I rider dopo la legge 112/2026: presunzione di subordinazioneFonte: L. 25 giugno 2026 n. 112
13 Luglio 2026
L'evoluzione giurisprudenziale e la presunzione legale dell'art. 12 Il percorso giurisprudenziale relativo all’inquadramento lavorativo dei riders è lungo otto anni. Nel 2018 i Tribunali di Torino sent. n. 778/2028 e di Milano sent. n. 1853/2018 negarono ai “moto - ciclo fattorini” ogni tutela subordinata, per l'assenza di turni e orari imposti: il rider restava così arbitro del proprio tempo. La Corte d'appello di Torino corresse la rotta con la sentenza n. 26/2019, riconducendo la fattispecie nell’ambito dell'art. 2 d.lgs. 81/2015. La Cassazione fissò il principio cardine con la sentenza n. 1663/2020, caso Foodora: l'art. 2 non crea un tertium genus, ma è una “norma di disciplina” che impone le tutele subordinate quando ricorra l'etero-organizzazione, a prescindere da tempi e luoghi. La sentenza più recente, Cass. n. 28772/2025, caso Foodinho, ha precisato che l'autonomia del rider nella fase di costituzione del rapporto non esclude l'etero-organizzazione nella fase di esecuzione. L'art. 12 della nuova legge recepisce questo principio. Il comma 1 stabilisce che la qualificazione del rapporto prescinde dal nomen iuris attribuito dalle parti. Il comma 2 valorizza anche gli elementi ricavabili da sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati. Il comma 3 introduce la presunzione: se emergono fatti indicativi di direzione e controllo, anche algoritmico, il rapporto si presume di natura subordinata, salva prova contraria: si tratta di cd presunzione relativa, ex art. 5 della direttiva 2024/2831 (l'art. 4, § 2, ne fissa il presupposto istruttorio). Resta aperto un nodo interpretativo: la norma non elenca in modo tassativo i fatti indicativi di direzione e controllo che fanno scattare la presunzione di subordinazione, lasciando così all'interprete il compito di individuarli caso per caso. Sul piano probatorio, l'onere si ripartisce come già indicato dalla giurisprudenza di merito in tema di etero-organizzazione, anche al di fuori del settore rider. Il prestatore allega gli elementi costitutivi della collaborazione; il committente prova l'avvenuta negoziazione della prestazione (App. Roma, sent. n. 2720/2025). La conservazione dei dati su accessi, rifiuti e tempi: l'art. 13 L'art. 13 introduce il comma 2-sexies nell'art. 9-bis, d.l. 510/1996. Le piattaforme devono registrare e conservare, per almeno cinque anni, i dati su accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e corrispettivi, accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive: intento antielusivo, contro il lavoro sommerso. Il Dossier dell’Uffici Studi del Senato segnala però un limite tecnico: la norma non chiarisce cosa debba intendersi per “rifiuti e tempi”. Potrebbe trattarsi della mancata accettazione entro una finestra temporale, del silenzio a fronte di una notifica, oppure di un tempo di risposta oltre soglia: nessuna di queste letture trova però un ancoraggio testuale univoco. Il problema non è solo lessicale. La Corte d'appello di Torino, sent. n. 315/2024, ha già qualificato come subordinazione piena, ex art. 2094 c.c., i sistemi di punteggio che penalizzano chi rifiuta una consegna, riducendone l'accesso ai turni più remunerativi. L'obbligo di registrare sistematicamente i rifiuti rischia un effetto opposto a quello dichiarato: la base dati può diventare lo strumento per affinare proprio quei meccanismi di ranking che la giurisprudenza considera indice di subordinazione. La comunicazione all'Autorità europea del lavoro Il medesimo art. 13 impone di comunicare all'Autorità europea del lavoro (ELA) le violazioni dei committenti, per azioni preventive congiunte contro gli abusi. Il Dossier del Senato rileva però che la norma non individua né il soggetto tenuto alla trasmissione, né le violazioni rilevanti: senza decreto attuativo, la disposizione rischia di restare priva di reale capacità deterrente. La direttiva 2024/2831: limiti al trattamento dei dati e rischio di infrazione La Direttiva 2024/2831, da recepire entro il 2 dicembre 2026, all’art. 7 impone alcuni divieti alle piattaforme,
A ciò si aggiunga il divieto più tecnico: quello relativo ai dati biometrici laddove è vietata l'identificazione «uno a molti», cioè il confronto con i dati contenuti in una banca dati per accertare l'identità della persona; è ammessa la sola verifica “uno a uno”. Non a caso l'art. 15, comma 1, lett. a) disciplina l'accesso alla piattaforma tramite SPID, CIE, CNS o codice fiscale, con autenticazione a più fattori: architettura coerente col divieto europeo. La legge 112/2026 anticipa solo l'architettura di autenticazione. Per le violazioni di questi divieti un apparato sanzionatorio esiste già. L'art. 24 della direttiva affida il controllo sugli artt. 7-11 alle autorità competenti per l'applicazione del GDPR (in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali) e rende applicabile il tetto sanzionatorio massimo previsto dall'art. 83, § 5, del regolamento. Su questo fronte, dunque, la legge italiana non presenta lacune. Profili di attrito rispetto alla normativa europea sembrano presentarsi in ordine all'assenza di sanzioni per l'inosservanza di tre distinti obblighi:
