Omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia: nullità a regime intermedio

La Redazione
13 Luglio 2026

La mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis al difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, non soggetta ai termini di decadenza previsti per le nullità relative. Tuttavia, tale vizio può essere sanato quando l'imputato, pur senza eccepirlo tempestivamente, accetti gli effetti dell'atto partecipando attivamente al processo.

È questo il principio affermato dalla Cassazione, chiamata a chiarire natura, regime e limiti della nullità derivante dall'omessa notifica dell'avviso previsto dall'art. 415-bis c.p.p.

La vicenda trae origine da un procedimento nel quale il Pubblico ministero aveva notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari esclusivamente al difensore d'ufficio, omettendo la comunicazione al difensore di fiducia già regolarmente nominato per due dei tre episodi oggetto di contestazione. La Suprema Corte riconosce espressamente l'errore dell'ufficio requirente, affermando che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita anche nei confronti del legale fiduciario.

Di particolare interesse è il chiarimento sul regime processuale della nullità. La Corte prende atto del superamento del precedente orientamento che riconduceva il vizio alle nullità relative, da eccepire entro il termine dell'art. 491 c.p.p. Secondo l'attuale indirizzo, cui la decisione aderisce, l'omessa notifica al difensore incide direttamente sul diritto di difesa e sull'assistenza tecnica dell'indagato, integrando una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Di conseguenza, non trova applicazione il regime decadenziale previsto dall'art. 181, comma 3, c.p.p.

La pronuncia richiama inoltre la funzione garantista dell'avviso ex art. 415-bis, che non rappresenta un mero adempimento formale. L'atto assicura infatti la discovery degli atti di indagine e consente all'indagato, tramite il proprio difensore, di presentare memorie, chiedere l'interrogatorio e prospettare elementi utili a evitare l'esercizio dell'azione penale. La sua omissione, quindi, compromette una fase essenziale del contraddittorio anticipato con il Pubblico ministero.

La Cassazione, tuttavia, precisa che la qualificazione del vizio come nullità a regime intermedio non comporta automaticamente l'annullamento degli atti successivi. Il vizio resta infatti suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 183 c.p.p. quando l'imputato dimostri, attraverso il proprio comportamento processuale, di avere accettato gli effetti dell'atto di vocatio in iudicium. La partecipazione al dibattimento, la formulazione di richieste istruttorie e l'esercizio delle facoltà difensive senza sollecitare la regressione del procedimento costituiscono, secondo la Corte, elementi idonei a integrare un'acquiescenza per facta concludentia.

Nel caso concreto, proprio tale condotta ha determinato il rigetto del ricorso. Sebbene l'omessa notifica al difensore di fiducia fosse effettivamente sussistente, la difesa aveva partecipato al giudizio, formulando richieste istruttorie e sollevando l'eccezione soltanto oltre un anno dopo l'inizio del dibattimento. Un comportamento ritenuto incompatibile con la volontà di ottenere la regressione del procedimento e, pertanto, idoneo a sanare la nullità.

In conclusione, l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis al difensore di fiducia integra un vizio rilevante sotto il profilo del diritto di difesa, ma la sua efficacia demolitoria dipende anche dal comportamento processuale successivo dell'imputato e del difensore.

Fonte: Diritto e giustizia

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.