Ritardo aereo: risarcibile la lesione della libertà di circolazione

La Redazione
15 Luglio 2026

La Cassazione (ord. 8999/2026) riafferma che, nell'ambito del trasporto aereo internazionale, il ritardo del vettore può determinare un danno non patrimoniale risarcibile quando comporti una grave compressione della libertà di circolazione del passeggero. Il pregiudizio, purché serio e provato anche per presunzioni, trova fondamento nell'art. 16 della Costituzione.

La libertà di circolazione del passeggero assume rilievo costituzionale anche nell'ambito del contratto di trasporto aereo e può costituire il parametro per il riconoscimento del danno non patrimoniale in caso di inesatto adempimento del vettore. È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 8999 del 9 aprile 2026, che amplia la tutela risarcitoria riconosciuta ai viaggiatori nei casi di ritardi particolarmente gravi.

La vicenda trae origine da un viaggio turistico sulla tratta Roma-Dubai-Bangkok. Sebbene il primo volo fosse decollato regolarmente, un incendio verificatosi nell'aeroporto di destinazione aveva imposto il rientro dell'aeromobile a Roma. Ripartiti soltanto nel pomeriggio, i passeggeri erano giunti a Dubai in tarda serata, perdendo inevitabilmente la coincidenza per Bangkok.

La situazione si era aggravata il giorno successivo. Pur essendo disponibili altri collegamenti nelle ore mattutine e pomeridiane, la compagnia aveva disposto il reimbarco soltanto nella tarda serata, costringendo i viaggiatori a trascorrere oltre ventiquattro ore nell'aeroporto di Dubai senza adeguata assistenza. Il ritardo aveva comportato la perdita di una giornata di vacanza e del pernottamento già prenotato e pagato.

In primo grado il Giudice di pace aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, ravvisando una compressione della libertà di circolazione tutelata dall'art. 16 Cost. Di diverso avviso il Tribunale, che aveva escluso la risarcibilità del pregiudizio, ritenendo che il disagio subito integrasse un mero stress da ritardo o cancellazione del volo, privo di un'autonoma copertura normativa.

La Suprema Corte censura tale impostazione. Richiamando l'art. 2059 c.c. e i consolidati principi delle Sezioni Unite in materia di danno non patrimoniale, ribadisce che l'inadempimento contrattuale del vettore può ledere diritti inviolabili della persona, dando luogo a un risarcimento ulteriore rispetto agli indennizzi previsti dalla disciplina speciale.

La Cassazione osserva, inoltre, che la Convenzione di Varsavia individua le ipotesi di responsabilità del vettore nel trasporto aereo internazionale, ma non delimita gli interessi non patrimoniali suscettibili di tutela. Spetta quindi al giudice verificare se l'inadempimento abbia inciso su un diritto costituzionalmente garantito, come già affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

Tra tali diritti rientra la libertà di circolazione, la cui ingiustificata compressione può integrare un danno non patrimoniale, purché il pregiudizio sia serio, non bagatellare e adeguatamente allegato e dimostrato, anche mediante presunzioni. Per la Corte, il trattenimento forzato dei passeggeri in aeroporto per oltre un giorno, senza adeguata assistenza e in presenza di soluzioni di viaggio alternative, impone una nuova valutazione della domanda risarcitoria. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio, affinché il giudice di merito riesamini il caso alla luce del riconoscimento della libertà di circolazione quale diritto costituzionalmente protetto.

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