cass. 25/2/2016 n. 3695; Cass. 20/2/2006 n. 3651; Cass. 20/10/2005 n. 20317; Cass. 3/6/1976 n. 1992); l’unica circostanza che rileva, ai fini della applicabilità dell’art. 2051 c.c., è la materiale possibilità di contrectatio rei (Cass. 17/10/1969 n. 3405 che ha affermato che «diritto di proprietà e potere di custodia non devono...necessariamente coincidere nello stesso soggetto»; conf. Cass. 10/10/2014 n. 21398). Nesso causale tra cosa in custodia e danno arrecato Al fine della sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato devono ricorrere due condizioni:
A tale fine non rilevano:
Caso fortuito Il codice civile non dà la definizione di “caso fortuito”. Esso, però, per millenaria tradizione giuridica, va identificato con l’evento estraneo alla sfera soggettiva del custode che non può essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non può essere in alcun modo prevenuto (Cass. 29/3/2019 n. 8765; Cass. 31/10/2017 n. 25837). L’esimente del caso fortuito, così, è tradizionalmente identificata nei seguenti fatti connotati da impulso causale autonomo, imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità: - il fatto naturale; - il fatto del terzo (e, a tal fine, non è indispensabile sia un soggetto individuato, Cass. 28/11/2025 n. 31164); - il fatto della stessa vittima (per tutte: Sez. Un. 30/6/2022 n. 20943). Al caso fortuito va certamente equiparata la forza maggiore e, cioè, un evento che seppur è prevedibile non può essere impedito come, a esempio, un evento atmosferico (Cass. 31/10/2017 n. 25837). Tale esimente della forza maggiore, mutuata dal sistema penale che la prevede nell’art. 45 c.p., è qualificabile quale “vis cui resisti non potest” (Cass. 22/8/2023 n. 24976; Cass. 5/7/2022 n. 21254; Cass. 20/6/2018 n. 16190; Cass. 7/7/2016 n. 13917; Cass. 7/7/2006 n. 15598; Cass. 16/3/2006 n. 5825; Cass. 14/12/2001 n. 15832; Cass. 5/12/1986 n. 7240). Eccezione in senso lato L’allegazione del caso fortuito da parte del custode:
Evento meteorologico di notevole intensità In caso di evento meteorologico di notevole intensità, affinché lo stesso, in caso di danni, possa configurarsi caso fortuito ai fini dell’esimente di cui all’art. 2051 c.c., occorre che sia imprevedibile oggettivamente ed eccezionale (per tutte: Sez. Un. 26/2/2021 n. 5422). Ne deriva che il mero carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Sez. Un. 26/2/2021 n. 5422). Dati pluviometrici La prova dell’evento meteorologico imprevedibile oggettivamente ed eccezionale, che incombe sul custode, va fornita esclusivamente mediante dati scientifici di stampo statistico di lungo periodo e, in particolare, mediante i c.d. dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia e non è integrabile sulla scorta delle soggettive risultanze di prove orali o delle ammissioni del danneggiato. Le Sezioni Unite, allo specifico riguardo, hanno fatto propri i principi già affermati dalle sezioni semplici della Suprema Corte e per ben tre volte hanno autorevolmente e condivisibilmente affermato che «affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell’eccezionalità e della imprevedibilità…Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza…In tal senso, dunque, l’imprevedibilità, alla stregua di un’indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale…va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento…mentre l’eccezionalità è da…identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come “normale”…In tale ottica, dunque, l’accertamento del “fortuito” rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia» (Sez. Un. 4/6/2021 n. 15574; Sez. Un. 26/2/2021 n. 5422; Sez. Un. 14/1/2019 n. 616; conf. Cass. 4/4/2026 n. 8468, coeva alla decisione in commento; Cass. 9/8/2025 n. 22973; Cass. 6/6/2025 n. 15187; Cass. 31/05/2025 n. 14677; Cass. 12/4/2024 n. 10024; Cass. 11/12/2023 n. 34603; Cass. 23/11/2023 n. 32643; Cass. 31/10/2023 n. 30288; Cass. 29/5/2023 n. 14993; Cass. 11/2/2022 n. 4588; Cass. 25/11/2021 n. 36715; Cass. 22/11/2019 n. 30521; Cass. 28/5/2019 n.14571; Cass. 1/2/2018 n. 2482, che costituisce il leading case). I c.d. dati pluviometrici, ed è questa la vera novità della decisione in commento, devono essere acquisiti esclusivamente da fonti di rilevazione certe e qualificate e quindi pienamente attendibili quali:
Dichiarazione dello stato di emergenza da parte delle autorità pubbliche L’avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza da parte delle autorità pubbliche a tale scopo specificamente preposte - secondo la disciplina succedutasi nel tempo (prima in base alla l. 8/12/1970 n. 996, poi in base alla l. 24/2/1992 n. 225 e oggi in base al d.lgs. 2/1/2018 n. 1, recante “Codice della protezione civile” - non fa presumere la sussistenza dei requisiti dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità delle precipitazioni e, quindi, del caso fortuito. Le Sezioni Unite, infatti, allo specifico riguardo hanno autorevolmente e condivisibilmente precisato che «l’adozione, da parte dell’autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell’eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di "calamità naturale" espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno siano stati la causa o la concausa” (Sez. Un. 14/1/2019 n. 616; conf. Cass. 4/4/2026 n. 8468, che ha altresì precisato che “le leggi sulla protezione civile…nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa; sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d’emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici»; Cass. 9/8/2025 n. 22973; Cass. 25/11/2021 n. 36715; Cass. 31/5/2019 n. 14861; Cass. 1/2/2018 n. 2482). Conclusioni Deve ritenersi, pertanto, per tutto quanto fin qui esposto che la Suprema Corte, del tutto correttamente, ha posto rimedio all’errata decisione della Corte di merito e, coerentemente con il suo consolidato orientamento in materia, ha affermato che:
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