Convivenza more uxorio intrapresa dal coniuge beneficiario dell’assegno: la revoca del contributo decorre dalla data della domanda

Gabriele Scuffi
10 Luglio 2026

La Cassazione con l'ord. n. 14864/2026 ribadisce che la revoca o modifica dell’assegno di mantenimento, per sopravvenuta convivenza more uxorio del beneficiario, decorre di regola dalla domanda; solo se il fatto sopravvenuto matura durante il processo il giudice può motivatamente fissare una decorrenza diversa, anche dalla decisione.

Massima

Le modifiche richieste quanto all’an o al quantum dell’obbligo di un coniuge di contribuire al mantenimento dell’altro hanno effetto dalla domanda; laddove, però, nel corso del procedimento, quindi anche in secondo grado, si accerti essere intervenuta una modifica dei presupposti di fatto dell’obbligo o della sua quantificazione, allora la modifica o la revoca potranno avere, motivatamente, una decorrenza diversa, anche dalla decisione

Il caso

La vicenda trae origine da un giudizio di separazione incardinato presso il Tribunale di Termini Imerese e conclusosi con sentenza del 22 ottobre 2018 che ha posto a carico del marito di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di € 150,00 mensili e dei figli nella misura di € 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.

Nel 2021 il marito ha presentato ricorso ex art. 710 c.p.c. chiedendo al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione e in particolare la revoca dell’assegno corrisposto alla moglie sia in ragione dell’intrapresa da parte di quest’ultima di una stabile convivenza more uxorio sia in ragione dell’intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche.

Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo non provate le circostanze sopravvenute dedotte dal ricorrente. La decisione è stata confermata anche in sede di gravame avendo la Corte d’Appello di Palermo ritenuto che gli elementi probatori acquisiti fossero idonei a dimostrare solo l’esistenza di una relazione sentimentale ma non anche una convivenza stabile, continuativa, contrassegnata da una progettualità di vita idonea a giustificare la revoca dell’assegno.

Il marito ha presentato, quindi, ricorso per Cassazione lamentando la mancata valorizzazione, da parte della Corte d’Appello, quale prova della convivenza more uxorio, della deposizione resa dal figlio in un parallelo procedimento penale che lo ha coinvolto quale imputato del reato ex art. 570 c.p.c.,

La Corte di Cassazione con ordinanza emessa nel 2024 ha cassato con rinvio il decreto impugnato ritenendo che anche le risultanze di altri procedimenti possono essere utilizzati, sotto il profilo probatorio, quali elementi indiziari della convivenza,

Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Palermo con decreto emesso nel luglio 2025 ha revocato l’assegno di mantenimento della moglie con decorrenza dalla data della decisione.

Il marito ha quindi presentato ricorso per Cassazione per violazione di legge (art. 156 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) ovvero per aver la Corte d’Appello fatto retroagire la revoca dell’assegno a far data dalla decisione anziché dalla domanda.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14864 del 18 maggio 2026, ha cassato con rinvio il decreto impugnato chiarendo che la suddetta statuizione era assolutamente ingiustificata essendo stata dimostrata, mediante la testimonianza del figlio minore, la convivenza della madre col il nuovo compagno a far data dal 2019.

La questione

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione affronta il delicato tema della decorrenza temporale degli effetti della revoca dell'assegno di mantenimento del coniuge a seguito dell'instaurazione di una stabile convivenza more uxorio offrendo parallelamente anche spunti riflessivi sul rapporto tra fatto sopravvenuto, prova della convivenza more uxorio e funzione dell’obbligazione di mantenimento.

Le soluzioni giuridiche

a) Convivenza more uxorio del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento: onere della prova e presupposti per la revoca

L’ordinanza della Suprema Corte richiama, prima di tutto, l’orientamento giurisprudenziale consolidato (Cfr. Cass. civ. sez. un. n. 6855/2015) secondo cui la revoca dell’assegno di mantenimento percepito dal coniuge può giustificarsi solo con l’intrapresa da parte di quest’ultimo di una stabile e continuativa convivenza con altra persona.

