Il diritto di assemblea dei lavoratori dell'appaltatore nei locali del committente
16 Luglio 2026
Massima È illegittimo il comportamento della società committente che nega ai dipendenti dell’appaltatrice, i quali prestano la propria opera nell’azienda della committente, lo svolgimento dell’assemblea sindacale nei locali della mensa aziendale. Tale comportamento contrasta con lo specifico Protocollo sottoscritto tra la società convenuta e le OO.SS il quale garantisce ai lavoratori dell’appaltatrice l’accesso alla mensa aziendale e contrasta altresì con l’art. 20 dello Statuto dei lavoratori che attribuisce ai lavoratori il diritto di riunirsi in assemblea nell’unità produttiva in cui lavorano. Il caso Il caso in esame trae origine da un ricorso proposto da un’organizzazione sindacale nei confronti di una società che aveva impedito ai dipendenti di un’azienda appaltatrice, i quali prestavano la propria opera nella sede aziendale della convenuta, lo svolgimento dell’assemblea sindacale nei locali della propria mensa aziendale. Il sindacato ricorrente riteneva che la società avrebbe agito in violazione di uno specifico Protocollo sottoscritto il 29 luglio 2021 con le OO.SS - tra le quali figurava la ricorrente – in forza del quale la convenuta si era impegnata a garantire anche ai dipendenti delle aziende appaltatrici l’accesso ai locali della mensa. Il sindacato deduceva inoltre la natura antisindacale della condotta della convenuta che, sebbene non fosse il formale datore di lavoro dei dipendenti dell’appaltatrice, avrebbe attraverso la propria condotta limitato l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale di tali lavoratori. Dall’istruttoria svolta è emerso in modo pacifico che, mentre ai lavoratori dell’appaltatrice era stato impedito l’utilizzo della mensa aziendale per le riunioni sindacali, tale spazio veniva ordinariamente utilizzato per lo svolgimento delle assemblee sindacali dai dipendenti della convenuta. La questione Con il ricorso proposto veniva quindi richiesto al Tribunale adito di giudicare la legittimità della condotta della società convenuta sotto due profili giuridici distinti. Il Giudice doveva stabilire se, in forza del Protocollo sottoscritto dalla società convenuta, i dipendenti dell’appaltatrice avessero o meno il diritto di svolgere le proprie assemblee sindacali nei locali mensa della committente. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe dovuto chiarire se il diniego opposto dalla società resistente aveva l’effetto di impedire o limitare l’esercizio della libertà sindacale dei lavoratori dell’azienda appaltatrice integrando, di conseguenza, i presupposti di una condotta antisindacale ex art. 28 Stat. lav. Le soluzioni giuridiche Il Tribunale di Pistoia ha affrontato innanzitutto la questione dell’accertamento dell’antisindacalità della condotta esaminando la fondatezza delle molteplici eccezioni preliminari sollevate sul punto dalla difesa dell’azienda. La società convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio instaurato rilevando che l’accertamento di una condotta antisindacale poteva essere promosso esclusivamente nei confronti del “datore di lavoro” e non invece, come accaduto nel caso di specie, nei confronti della committente. La prospettazione della società resistente non è stata tuttavia condivisa dall’autorità giudicante che l’ha ritenuta inconferente rispetto al caso esaminato. Come evidenziato dal Tribunale, infatti, il sindacato ricorrente non ha promosso un procedimento ex art. 28 ma ha agito in via ordinaria fondando la propria domanda sull’accordo sottoscritto tra le OO.SS. (tra cui la stessa ricorrente) e la convenuta. A fronte di ciò, il giudice ha respinto l'eccezione, ritenendo di poter decidere la controversia senza dover stabilire se la convenuta fosse qualificabile come "datore di lavoro" e se la relativa condotta potesse essere formalmente qualificata come antisindacale, trattandosi di questioni irrilevanti ai fini della decisione. Esaminando nel merito la questione controversa, il Tribunale ha dichiarato illegittimo il comportamento della convenuta fondando la propria decisione sul Protocollo aziendale sottoscritto tra la società e le OO.SS. nonché sulla disciplina dell’articolo 20 dello Statuto dei lavoratori, che regola lo svolgimento delle assemblee sindacali. Dal Protocollo aziendale invocato dal sindacato risulta chiaramente che la convenuta si è obbligata a “garantire l’accesso ai propri locali mensa ai lavoratori delle A.P. (aziende appaltatrici) che svolgano la propria attività all’interno del perimetro aziendale.” Secondo il Tribunale, tale specifica previsione non consentiva alla società committente di impedire l’utilizzo dei locali della