Diritto all’assegno sociale ed accertamento dello stato di bisogno
16 Luglio 2026
Massima In tema di assegno sociale, il diritto alla prestazione ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995 presuppone il solo requisito dello stato di bisogno effettivo, desumibile dall’assenza o insufficienza di redditi, sicché la rinuncia all’assegno di mantenimento in sede di separazione non è di per sé indice di autosufficienza economica; tuttavia, il giudice di merito può escludere la sussistenza di tale requisito valorizzando elementi presuntivi idonei a dimostrare il concreto sostentamento del richiedente, quali la protratta coabitazione con il coniuge separato percettore di reddito (Nella specie, la Corte ha escluso il diritto all’assegno sociale per il periodo in cui la richiedente aveva continuato a convivere con il marito separato, ritenendosi tale situazione sintomatica della condivisione delle risorse economiche e del superamento dello stato di bisogno effettivo). Il caso Una donna separata aveva chiesto il riconoscimento dell’assegno sociale a decorrere dal dicembre 2014. L’INPS aveva negato la prestazione ritenendo ostative sia la rinuncia all’assegno di mantenimento pattuita in sede di separazione consensuale, sia la protratta coabitazione con il marito fino al 2018. Il Tribunale accolse la domanda, ma la Corte d’appello riformò la decisione, osservando che la convivenza con il coniuge, unico percettore di reddito, consentiva di presumere che questi provvedesse al sostentamento della moglie. La Cassazione ha confermato tale decisione, precisando che la rinuncia all’assegno di mantenimento non esclude di per sé lo stato di bisogno, ma che il giudice può accertare in concreto l’insussistenza di tale requisito valorizzando elementi presuntivi, quali la stabile coabitazione con il coniuge separato economicamente autosufficiente. La questione La questione in esame è la seguente: in tema di assegno sociale, lo stato di bisogno come va accertato? Le soluzioni giuridiche Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a Lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo) dell'assegno sociale". Ed invero l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38 Cost. comma 1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo l. n. 448/2011, art. 38, comma 1, lett. b). La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa l. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione. La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato; ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la l. n. 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso, quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che la Corte di cassazione (Cass. n. 6570/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione. Partendo da tale premessa, la Corte di cassazione ha escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. Infatti, Cass. n. 14513/2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo "l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione", atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (v. anche Cass. n. 24954/2021). Si è, quindi, osservato che né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole. Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. Osservazioni La l. n. 335 del 1995, art. 3, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che "se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto" (ossia "fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000"), e che, all'uopo, "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento": l'assegno, infatti, "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". Nell'interpretare tale disposizione, la Corte di cassazione ha affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito (così già Cass. n. 6570/2010). Tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi. Resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza; tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò "per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina" (Cass. n. 24955/2021). Lo stato di bisogno nell'assegno sociale va accertato in concreto mediante una valutazione complessiva delle condizioni economiche effettive del richiedente; la rinuncia all'assegno di mantenimento è irrilevante, mentre possono assumere rilievo elementi presuntivi, quali la stabile coabitazione con il coniuge separato percettore di reddito, ove idonei a dimostrare l'effettivo sostentamento economico e quindi l'insussistenza della condizione di bisogno. richiamata anzitutto la disciplina dell'assegno sociale stabilita dalla l. n. 335 del 1995, art. 3. La mancata richiesta o la rinuncia all'assegno di mantenimento o divorzile non escludono, di per sé, lo stato di bisogno, poiché la legge non richiede che esso sia anche "incolpevole". Pertanto, non possono essere considerati automaticamente redditi disponibili quelli che il richiedente avrebbe potuto conseguire agendo contro l'ex coniuge. Il giudice può prendere in considerazione ulteriori elementi di fatto, documentali o presuntivi, per verificare se il richiedente disponga in concreto di mezzi economici superiori a quelli risultanti dalle sole certificazioni fiscali. Possono assumere rilievo circostanze fattuali che evidenzino la disponibilità effettiva di risorse economiche. Nel caso esaminato, la Corte ha attribuito valore decisivo alla: a) perdurante coabitazione con il coniuge separato; b) esistenza di un reddito percepito dal coniuge convivente; c) assenza di elementi contrari idonei a escludere che tale reddito fosse condiviso per il sostentamento della richiedente. Nel caso sottoposto all’attenzione della pronuncia in commento, la Corte ha precisato che la convivenza dopo la separazione non è stata valorizzata quale prova della riconciliazione dei coniugi, bensì quale elemento presuntivo della condivisione delle risorse economiche e, quindi, del superamento dello stato di bisogno effettivo. |