L’adeguamento ISTAT del canone della locazione commerciale
22 Luglio 2026
In base all’art. 32, commi 1 e 2, della l. n. 392/1978, le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira (oggi euro). Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'art. 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L’aggiornamento ISTAT ha efficacia non retroattiva: il canone aggiornato solo a partire dal mese successivo a quello in cui ne ha fatto richiesta. Invero, come sottolineato in giurisprudenza, l'aggiornamento ISTAT non opera in maniera automatica, ma presuppone una necessaria specifica richiesta del locatore, per cui è contraria al disposto normativo la clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni ISTAT che interverranno nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente. Ciò perché la richiesta di aggiornamento si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto (Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24753; Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2005, n. 2417; Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2021, n. 27287), per cui il locatore stesso può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati, e deve essere specifica. Infine, secondo altra giurisprudenza, si osserva che nel caso in cui un contratto di locazione ad uso non abitativo preveda la possibilità dell’aggiornamento del canone secondo gli indici ISTAT, nonché il pagamento a semestralità posticipate, la richiesta di adeguamento proveniente dal locatore anteriormente alla scadenza del primo semestre comporta la revisione del canone locativo per l’intero semestre in corso e non ancora scaduto (Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2017, n. 6490). |