Esecuzione per rilascio: sufficiente una descrizione sommaria (e non analitica) dell’immobile
09 Luglio 2026
Massima Nell’esecuzione per rilascio, la descrizione dell’immobile prescritta dall’art. 605 c.p.c. non richiede un grado di specificità pari a quello richiesto dall’art. 555 c.p.c. per l’atto di pignoramento immobiliare, essendo quindi sufficiente una descrizione sommaria, che consenta all’intimato di identificare il bene da rilasciare, così come delineato nel titolo esecutivo. Il caso Il destinatario di un’esecuzione per rilascio proponeva opposizione agli atti esecutivi, lamentando l’insufficiente descrizione dell’immobile da rilasciare, visto che, all’indirizzo indicato nell’avviso di rilascio, ve n’erano più d’uno suscettibili di essere identificati con quello che doveva formare oggetto di esecuzione in forma specifica. L’opposizione veniva respinta dal Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza gravata mediante ricorso per cassazione. Le questioni La Corte di cassazione è stata chiamata a stabilire quale grado di specificità debba avere la descrizione dell’immobile in materia di esecuzione per consegna o rilascio. La soluzione giuridica I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, affermando che, al fine di rispettare la prescrizione di cui all’art. 605 c.p.c., non occorre che la descrizione dell’immobile sia effettuata mediante l’indicazione dei dati catastali, non essendo applicabile analogicamente la norma dettata dall’art. 555 c.p.c. in materia di espropriazione immobiliare. Osservazioni L’ordinanza che si annota ribadisce e conferma un principio che la giurisprudenza aveva già affermato: la descrizione del bene oggetto di esecuzione forzata per consegna o rilascio che è prescritta dall’art. 605 c.p.c. non dev’essere necessariamente analitica, ben potendo essere anche sommaria, purché idonea a consentire l’individuazione della cosa su cui si concentrerà l’azione esecutiva. La disposizione richiamata è specificamente dedicata al precetto, quale atto che precede l’avvio dell’esecuzione forzata (che, in caso di rilascio di immobile, coincide con la notifica dell’avviso previsto dall’art. 608 c.p.c.) ed è diretta a fare in modo, da un lato, che l’esecutato abbia consapevolezza dell’oggetto del diritto che si intende fare valere nei suoi confronti e, dall’altro lato, che l’ufficiale giudiziario sia in grado di individuare il bene sul quale dovrà essere spiegata la sua attività volta a realizzare coattivamente la pretesa creditoria risultante dal titolo esecutivo. A queste finalità, la giurisprudenza ne aveva affiancata un’altra: identificare, sin dal momento dell’intimazione del precetto, il forum executionis e incardinare presso il giudice di quel luogo la competenza territoriale per l’eventuale opposizione all’esecuzione, senza che trovi applicazione lo speciale criterio sussidiario del luogo di notificazione del precetto di cui all’art. 480 c.p.c. (in questi termini, Cass. civ., sez. III, 3 novembre 1982, n. 5782). Ora che, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 164/2024 al menzionato art. 480 c.p.c., tra i contenuti del precetto è espressamente ricompresa l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione, questa finalità assume contorni senza dubbio più sfumati. Resta ferma, invece, l’esigenza di rendere fin da subito chiaro e palese sia all’esecutato, sia all’ufficiale giudiziario, quale sia il bene che deve formare oggetto di consegna o rilascio. In quest’ottica, visto che l’art. 605 c.p.c. richiede una descrizione sommaria, si è affermato che debbono reputarsi sufficienti elementi in grado di identificare il bene in ordine al quale si deve procedere esecutivamente e che può farsi riferimento anche alla descrizione contenuta nel titolo esecutivo, che può integrare quella – eventualmente carente o incompleta – rinvenibile nel precetto, o addirittura sopperire alla sua mancanza, non essendovi bisogno, tenuto conto della finalità sottesa alla prescrizione di legge, che la medesima descrizione sia ripetuta due volte (Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1978, n. 812; Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1982, n. 2579). La sommarietà della descrizione prescritta dall’art. 605 c.p.c., dunque, è qualcosa di diverso dall’esatta indicazione dei beni che l’art. 555 c.p.c. impone con riguardo all’atto di pignoramento, ove, mediante il richiamo agli estremi richiesti dall’art. 2826 c.c. per l’individuazione dell’immobile ipotecato, vengono in rilievo:
Lo scopo è piuttosto evidente: nel pignoramento immobiliare, il bene da assoggettare a espropriazione forzata è scelto dal creditore, che deve, dunque, operarne una precisa e inequivoca individuazione; l’esecuzione per rilascio, al contrario, può essere condotta solo su quel determinato immobile nel cui possesso il creditore ha diritto di essere immesso alla stregua di quanto risulta dal titolo esecutivo. Inoltre, considerata la configurazione del pignoramento immobiliare come fattispecie a formazione progressiva, che ha inizio con la notificazione al debitore dell’atto di pignoramento e che si perfeziona con la sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari, non solo l’atto che sancisce l’esordio del processo di espropriazione forzata deve individuarne con esattezza l’oggetto, ma vi è pure l’esigenza – che non viene, invece, in rilievo nell’esecuzione per rilascio – di riscontrare che quanto ivi indicato trovi corrispondenza nella nota di trascrizione del pignoramento, onde accertare che si tratti dei medesimi beni (e dei medesimi diritti). È chiaro, dunque, perché, nel pignoramento immobiliare, il dato catastale assume una così determinante importanza e sono altrettanto evidenti le diverse ragioni sottese alle prescrizioni dettate, rispettivamente, dall’art. 605 c.p.c. e dall’art. 555 c.p.c., sicché è ultroneo pretendere che l’atto di