Prodotti difettosi: responsabile anche il distributore con il proprio marchio
15 Luglio 2026
La responsabilità per i danni causati da un prodotto difettoso può estendersi anche al distributore quando questi si presenti sul mercato come soggetto responsabile della qualità del bene. È il principio affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 9001 del 9 aprile 2026, che offre un'importante lettura della disciplina contenuta nella direttiva 85/374/CEE e nel Codice del consumo, in linea con la più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La vicenda trae origine dall'impianto di un defibrillatore cardiaco prodotto da una società estera e distribuito in Italia da un'impresa nazionale. Dopo una comunicazione del Ministero della Salute, fondata su un avviso di sicurezza del fabbricante, la paziente era stata sottoposta a un primo intervento di sostituzione del dispositivo per il rischio di un prematuro esaurimento della batteria. In seguito, a causa dell'insorgenza di ulteriori malori, si era reso necessario un secondo intervento di sostituzione. L'azione risarcitoria promossa nei confronti del distributore italiano era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Foggia, decisione poi confermata dalla Corte d'appello di Bari, secondo cui la società convenuta non poteva essere qualificata né come produttore né come importatore, non avendo apposto il proprio marchio sul dispositivo. Di diverso avviso la Suprema Corte, che ha accolto il ricorso dell'erede della paziente. I giudici di legittimità hanno richiamato la disciplina europea in materia di responsabilità da prodotto difettoso, evidenziando come la figura del "produttore" non coincida necessariamente con il solo fabbricante. L'art. 3 della direttiva 85/374/CEE, infatti, include tra i soggetti responsabili anche chi si presenta come produttore mediante l'apposizione del proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto. La Cassazione sottolinea, inoltre, che tale disposizione deve essere interpretata alla luce della finalità di elevata protezione del consumatore perseguita dal legislatore europeo. In questa prospettiva assume rilievo anche l'orientamento della Corte di giustizia, secondo cui il distributore può essere equiparato al produttore quando sfrutti la coincidenza tra la propria denominazione sociale e quella riportata sul prodotto per accreditarsi agli occhi del consumatore come garante della qualità del bene. Non rileva, pertanto, che il marchio sia stato materialmente apposto dal fabbricante: ciò che conta è l'affidamento ingenerato nel consumatore circa l'identità del soggetto responsabile. Alla luce di tali principi, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. La decisione consolida un'interpretazione estensiva della nozione di produttore e amplia le possibilità di tutela risarcitoria per i consumatori nei confronti dei soggetti che, a vario titolo, contribuiscono all'immissione del prodotto sul mercato europeo. |