Tale possibile contrasto, pur se limitato ai tre profili descritti, potrebbe compromettere il pieno recepimento della direttiva, quando il tempo per introdurre nel “diritto interno” l’intero suo corpus non è ancora scaduto. Infatti è operante da tempo l'obbligo di astensione enunciato dalla Corte di giustizia nella causa Inter-Environnement Wallonie (C-129/96, 1997). In forza dello stesso, in pendenza del termine per il recepimento di una direttiva, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare misure che potrebbero comprometterne seriamente il risultato. Un secondo rischio potrebbe aggiungersi, poi, qualora il termine del 2 dicembre 2026 decorresse senza l'adozione dei correttivi necessari nel nostro ordinamento. L'obbligo di informazione e quello, appena descritto, di inversione dell'onere della prova apparirebbero sufficientemente precisi e incondizionati da soddisfare il test elaborato dalla Corte di giustizia per riconoscere l'effetto diretto delle norme europee non ancora recepite: l'assenza di una sanzione italiana, infatti, non priverebbe questi due obblighi di ogni effetto pratico. Il rider potrebbe invocarli direttamente davanti al giudice del lavoro italiano, che si potrebbe porre quanto meno il dubbio se applicarli al caso concreto, anche in mancanza di una norma interna che li recepisca puntualmente ; si tratta di un rimedio individuale azionabile dal singolo lavoratore. Resterebbe inoltre aperta, su un piano del tutto distinto, la possibilità per la Commissione europea di avviare contro lo Stato italiano una procedura di infrazione ex art. 258 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) per il mancato adeguamento. La tassazione delle mance: l'ambito soggettivo dell'art. 15, comma 2 L'art. 15, comma 2 novella l'art. 1, comma 58, l. 197/2022: assoggetta a imposta sostitutiva del 5% le mance nella ristorazione e ricettività, ed estende il beneficio «alle persone che prestano la propria attività lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali» ai sensi della direttiva 2024/2831. Qui si annida una contraddizione, già segnalata dal Dossier del Senato. L'art. 11-bis limita l'intero Capo III ai rider autonomi del Capo V-bis; il comma 2 dell'art. 15 riserva però il beneficio ai soli lavoratori subordinati, categoria estranea all'ambito del Capo in cui la norma è collocata. Il rider autonomo resta tassato in via ordinaria; quello subordinato accede all'aliquota agevolata, nel limite del 30% del reddito precedente, per redditi non superiori a 75.000 euro. Si tratta di una disparità priva di giustificazione apparente, che espone la norma a dubbi di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Patronati e SIISL: la formazione obbligatoria del rider L'art. 15, comma 1, lett. c) introduce un obbligo formativo di base in materia di sicurezza, da assolvere entro trenta giorni dalla prima prestazione tramite la piattaforma SIISL, con l'assistenza facoltativa dei Patronati; il committente che utilizzi per oltre tre mesi un lavoratore inadempiente è sanzionato da 800 a 2.400 euro. Il rider è un lavoratore isolato, spesso privo di competenze digitali per orientarsi nel sistema pubblico: i Patronati reinseriscono un riferimento umano nel rapporto, come vuole lo spirito degli artt. 9-11 della direttiva 2024/2831. Resta un limite: l'intervento dei Patronati è mera facoltà non finanziata. In conclusione Il Capo III della legge 112/2026 trasferisce nel diritto positivo un decennio di elaborazione giurisprudenziale sull'etero-organizzazione algoritmica: l'art. 12 dà veste normativa al percorso che va da Torino e Milano a Cass. n. 28772/2025. Restano alcune criticità, segnalate dallo stesso Dossier di documentazione dell’ Ufficio Studi del Senato: - la nozione di “rifiuti”, priva di contenuto tecnico definito; - il rinvio all'Autorità europea del lavoro, privo di un soggetto attuatore; - il recepimento della direttiva 2024/2831, completo sul fronte dei dati ( già presidiato dal rinvio al GDPR) ma non su informazione, onere della prova e sanzioni per l'inadempimento a pronunce giudiziali, che espone lo Stato al rischio di infrazione su questo perimetro più circoscritto; l'ambito soggettivo della tassazione agevolata sulle mance, che non coincide con quello dichiarato dal Capo III. Nessuna di queste criticità è dirimente. Tutte sembrerebbero richiedere però un intervento correttivo in sede di decretazione attuativa, entro il termine del 2 dicembre 2026, almeno per la parte di recepimento dalla direttiva europea sugli aspetti evidenziati nel commento. Il contenuto del presente articolo non impegna l'Amministrazione di appartenenza, rappresentando solo il pensiero dell'autore |