Giornalismo d'inchiesta: no ad accuse senza prove

La Redazione
22 Luglio 2026

Il giornalismo d'inchiesta gode di un'ampia tutela costituzionale, ma non può prescindere dal rispetto dei requisiti di verità, continenza e correttezza dell'informazione. Lo ribadisce la Prima Sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 9997 del 17 aprile 2026, che ha confermato la condanna di Reti Televisive Italiane S.p.A. per diffamazione a mezzo televisivo in relazione a due servizi trasmessi dalla trasmissione Le Iene.

La vicenda trae origine dai servizi dedicati al caso di un bambino di 18 mesi colpito da una grave forma di diabete mellito. Secondo i giudici di merito, il racconto televisivo aveva attribuito al pediatra curante una responsabilità esclusiva per il drammatico esito clinico, senza che tale ricostruzione trovasse adeguato riscontro negli accertamenti giudiziari.

La Corte d'appello di Roma aveva infatti evidenziato come, nel parallelo procedimento penale, fossero emerse tre differenti ricostruzioni delle cause dell'edema cerebrale che aveva colpito il minore, nessuna delle quali individuava nel comportamento del medico l'unica causa dell'evento. Nonostante ciò, la trasmissione aveva selezionato esclusivamente gli elementi coerenti con la tesi accusatoria, omettendo ogni riferimento alle ipotesi alternative e trasmettendo al pubblico una rappresentazione univoca della vicenda.

La Cassazione condivide integralmente tale impostazione, ricordando che anche il diritto di critica, pur caratterizzato da valutazioni soggettive, deve fondarsi su fatti veri o, quantomeno, ragionevolmente ritenuti tali sulla base delle fonti disponibili. Il giornalismo d'inchiesta, pur distinguendosi dalla cronaca tradizionale per l'attività autonoma di ricerca della notizia, non è esonerato dall'obbligo di fondare le proprie conclusioni su un adeguato patrimonio fattuale.

Secondo la Suprema Corte, il requisito del cosiddetto "nucleo essenziale di verità" non può essere aggirato qualificando come semplice opinione una ricostruzione che, per modalità narrative e toni utilizzati, viene percepita dal pubblico come un'affermazione di fatto. In particolare, non è consentito presentare come certa una responsabilità che, sul piano processuale, costituisce soltanto una delle possibili ricostruzioni.

Di particolare rilievo è il richiamo alla specificità del mezzo televisivo. Per la sua capacità di raggiungere un vasto pubblico, la forza suggestiva delle immagini e l'immediatezza del linguaggio, la televisione esercita un'incidenza particolarmente intensa sulla formazione dell'opinione pubblica. Proprio questa peculiarità impone ai giornalisti un dovere di maggiore prudenza quando l'informazione incide sull'onore e sulla reputazione delle persone coinvolte.

Infine, la Cassazione ribadisce che la valutazione del carattere diffamatorio di un servizio e dell'operatività dell'esimente del diritto di cronaca o di critica costituisce un accertamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Le doglianze di RTI sono state pertanto ritenute inammissibili, con conseguente conferma della condanna e delle statuizioni sulle spese processuali.

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