Processo penale telematico e doppio fascicolo: onere del PM di trasferire la nomina fiduciaria nel fascicolo del dibattimento
13 Luglio 2026
Nel contesto del processo penale telematico, la Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 24159/2026, ribadisce il ruolo centrale del pubblico ministero nella gestione del fascicolo delle indagini e nella corretta formazione del fascicolo per il dibattimento, alla luce del sistema del “doppio fascicolo” e della rilevabilità anche d’ufficio delle nullità generali. La Corte qualifica come rituale e valida la nomina del difensore di fiducia depositata telematicamente presso il Portale del Processo Penale (PDP) della Procura, ancora autorità procedente alla data del deposito, escludendo la tesi della Corte d’appello che pretendeva il deposito presso il Tribunale. In base all’art. 553 c.p.p., infatti, il fascicolo per il dibattimento è formato dal pubblico ministero, che lo trasmette al giudice unitamente al proprio fascicolo e al decreto di citazione solo dopo la notificazione. Ne consegue che, quando il fascicolo è ancora nella disponibilità del PM, questi è l’unica autorità legittimata a ricevere il deposito della nomina fiduciaria mediante PDP. Una volta acquisita la nomina, grava sul pubblico ministero l’onere di inserirla nel fascicolo del dibattimento e di portarla all’attenzione del giudice al momento del controllo della regolare costituzione delle parti, poiché il giudice non può accedere “al buio” al fascicolo del PM per verificare la regolarità del procedimento. Richiamando la giurisprudenza, la Cassazione afferma che le parti, e in particolare il PM, devono allegare gli atti da cui discende l’applicazione di norme processuali, inclusi quelli relativi a domicilio e difesa. Se la nomina fiduciaria rimane confinata nel fascicolo del PM e non viene versata nel fascicolo del dibattimento né menzionata in udienza, si determina una violazione dell’obbligo di trasferimento degli atti rilevanti per le eventuali nullità. In tale quadro, la successiva celebrazione del dibattimento in assenza del difensore di fiducia, con l’assistenza esclusiva del difensore d’ufficio ormai cessato ex art. 97, comma 6, c.p.p., integra nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 c.p.p., imponendo l’annullamento delle sentenze di merito. |