Giudizi relativi alla responsabilità genitoriale con affidamento del minore ai servizi sociali ed obbligatorietà della nomina di un curatore speciale

05 Agosto 2026

Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, l’affidamento del minore ai servizi sociali con poteri decisionali sulle prerogative dei genitori richiede la previa nomina di un curatore speciale ex art. 336, comma 4, c.c.; la sua omissione comporta nullità del procedimento e della decisione.

Massima

Nei giudizi relativi alla responsabilità genitoriale nei quali venga disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali, con attribuzione a questi ultimi di poteri decisionali incidenti sulle prerogative genitoriali, è necessaria, ai sensi dell'art. 336, comma 4, c.c., la preventiva nomina di un curatore speciale del minore, stante il conflitto di interessi con entrambi i genitori; la sua omissione determina la nullità del procedimento e della decisione che abbia disposto la misura limitativa della responsabilità genitoriale.

Il caso

Due coniugi, sposatisi nel 2016 secondo rito islamico e genitori di un minore nato nel 2018, intraprendevano un giudizio di separazione personale. Il Tribunale di Firenze, dopo aver pronunciato la separazione, disponeva con sentenza definitiva l'affidamento condiviso del figlio, il collocamento prevalente presso il padre, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultimo e la regolamentazione dei rapporti con la madre.

In sede di gravame, la Corte d'appello di Firenze confermava sostanzialmente la decisione, ma, ritenendo gravemente deteriorati i rapporti tra i genitori e ravvisando un rischio per la crescita equilibrata del minore, modificava il regime di affidamento, disponendo l'affidamento del bambino ai servizi sociali e attribuendo a questi ultimi le decisioni di maggiore rilevanza in ambito scolastico, sanitario e, più in generale, educativo.

La madre ricorreva per cassazione, lamentando, tra l'altro, la mancata nomina di un curatore speciale del minore prima dell'adozione della misura limitativa della responsabilità genitoriale.

La Prima Sezione civile ha accolto il motivo concernente la mancata nomina del curatore speciale del minore.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nei procedimenti che comportano limitazioni della responsabilità genitoriale e, in particolare, nei casi di affidamento del minore ai servizi sociali, sussiste un conflitto di interessi tra il minore e i genitori, tale da rendere necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ai sensi dell'art. 336, comma 4, c.c.

La questione

La questione in esame è la seguente: nei giudizi relativi alla responsabilità genitoriale nei quali venga disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali, con attribuzione a questi ultimi di poteri decisionali incidenti sulle prerogative genitoriali, è necessaria, ai sensi dell'art. 336, comma 4, c.c., la preventiva nomina di un curatore speciale del minore?

Le soluzioni giuridiche

L'affidamento ai servizi sociali, infatti, costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare tutelata dall'art. 8 CEDU e può essere disposto solo all'esito di un procedimento pienamente rispettoso del contraddittorio, al quale deve partecipare anche il minore attraverso un rappresentante autonomo e imparziale.

La Corte d'appello, pur avendo sostituito l'affidamento condiviso con l'affidamento ai servizi sociali e attribuito a questi ultimi rilevanti poteri decisionali, aveva adottato tale misura senza la preventiva nomina del curatore speciale.

Tale omissione integra una nullità del procedimento, che travolge il giudizio di appello e impone la cassazione della sentenza con rinvio, affinché il giudice del rinvio provveda alla nomina del curatore speciale e riesamini la vicenda nel rispetto delle garanzie partecipative del minore.

La Corte di cassazione ha chiarito che, nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass. n. 5256/2018). Invero, nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla l. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3 richiede la nomina di un curatore speciale, exart. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d'interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1 con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio (Cass., n. 5256/18).

Osservazioni

L'affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184, art. 5‑bis, norma inserita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 28, comma 1, lett. d), con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 - costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare.

Il punto di partenza di queste osservazioni non può che essere il richiamo ai diritti fondamentali del minore e in primo luogo al diritto di crescere nella propria famiglia e di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente e materialmente dai suoi genitori, salvo che quest'ultimi si rivelino inadeguati, malgrado gli interventi di sostegno ed aiuto che devono essere disposti in favore del nucleo familiare (art. 315‑bis c.c.; l. n. 184 del 1983, art. 1).

L'art. 30 Cost., nello stabilire che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, prevede altresì che, nei casi di incapacità dei genitori, "la legge provvede a che siano assolti i loro compiti". Gli artt. 330e 333 c.c. stabiliscono, di conseguenza, che nel caso di condotta pregiudizievole tenuta dai genitori in danno del figlio minore il giudice possa non solo pronunciare un provvedimento ablativo (decadenza dalla responsabilità genitoriale) ma anche, secondo le circostanze, adottare "provvedimenti convenienti" e disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare.