mensa aziendale ai dipendenti dell’azienda appaltatrice per lo svolgimento delle assemblee sindacali. L’obbligo di garantire l’accessibilità di tali locali al personale delle aziende appaltatrici deve intendersi esteso anche allo svolgimento delle assemblee sindacali; ciò a maggior ragione se si considera che i locali mensa venivano ordinariamente impiegati a tal fine anche dal personale della committente. Il diritto dei lavoratori dell’appaltatrice allo svolgimento dell’assemblea sindacale nei locali mensa trova altresì fondamento, secondo il Tribunale, nella disciplina dell’art. 20 Stat. lav. Tale norma prevede infatti espressamente il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea sindacale nell’unità produttiva in cui prestano la propria opera, e dunque, nel caso in esame, nei locali della società convenuta. Anche i lavoratori delle aziende appaltatrici hanno dunque il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della committente, al pari dei dipendenti di quest’ultima, qualora svolgano la propria attività nell’unità produttiva appartenente alla committente. Da tali considerazioni il Tribunale ha dedotto l’illegittimità del diniego opposto dall’azienda ai lavoratori ed ha specificato inoltre che non vale a legittimare la condotta della convenuta il fatto di aver messo a disposizione dei dipendenti uno spazio esterno all’unità produttiva per lo svolgimento dell’assemblea sindacale. L’art. 20 Stat. Lav. infatti individua quale “sede naturale” dell’assemblea sindacale l’unità produttiva, luogo che assicura ai dipendenti la fruizione del diritto senza particolari ostacoli di carattere organizzativo. Sulla base di tali argomentazioni, il Giudice ha dichiarato illegittima la condotta della società convenuta ed ha condannato quest’ultima a consentire anche ai dipendenti dell’appaltatrice lo svolgimento dell’assemblea sindacale nei locali aziendali. Osservazioni La decisione del Tribunale appare coerente non solo con le disposizioni del Protocollo aziendale invocato, ma anche con la disciplina dell’art. 20 dello Stat. lav. La disciplina statutaria, che attribuisce ai lavoratori il diritto di riunirsi in assemblea nell'unità produttiva in cui prestano la propria opera, non offre elementi per escluderne l'applicazione anche ai lavoratori dell'azienda appaltatrice. In tale prospettiva, la società convenuta non aveva motivi legittimi per imporre ai lavoratori dell’azienda appaltatrice un diverso luogo di svolgimento dell’assemblea sindacale, situato al di fuori dei locali aziendali. L’assemblea sindacale infatti deve ordinariamente svolgersi nei locali aziendali; il ricorso a spazi esterni è ammesso solo qualora sussistano impedimenti oggettivi che rendano impossibile lo svolgimento della riunione in azienda, come ad esempio l’inidoneità dei locali aziendali ad ospitare la riunione per via della scarsa capienza. (cfr. sul punto Cass. civ., sez. lav., sent., 2 ottobre 2025 n. 26611). Nel caso in esame, la scelta del datore di lavoro di negare ai dipendenti dell’appaltatrice l’assemblea in azienda e di prevedere uno spazio diverso dai locali aziendali per lo svolgimento della riunione non era giustificata da alcuna ragione di carattere oggettivo, atteso che i dipendenti della convenuta svolgevano ordinariamente le assemblee sindacali all’interno dell’unità produttiva. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’indicazione da parte del datore di lavoro di uno spazio diverso da quello individuato dai lavoratori può essere giustificata esclusivamente dalla necessità di garantire la sicurezza degli impianti ed eventualmente la possibilità di continuazione dell'attività lavorativa da parte di coloro che non partecipano all'assemblea. (cfr. sul punto Cass. civ., sez. lavoro, Sent., 19 novembre 2014, n. 24670). Al di fuori di tali ipotesi eccezionali, il datore di lavoro non ha la facoltà di determinare il luogo di svolgimento dell’assemblea sindacale e, di conseguenza, non può negare ai lavoratori l’utilizzo dei locali aziendali, che è garantito dalla legge. Nel caso in esame il Tribunale, pur non dichiarando formalmente antisindacale la condotta della convenuta, ne ha riconosciuto l’illegittimità chiarendo che le garanzie statutarie sullo svolgimento dell’assemblea sindacale trovano applicazione anche ai lavoratori dell’azienda appaltatrice. La pronuncia in commento afferma dunque il principio secondo cui il diritto di assemblea previsto dall'art. 20 Stat. lav. può essere esercitato all'interno dell'unità produttiva anche dai lavoratori dell'impresa appaltatrice che vi prestino stabilmente la propria attività, senza che il committente possa impedirne l'esercizio in assenza di una specifica previsione normativa o contrattuale. |