Una relazione sentimentale occasionale non è sufficiente.

Il ragionamento alla base è che quando la convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i

conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio) la mera convivenza si trasforma in una vera e propria “famiglia di fatto”.

Quando questi elementi risultano provati l’assegno perde, quindi, la propria ragione giustificatrice.

La convivenza rilevante ai fini della revoca non si esaurisce, quindi, nella presenza fisica di un nuovo compagno, ma implica al contrario la sussistenza di un rapporto fondato su stabilità abitativa, continuità relazionale, condivisione organizzativa e un progetto di vita comune.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che “nel contesto della separazione personale dei coniugi, la cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato che abbia successivamente intrapreso una convivenza more uxorio con un terzo presuppone la dimostrazione di un'effettiva relazione sentimentale stabile, indice di un progetto di vita idoneo a determinare una frattura tra il preesistente tenore e modello di vita, caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, e il nuovo assetto, che deve essere accertata in modo rigoroso. Il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all'assegnoCass. civ., sez. I, sent. 6 marzo 2023, n. 6636.

L’obbligo di mantenimento del coniuge disposto in sede di separazione conserva una matrice solidaristica ma non è destinato a perdurare senza limiti trattandosi di statuizione assunta rebus sic stantibus e quindi sottratta alla regola dell’intangibilità del giudicato in ragione della necessità di adeguare i provvedimenti concernenti i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi alle esigenze concrete e fisiologicamente in evoluzione del nucleo familiare.

Quando le condizioni sulla base delle quale era stata assunta tale statuizione mutano (come appunto nel caso dell’intrapresa di una nuova convivenza stabile con un nuovo compagno) la revoca/modifica è giustificata.

La decisione della Suprema Corte richiama anche il principio per cui ai fini della prova della convivenza il Giudice è tenuto a considerare tutti gli elementi che possano convincerlo dell’esistenza di un legame affettivo stabile e quindi attribuire valore anche a quelle risultanze provenienti (come nel caso di specie) da un diverso procedimento. In tal modo la Corte sottrae l’accertamento a un formalismo eccessivo e riafferma un principio di “razionalità probatoria”: ciò che rileva è la capacità dell’elemento acquisito (nel caso di specie la deposizione del figlio minore) di dimostrare un fatto giuridicamente rilevante (la convivenza).

La Suprema Corte nell’accogliere il motivo del ricorso ha di fatto confermato questo principio che ricalca l’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui “ il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale”. (Cfr. Cass. civ., sez. I, 04 maggio 2022, n. 14151; Cass. civ., sez. I, ord., 21 febbraio 2023, n. 5393; Cass. civ., sez. I, ord. 14 maggio 2024, n. 13175).

b) La decorrenza della revoca dell’assegno di mantenimento

La questione della decorrenza è certamente l’aspetto cruciale dell’ordinanza.

La pronuncia richiama l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (v. Cass. n. 147/1994; Cass. n. 4011/1999; Cass. n. 4558/2000; Cass. n.14886/2002; Cass. n. 17199/2013; Cass. n. 2960/2017; Cass. 16173/2015; Cass. n.5170/2024; Cass. n. 28/2008) secondo cui:

a) l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, così come la sua successiva revisione, decorre dalla data della correlativa domanda.

La ratio risiede nel principio generale secondo cui un diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. La durata del procedimento non può, in altre parole, andare a discapito di chi lo ha dovuto attivare, da tanto derivando che l’assetto di interessi che ne è oggetto operi, una volta emanato l’atto conclusivo del procedimento, fin dal momento in cui questo stesso ha avuto inizio.

b) la decisione giurisdizionale di revisione - in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del precedente giudicato - non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, rimanendo ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno. (Cfr. Cass. civ. sez. I, ord., 18 gennaio 2024, n. 1890).

