Confisca transnazionale ammissibile anche in caso di patteggiamento
14 Luglio 2026
Secondo le ordinanze di rimessione, tale disposizione sarebbe stata in contrasto con l’articolo 25, secondo comma, e con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Il dubbio riguardava, in particolare, la parte in cui la norma prevede l’applicazione della confisca per equivalente con la sentenza di condanna, «e non anche a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti exart. 444 e seguenti c.p.p.». La Corte Costituzionale non è però entrata nel merito, ritenendo le questioni inammissibili per difetto di chiarezza del petitum. La motivazione del giudice rimettente sulla non manifesta infondatezza è infatti costruita sul dubbio che la confisca per equivalente prevista dall’articolo 11 della legge n. 146 del 2006 possa essere disposta anche con la sentenza di patteggiamento. Nel petitum, invece, il dubbio di legittimità costituzionale investe la norma «nella parte in cui dispone l’applicazione della confisca […] con la sentenza di condanna e non anche a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e seg. c.p.p.». La Corte ha inoltre individuato un ulteriore profilo di inammissibilità, legato all’intervenuto esaurimento, per effetto del giudicato, dei rapporti dedotti nei giudizi a quibus. Il giudice rimettente è infatti il giudice dell’esecuzione che, in sede di richiesta di revoca della confisca, solleva questioni di legittimità costituzionale su una norma già applicata in via definitiva nel giudizio di cognizione. Nel caso di specie, inoltre, non ricorrono ipotesi di illegittimità della pena tali da giustificare una «flessione dell’intangibilità del giudicato», come delineata dalle sentenze n. 208 del 2024, n. 147 del 2021 e n. 210 del 2013. Il testo sarà disponibile a breve Fonte: Diritto e Giustizia |