precetto nell’esecuzione per rilascio contenga, a pena d’invalidità, le medesime indicazioni richieste per l’atto di pignoramento immobiliare. Un tanto esclude anche, come osservato dalla Corte di cassazione, che ricorrano le condizioni per un’applicazione analogica dell’art. 555 c.p.c. nell’ambito dell’esecuzione per rilascio: vuoi perché la norma di cui all’art. 605 c.p.c. è sufficientemente chiara e completa, non abbisognando di alcuna integrazione, vuoi perché essa stessa non contiene alcun richiamo, né alcun rinvio – esplicito o implicito – all’art. 555 c.p.c. (o all’art. 2826 c.c.). Venendo al caso di specie, la doglianza mossa dal ricorrente è stata ritenuta infondata sotto un duplice profilo. In primo luogo, perché, al di là della descrizione dell’immobile effettuata dal creditore nel precetto, quella contenuta nel titolo esecutivo era sufficientemente precisa e, come detto, l’una può essere integrata attraverso l’altra: in questo senso, può osservarsi che, se la notificazione del titolo esecutivo avviene contestualmente a quella dell’atto di precetto, così come previsto dal comma 3 dell’art. 479 c.p.c., il debitore non può fondatamente sostenere di non essere stato messo nelle condizioni di individuare il bene che dovrà formare oggetto di rilascio, adducendo una sua carente descrizione nel precetto, ove questa sia, al contrario, esaustiva nel titolo esecutivo; se, invece, la notificazione del precetto dovesse seguire quella – già precedentemente e separatamente effettuata – del titolo esecutivo, altrettanto indubitabilmente il debitore non potrebbe negare di essere stato messo nelle condizioni di sapere a quale immobile si sta facendo riferimento (se non altro perché il precetto deve contenere l’indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, sicché un collegamento diretto con questo è senz’altro ravvisabile). Il problema, semmai, si porrebbe qualora non solo il precetto, ma anche il titolo esecutivo rechi una descrizione carente dell’immobile: ma ciò non toglie che, in entrambi i casi, la contestazione del debitore non può vertere sulla mancata indicazione dei dati catastali, perché, come si è visto, non è (espressamente) prescritta e non può essere considerata l’unico modo per assolvere l’onere formale richiesto dall’art. 605 c.p.c., che fa pur sempre riferimento a una descrizione sommaria. In secondo luogo, l’opposizione del debitore è stata reputata meritevole di rigetto perché, nel proprio ricorso, aveva dimostrato di essere perfettamente consapevole di quale fosse l’immobile di cui si trattava, sicché, in definitiva, l’atto aveva raggiunto il proprio scopo. Riecheggia così la regola – di matrice essenzialmente giurisprudenziale – in base alla quale l’opposizione agli atti esecutivi, quale rimedio accordato per fare valere l’illegittimità di un atto del processo di esecuzione forzata (ovvero di quelli a esso propedeutici), non può essere fondata sulla mera denuncia della violazione di una prescrizione di legge, ma deve dare conto del pregiudizio che da essa ne è concretamente derivato, ossia della lesione del proprio diritto di difesa subita dal soggetto nel cui interesse quella prescrizione è dettata, visto che le norme processuali non tutelano l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria (si vedano, per citare solo le più recenti, Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2025, n. 21832, Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2024, n. 16416 e Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2024, n. 903). Il discorso sarebbe stato diverso se il debitore avesse lamentato che l’immobile concretamente aggredito era diverso da quello indicato nel titolo esecutivo e con riguardo al quale, dunque, il creditore aveva diritto di ottenere il rilascio. Una simile contestazione, tuttavia, avrebbe integrato un’opposizione all’esecuzione, attraverso la quale si contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata, sotto il profilo della negazione dell’esistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo, della negazione della perdurante esistenza del diritto portato dal titolo esecutivo, della contestazione della legittimità dell’esercizio dell’azione esecutiva nella direzione oggettiva (ossia con riguardo ai beni che ne risultano attinti) o soggettiva (ossia con riguardo alle persone che vi risultano coinvolte). Da ultimo, si rende necessaria una precisazione, poiché nella sentenza viene fatto più volte riferimento all’avviso (ovvero al preavviso) di rilascio, quale atto opposto dall’esecutato in ragione della carente descrizione dell’immobile su cui doveva esplicarsi l’attività esecutività. Il preavviso di rilascio, che, come già detto, segna l’inizio dell’esecuzione per rilascio, a termini dell’art. 608 c.p.c., costituisce atto dell’ufficiale giudiziario, che deve indicare la data e l’ora in cui procederà: esso ha lo scopo di mettere la parte tenuta al rilascio nelle condizioni di adempiere spontaneamente, ovvero di prepararsi ad assistere alle operazioni di rilascio per controllarne la regolarità e tutelare i propri interessi. Fermo restando ciò, deve reputarsi pacifico che giammai potrà sostenersi l’invalidità del preavviso di rilascio che non indichi i dati catastali dell’immobile, non solo perché l’art. 608 c.p.c. non lo prescrive, ma pure perché la disposizione di cui all’art. 605 c.p.c., nel prescrivere la descrizione (sommaria) dell’immobile, si riferisce solo al precetto, la cui notificazione precede quella del preavviso di rilascio: pertanto, se si considera non viziante l’omessa o insufficiente descrizione del bene contenuta nel precetto, quando la sua esatta identificazione sia comunque consentita sulla base delle risultanze del titolo esecutivo, non vi è certamente spazio per immaginare che il preavviso di rilascio possa essere censurato per un’assunta genericità o indeterminatezza sul punto. |