Pertanto, la decorrenza non è fissata né al momento in cui si sono verificati i fatti che giustificano la revisione, né alla data della pronuncia del provvedimento modificativo, ma al momento in cui il diritto alla revisione è stato giudizialmente azionato.

c) La decorrenza differita

Resta, tuttavia, sempre salva la facoltà del Giudice di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, una decorrenza diversa, ad esempio posteriore alla domanda, fornendo adeguata motivazione.

La Suprema Corte chiarisce, infatti, che gli effetti di una eventuale revisione dell’assegno del coniuge (quanto all’an e al quantum) possono decorrere in un momento diverso quando i fatti nuovi e le modifiche siano intervenute durante il giudizio e fino alla data della decisione.

I Giudici di legittimità evidenziano in particolar modo che, fermo il principio generale per cui le modifiche richieste dell’assegno hanno effetto dalla data della domanda – le stesse “potranno avere, motivatamente, una decorrenza diversa, anche dalla decisione” laddove, però, “nel corso del procedimento, quindi anche in secondo grado, si accerti essere intervenuta una modifica dei presupposti di fatto dell'obbligo o della sua quantificazione”.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha però escluso la sussistenza dei presupposti per poter far decorrere la revoca dalla data della decisione (come invece stabilito dalla Corte d’Appello di Palermo nella sentenza cassata con rinvio) stante l’assenza di elementi sopravvenuti nel corso del giudizio. La convivenza muore uxorio della moglie era infatti già stata accertata nel giudizio di primo grado.

Osservazioni

L’ordinanza n. 14864/2026 è senz’altro significativa perché ha il pregio di mostrare un superamento del formalismo giuridico a favore di una giustizia più sostanziale.

Riconoscendo al Giudice la facoltà di derogare al principio cardine della decorrenza delle statuizioni di modifica a far data dalla domanda, fissando decorrenze differenziate in relazione a quei fatti sopravvenuti intercorsi tra la data della domanda e fino alla data della decisione, garantisce di fatto anche l’effettività della tutela giurisdizionale.

Se l'evento che giustifica la modifica o la revoca di un assegno si colloca sei mesi o un anno dopo il deposito degli atti, fissare una decorrenza speculare a quell'evento evita di creare un'ingiustizia.

Viceversa se il fatto sopravvenuto (come nel caso di specie) era già stato documentato e posto a fondamento della domanda, gli effetti della revoca dovranno (giustamente) retroagire alla data della domanda stessa e non dalla decisione.

I tempi del processo non possono, infatti, penalizzare la parte che abbia tempestivamente domandato in giudizio la revoca di un’obbligazione economica posta a suo carico da un precedente provvedimento allegando e dimostrando fatti nuovi sopravvenuti idonei a far venir meno siffatta obbligazione.

Tale impostazione è coerente: se la revoca viene disposta perché, come nel caso affrontato dalla Suprema Corte, la convivenza della moglie era già dedotta e poi provata, non vi è alcuna ragione per farla decorrere dalla data della decisione.

In assenza di una specifica ragione contraria, derogare al principio generale della decorrenza a far data dalla domanda, significherebbe protrarre un’obbligazione economica anche in un periodo temporale (tra la data della domanda e la decisione) in cui i suoi presupposti giustificativi sono venuti meno.

Nella prospettiva del diritto processuale e sostanziale della famiglia, il fatto che il Giudice:

- debba attenersi, in via generale, al principio della decorrenza degli effetti delle proprie decisioni a far data dalla domanda;

- possa però anche, allo stesso tempo, in caso di elementi sopravvenuti nel corso del giudizio, derogarvi con adeguata motivazione disponendo una decorrenza differita;

è certamente aspetto dirimente per garantire il rispetto del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost) assicurando l’effettività, adeguatezza ed equità della tutela giurisdizionale.

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