Danni da circolazione stradale, fauna selvatica ed onere della prova
23 Luglio 2026
Massima In caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, il danneggiato (conducente o proprietario o terzo trasportato sul veicolo) che agisce, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve deve allegare e provare l'esatta e completa dinamica dell'incidente, vale a dire sia il comportamento dell'animale sia la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, in quanto entrambi indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso - in via esclusiva o quantomeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - al comportamento dell'animale e la misura dell'eventuale concorso, non potendo la domanda risarcitoria trovare accoglimento, neppure parziale, in mancanza della dimostrazione che il comportamento dell'animale sia stato causa, quantomeno concorrente, dell'evento dannoso. Il caso Una società di persone agiva per il risarcimento dei danni subiti da un veicolo a seguito di incidente stradale, asseritamente causato dall’impatto con un cinghiale su strada gestita dall’Anas. Il Giudice di pace accoglieva la domanda contro la Regione; il Tribunale, in riforma, la rigettava integralmente, ritenendo non provata la dinamica del sinistro e imputando l’evento alla condotta di guida. L’attore proponeva ricorso in cassazione, lamentando la violazione dell’art. 2052 c.c. per mancata applicazione del criterio di responsabilità oggettiva in tema di fauna selvatica. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando che in tema di danni da fauna selvatica, la responsabilità ex art. 2052 c.c. richiede prova della esatta dinamica del sinistro e del nesso causale tra comportamento dell’animale e evento, non essendo sufficiente la mera collisione. La questione La questione in esame è la seguente: in caso di danni derivanti da fauna selvatica come si ripartisce l’onere probatorio? La soluzione giuridica Ai sensi dell’art. 2052 c.c. «il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito». La norma in questione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale: essa ricorre, quindi, tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale che dipenda dalla sua natura e prescinda dall'agire dell'uomo. Ne consegue che il proprietario o chi ne ha l'uso, risponde del danno dell'animale non per condotta colposa (anche solo omissiva), ma sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (Cass. 17091/2014; Cass. 10402/2016). Come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ricondotto nell'alveo dell'art. 2052 c.c. i danni provocati dalla fauna selvatica, tale disposizione prescinde dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli animali, richiedendo la proprietà o la fruizione degli stessi (Cass. n. 13848/2020). Mentre il proprietario e/o l'utente sono sempre custodi dell'animale, non è necessariamente vero il contrario, dal momento che il proprietario può affidare l'animale a terzi per varie ragioni temporanee che non comprendono i poteri relativi all'utilizzazione. Per radicato convincimento di nomofilachia, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., per una duplice ragione:
Nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta dunque in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti (Cass. n. 7969/2020). Il titolo dell’azione esperibile deve, pertanto, essere individuato nell’art. 2052 c.c. e non più nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, generale ed atipica, di cui all’art. 2043 c.c. Osservazioni La Corte di cassazione con la pronuncia in commento ha compiuto un’opera di sistemazione organica della materia della responsabilità per i danni da coinvolgimento di fauna selvatica nella circolazione dei veicoli, componendo diacroniche disarmonie sul tema ed enunciando i princìpi di diritto regolatori. Con la odierna pronuncia si è definitivamente chiarito che «in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., al comportamento dell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale). I passaggi argomentativi essenziali possono schematizzarsi come di seguito:
Pertanto, in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (Cass. n. 7969/2020). Sicché, in caso di danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione, grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché - ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. - di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Pertanto, sebbene la fauna selvatica ricada sotto l'art. 2052 c.c., permane in capo al danneggiato l'onere prioritario di provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso: In tema di danni cagionati da fauna selvatica, l'applicazione del regime di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. non solleva il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, che deve ritenersi interrotto - con conseguente esclusione della responsabilità dell'ente - ove il danno sia derivato da una reazione impropria o negligente del danneggiato a fronte di un evento (quale l'avvistamento di un animale nel suo habitat naturale) ampiamente prevedibile, la quale fa degradare la presenza dell'animale a mera occasione del sinistro (Cass. n. 2727/2026). |