Le disposizioni dell'art. 333 c.c. sono coerenti con le norme in tema di affidamento del minore che - pur nella veloce evoluzione normativa che la materia ha registrato negli ultimi venti anni - hanno sempre consentito al giudice, che decide sull'affidamento di adottare, i c.d. provvedimenti atipici a tutela dei minori ("ogni altro provvedimento relativo alla prole", come recita l'art. 337‑ter c.c. e in precedenza, l'art. 155 c.c.), nella consapevolezza che il perseguimento degli interessi morali e materiali dei figli minori, in difetto di un adeguato accordo dei genitori, non vada rimesso a formule standardizzate e stereotipate ma deve muovere da una attenta valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze di quei minori di cui si discute.

Questi principi vanno integrati e armonizzati con i principi affermati dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e dalla giurisprudenza della Corte EDU, che costituiscono parametro di costituzionalità delle norme nazionali, in forza del disposto dell'art. 117 Cost., comma 1 (Corte cost. nn. 348/2007 e Corte cost. 349 del 2007) e segnatamente, con quanto stabilito dall'art. 8 CEDU sul rispetto della vita privata e familiare.

L'art. 8, nella lettura che ne rende la Corte EDU, tutela la vita familiare e stabilisce che l'eventuale ingerenza dei pubblici poteri nella vita privata e familiare è legittima solo qualora sia necessaria, fondata su una base legale chiara e prevedibile e persegua un fine legittimo, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la misura e lo scopo perseguito; la norma obbliga lo Stato anche alla adozione di misure positive finalizzate a garantire i diritti degli interessati, bilanciando gli interessi individuali con quelli della società, e tenendo conto che il miglior interesse del minore costituisce considerazione preminente, di regola prevalente sull'interesse dei genitori. Per quanto, infatti, sia tutelato il diritto del minore di vivere nella propria famiglia, a questa regola può derogarsi quando l'ambiente familiare sia inadeguato a garantire una sua armoniosa crescita, né i genitori sono legittimati ad adottare decisioni pregiudizievoli per il figlio (Corte EDU, Grande Camera, 6 luglio 2010 Neulinger e Shuruk c. Svizzera, Corte EDU, 12 febbraio 2019, Minervino e Trausi c. Italia; Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c. Italia).

Infine la Corte di Strasburgo ha anche affermato che per quanto sia ragionevole che le Corti nazionali ricorrano alla collaborazione dei servizi sociali perché non possono farsi carico direttamente del benessere quotidiano dei minori, i servizi non possono modificare nella pratica la portata delle decisioni dei tribunali e questi ultimi hanno un dovere di vigilanza costante sul lavoro dei servizi sociali, di modo che il loro comportamento non venga a contraddire le decisioni delle autorità (Corte EDU, 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta c. Italia).

Ciò premesso, si osserva che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti, sotto il profilo che qui interessa, in due gruppi:
a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore: il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza; in questo caso nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child;
b) interventi in tutto o in parte ablativi: rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti; in quest'ultimo caso alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi; si procede quindi per sottrazione e non per addizione. In questo contesto quindi si inserisce il provvedimento di "affidamento ai servizi sociali" che, nella prassi giurisprudenziale, è stato utilizzato con finalità e contenuti di volta in volta diversi.

Nella legislazione previgente al d.lgs. n. 149 del 2022, la base normativa di detto provvedimento poteva individuarsi nel R.D.L. n. 1404 del 1934, artt. 25 e 26, conv. nella L. n. 835 del 1935, e succ. modif. dove sono indicate le misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere; fra di esse rientra l'affidamento al servizio sociale minorile, - ipotesi che l'art. 25 distingue dal collocamento in una "casa di rieducazione" - e che per espressa disposizione del successivo art. 26 può altresì essere disposto "quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 c.c. (sul punto v. Cass. n. 22678/2010 e la già citata Cass. 17578/2023). La legislazione tuttavia nulla prevede(va) sul contenuto di questa misura, rimesso alla discrezionalità del giudice, pur nella precisazione che la Corte di cassazione ha reso in ordine alle finalità della misura, affermando che la decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori, senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. (Cass. n. 31902/2018).

