Non opera una presunzione legale sull’assorbimento del superminimo
14 Luglio 2026
In base al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il c.d. superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, sicché, in caso di riconoscimento di una qualifica superiore al dipendente, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per il livello più alto. Resta in ogni caso salva la possibilità che le parti abbiano convenuto diversamente ovvero che la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto. Qualora, però, il lavoratore sostenga la sussistenza di un titolo alla conservazione del superminimo, con esclusione dunque dell’assorbimento, graverà su di lui il relativo onere della prova; ciò non discende dalla natura di presunzione legale dell’operatività del principio dell'assorbimento, poiché l'onere posto a carico del lavoratore non deriva da un meccanismo presuntivo previsto ex lege, ma dalla necessità di allegare e dimostrare il fatto costitutivo della pretesa al mantenimento del superminimo, in applicazione dell’art. 2967 c.c. (Cfr.: Cass., sez. lav., 09 giugno 2026, n. 18760). |