Un'altra considerazione si rende necessaria in ordine al fatto che l'affidamento ai servizi sociali presenta alcune caratteristiche che lo distinguono dall'affidamento a terzi individuati in ambito familiare: la prima è data dal fatto che non sempre il minore viene spostato dalla residenza del genitore con il quale conviveva prima del provvedimento di affidamento; la seconda è che il servizio sociale - a differenza del parente individuato quale affidatario - non deriva i suoi poteri solo dal provvedimento del giudice, ma ha compiti suoi propri, derivanti dalla legge, segnatamente dalla Legge Quadro 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare dall'art. 16 ("valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari"). Inoltre, i servizi sociali - nel processo che riguarda i minori - possono assumere di volta in volta funzioni e ruoli diversi, anche contestuali, poiché ad essi può essere affidata indagine conoscitiva sulle condizioni di vita del minore, con il compito di rendere una relazione che ha ingresso nel giudizio come mezzo di prova e che le parti hanno diritto di esaminare e contestare (Cass. n. 14675/1999); possono rivestire il ruolo di ausiliari del giudice ai sensi dell'art. 68 c.p.c., per specifiche attività, ad esempio per l'assistenza nell'attuazione dei provvedimenti di affidamento; infine possono essere investiti - come sopra si accennava - di un provvedimento di affidamento cui si affianca anche un mandato di vigilanza e supporto.

… affermato e chiarito da questa Corte (Cass. n. 7734 del 09 marzo 2022), ove, pur dichiarando la nullità del processo di appello per la mancata nomina di un curatore speciale nel giudizio di affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio, ove era emersa solo in grado in secondo grado una condotta pregiudizievole per il minore, è stata esclusa la necessità di regressione della causa al primo grado del giudizio, posto che "il procedimento era validamente iniziato secondo le regole ordinarie, che vedono il, e si è concluso in primo grado con una pronuncia di affidamento del minore ad entrambi i coniugi, avendo il Tribunale demandato ai Servizi Sociali solo le attività di sostegno alla genitorialità e di vigilanza".

Inoltre, nei processi in cuiratione temporis non si applica l'art. 5‑bis, l'affidamento ai servizi in corso di causa non richiede necessariamente l'apposizione di un termine, poiché si tratta di un provvedimento provvisorio destinato ad essere assorbito dalla decisione di merito; ciò nonostante è necessario che vengano definiti i tempi minimi per l'attuazione delle misure di tutela della relazione familiare poiché, come sopra si è detto, l'adeguatezza delle misure assunte si valuta anche in base alla rapidità della sua attuazione.

Se invece l'affidamento ai servizi sociali è disposto a conclusione del processo, sempre nel regime previgente alla entrata in vigore della riforma operata dal d.lgs. n. 149 del 2022, è preferibile comunque apporre un termine, al fine di evidenziarne la natura provvisoria e temporanea, in conformità alla giurisprudenza CEDU sopra citata, ma in ogni caso, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, esso è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile, così come può essere sempre revocato o modificato il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale (Cass. 31902/2018, già citata). Come noto, il minore normalmente è rappresentato dai genitori nelle controversie concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale. Inoltre, il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale assunto a conclusione del procedimento non richiede, nel regime ante riforma, la nomina (o la conferma della nomina adottata in corso di causa) del curatore speciale, che nella originaria impostazione data dagli artt. 78 e 79 c.p.c. ha compiti e funzioni legati nel processo, ove rappresenta, in maniera indipendente ed imparziale, gli interessi del minore.

Con la riforma data dal d.lgs. n. 149 del 2022, invece, si è previsto, da un lato, che al curatore speciale processuale (nominato ex art. 473‑bis.8 c.p.c. ove sono state trasposte le disposizioni relative al curatore del minore già contenute negli artt. 78 c.p.c.) possano essere attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale; dall'altro si è data una base legale alla nomina del curatore speciale con compiti di rappresentanza sostanziale qualora il processo si concluda con la dichiarazione di limitazione della responsabilità genitoriale, nomina che resta in ogni caso facoltativa, secondo quanto dispone l'art. 473‑bis.7 c.p.c., comma 2: ("Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale").

Nel caso di provvedimento di affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale, esso costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569/2021) pertanto deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale;

La finalità è quella di assicurare il contraddittorio anche nei confronti del minore, parte necessaria in quel procedimento, tramite un rappresentante diverso dai genitori, in ragione del concreto conflitto di interessi evidenziatosi tra la posizione del figlio e quella dei genitori, in quanto, per l'appunto, inadempienti ai doveri genitoriali in pregiudizio per il bambino e, per ciò stesso, non più idonei a rappresentarlo.

Giova in questa sede rilevare che, nei giudizi riguardanti i minore l'interpretazione di detto art. 78 c.p.c., nella sua formulazione originaria, risultante dalla giurisprudenza di legittimità, è stata significativamente diretta a declinare la più ampia protezione possibile del soggetto debole, per un verso, facendo dipendere la nomina del curatore speciale, quale terzo garante di quella protezione, in buona sostanza dall'accertamento negativo del requisito di adeguatezza in senso lato dei genitori a rappresentare l'interesse del minore in un determinato processo e, per altro verso, anticipando, in via preventiva, la tutela alla fase dell'accertata incompatibilità anche solo potenziale con l'interesse dei genitori (Cass. n. 7734/2022).

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